Decisione di esecuzione (UE) 2025/2007 della Commissione, del 29 settembre 2025, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Selezione Etica dei Rappresentanti Europei a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2025) 6500
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2007 della Commissione, del 29 settembre 2025, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Selezione Etica dei Rappresentanti Europei a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 6500]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2007 of 29 September 2025 on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled Ethical selection of European representatives, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2025) 6500)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2007
2.10.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2025
relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Selezione Etica dei Rappresentanti Europei» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2025) 6500]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
(
1
)
, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
Il 30 giugno 2025 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Selezione Etica dei Rappresentanti Europei». Lo scopo dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori era chiedere alla Commissione europea di proporre una normativa che introducesse «criteri comuni per la selezione etica, trasparente e basata su competenze verificabili dei candidati alle cariche pubbliche europee».
(2)
Con lettera del 28 luglio 2025 (C(2025) 5234 final), a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che per la richiesta di registrazione presentata il 30 giugno 2025 erano soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b). Tuttavia la Commissione ha anche spiegato che l’iniziativa non soddisfaceva il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788, precisando di non avere la competenza di proporre atti legislativi che introducano criteri comuni per la selezione dei candidati alle cariche pubbliche europee, dato che i membri delle istituzioni dell’Unione sono nominati secondo le procedure previste dal diritto primario.
(3)
A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l’iniziativa per tener conto della sua valutazione oppure di mantenere o ritirare l’iniziativa originaria conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento.
(4)
Il 29 agosto 2025 il gruppo di organizzatori ha presentato un’iniziativa modificata.
(5)
Gli scopi dell’iniziativa modificata così come formulati dagli organizzatori prevedono di invitare la Commissione a: i) emanare, ai sensi dell’art. 292 TFUE, «una raccomandazione agli Stati membri e ai partiti politici per introdurre standard minimi etici, psicologici e di competenza nella selezione interna dei candidati alle elezioni europee e nazionali», ii) adottare un «Codice etico europeo volontario» per i candidati e iii) avviare «una campagna di sensibilizzazione ed educazione civica rivolta ai cittadini». Un allegato apporta ulteriori dettagli sul contesto, l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa. Nel quadro della richiesta di registrazione gli organizzatori hanno inoltre presentato una bozza di atto giuridico.
(6)
Per quanto riguarda la prima misura, con cui si invita la Commissione a emanare una «raccomandazione agli Stati membri e ai partiti politici per introdurre standard minimi etici, psicologici e di competenza nella selezione interna dei candidati alle elezioni europee e nazionali», la Commissione conclude che l’iniziativa non le chiede di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. Tale misura non soddisfa pertanto il requisito giuridico di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. Peraltro, anche laddove la richiesta di registrazione fosse interpretata in modo da contemplare la presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di raccomandazione del Consiglio volta a introdurre tali standard minimi, le disposizioni menzionate dagli organizzatori non conferiscono all’Unione la competenza di adottare una siffatta raccomandazione. Oltretutto, l’articolo 223 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che conferisce al Consiglio, su proposta del Parlamento europeo, la competenza di stabilire le disposizioni necessarie per l’elezione dei membri del Parlamento europeo, non attribuisce alcun ruolo alla Commissione. Ne consegue che la Commissione non ha la competenza di presentare una proposta di raccomandazione del Consiglio volta a introdurre standard minimi nella selezione dei candidati alle elezioni.
(7)
Analogamente, la Commissione conclude che la seconda e la terza misura, con cui gli organizzatori le chiedono di adottare «un Codice etico europeo volontario» per i candidati e di avviare «una campagna di sensibilizzazione ed educazione civica rivolta ai cittadini», non la invitano a presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. Tali misure non soddisfano dunque il requisito giuridico di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788.
(8)
Pertanto l’iniziativa dal titolo «Selezione Etica dei Rappresentanti Europei» esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788.
(9)
La richiesta di registrazione dovrebbe pertanto essere respinta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Selezione Etica dei Rappresentanti Europei» non è registrata.
Articolo 2
Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Selezione Etica dei Rappresentanti Europei», rappresentato da Gian Elio DE MARCO e Jean-Pierre SAULNIER in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025
Per la Commissione
Maroš ŠEFČOVIČ
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2007/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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