Decisione (UE) 2019/1987 del Consiglio del 25 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva
Decisione (UE) 2019/1987 del Consiglio del 25 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva
EN: Council Decision (EU) 2019/1987 of 25 November 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council as regards trade standards applying to olive oils and olive pomace oils
Testo normativo
29.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 308/95
DECISIONE (UE) 2019/1987 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo internazionale sull’olio d’oliva e sulle olive da tavola del 2015 («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio
(
1
)
il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo, che è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1
o
gennaio 2017 conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.
(2)
L’accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio
(
2
)
.
(3)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, al consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («consiglio dei membri») spetta adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva.
(4)
Nel corso della 110
a
sessione, che si terrà dal 25 al 29 novembre 2019, il Consiglio dei membri deve adottare una decisione che modifica le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva («decisione di modifica»).
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri, poiché la decisione di modifica che deve essere adottata avrà effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(6)
La decisione di modifica che deve essere adottata dal Consiglio dei membri riguarda la correzione di errori di redazione nelle sezioni relative ai criteri di purezza e di qualità e l’inserimento di un nuovo schema decisionale relativo agli oli d’oliva vergini lampanti. La decisione di modifica è stata oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell’olio d’oliva. Essa contribuirà all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituirà un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno sostenere la decisione di modifica e saranno pertanto necessarie modifiche al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione
(
4
)
.
(7)
Qualora, nel corso della 110
a
sessione del consiglio dei membri, l’adozione della decisione di modifica fosse rinviata perché determinati Stati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell’allegato della presente decisione dovrebbe essere presa a nome dell’Unione nell’ambito di un’eventuale procedura di adozione da parte del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo. La procedura di adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del consiglio dei membri del giugno 2020.
(8)
Al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione, i rappresentanti dell’Unione nel consiglio dei membri dovrebbero essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione della decisione di modifica nell’ambito della 110
a
sessione del Consiglio dei membri, qualora la pertinenza della posizione da adottare a nome dell’Unione fosse messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante tale sessione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri nel corso della 110
a
sessione che si terrà dal 25 al 29 novembre 2019, o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del consiglio dei membri tramite scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria del giugno 2020, in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, figura in allegato.
Articolo 2
Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 110
a
sessione del consiglio dei membri, l’Unione chiederà che l’adozione da parte del consiglio dei membri di una decisione che modifica le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019
Per il Consiglio
Il president
F. MOGHERINI
(
1
)
Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2
).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
).
(
4
)
Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (
GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1
).
ALLEGATO
L’Unione sostiene la revisione della norma commerciale COI/T.15/NC No. 3/Rev. 13, relativa agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, in occasione della 110
a
sessione del consiglio dei membri che si terrà dal 25 al 29 novembre 2019 o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del consiglio dei membri, tramite scambio di lettere, da avviare prima della sua prossima sessione ordinaria del giugno 2020. Tale revisione servirà a correggere errori di redazione nelle sezioni relative ai criteri di purezza e ai criteri di qualità e inserirà un nuovo schema decisionale relativo agli oli d’oliva vergini lampanti.
Gli adeguamenti tecnici apportati ad altri metodi o documenti del COI possono essere accettati dai rappresentanti dell’Unione in sede di consiglio dei membri senza un’ulteriore decisione del Consiglio se tali adeguamenti tecnici risultano dalla revisione di cui al primo comma.
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