Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2024/2025

Decisione (UE) 2025/2024 della Commissione, del 9 ottobre 2025, relativa al regolamento interno del comitato di cui all’articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 09/10/2025 In vigore dal: 09/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2024 della Commissione, del 9 ottobre 2025, relativa al regolamento interno del comitato di cui all’articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Decision (EU) 2025/2024 of 9 October 2025 on the rules of procedure of the panel referred to in Article 145 of Regulation (EU, Euratom) 2024/2509 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2024 10.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/2024 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2025 relativa al regolamento interno del comitato di cui all’articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( 1 ) , vista la decisione (UE) 2018/1220 della Commissione, del 6 settembre 2018, relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, che ha sostituito il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , prevede all’articolo 145 un comitato indipendente incaricato di valutare determinate situazioni di esclusione di persone ed entità di cui all’articolo 137, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e di adottare opportune raccomandazioni («il comitato») ai fini dei procedimenti da svolgere nell’ambito del sistema di individuazione precoce e di esclusione («procedimenti EDES»). (2) La decisione (UE) 2018/1220 ha stabilito il regolamento interno dell’istanza a norma dell’articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, applicabile dalla data di entrata in vigore di tale regolamento, al fine di garantire, tra l’altro, il rispetto dei diritti di difesa delle persone o delle entità oggetto di procedimenti EDES, compreso il loro diritto di essere ascoltate. (3) L’articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ha sostituito l’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fissa le norme per stabilire la composizione del comitato, chiarire il ruolo del vicepresidente e la procedura di nomina del presidente e del vicepresidente, nonché prevenire e affrontare i conflitti di interessi. (4) L’articolo 145, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 conferisce alla Commissione il potere di adottare il regolamento interno del comitato e prevede che quest’ultimo sia assistito da un segretariato permanente fornito dalla Commissione. (5) Al fine di garantire la continuità e il buon funzionamento del comitato, è opportuno specificare la procedura di nomina e revoca del presidente e del vicepresidente e prevedere le disposizioni in base alle quali il vicepresidente deve esercitare le funzioni di presidente se quest’ultimo è assente o impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. (6) Al fine di garantire la continuità e il buon funzionamento del comitato, è necessario stabilire norme dettagliate sulla sua composizione per ogni caso particolare, segnatamente le regole relative alla designazione dei due rappresentanti permanenti della Commissione, dei loro supplenti e del membro supplementare che rappresenta l’ordinatore responsabile. (7) È necessario specificare quali osservatori dovrebbero partecipare alle riunioni del comitato per garantire che quest’ultimo sia pienamente e adeguatamente informato e sostenuto nello svolgimento dei suoi compiti e nell’adozione delle proprie decisioni. (8) Ai fini di una corretta gestione, è opportuno specificare le funzioni di sostegno che il segretariato permanente deve svolgere per il comitato nel quadro dei procedimenti EDES. (9) È opportuno chiarire la procedura da seguire per sottoporre un caso al comitato, specie per quanto riguarda il contenuto necessario a tal fine. (10) L’articolo 138, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 prevede la possibilità di una procedura accelerata, le cui condizioni dovrebbero essere specificate nel regolamento interno del comitato. (11) L’esperienza ha dimostrato che, per ridurre la durata dei procedimenti EDES in casi eccezionali di appalti pubblici in cui si applicano scadenze rigorose e le procedure possono essere sospese solo per un periodo di tempo limitato, il comitato può adottare una raccomandazione sintetica contenente solo una motivazione succinta, senza che sia necessario affrontare tutte le questioni sollevate durante la procedura in contraddittorio ( 4 ) . È possibile adottare raccomandazioni sintetiche solo se il comitato intende raccomandare all’ordinatore responsabile di non adottare alcuna esclusione o sanzione pecuniaria, o raccomandare la revoca di un’esclusione o di una sanzione pecuniaria vigente. (12) È opportuno definire le modalità pratiche per una stretta collaborazione fra il comitato e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e tra il comitato e la Procura europea (EPPO) alla luce degli accordi amministrativi in materia di cooperazione e tempestivo scambio di informazioni tra la Commissione e tali organismi. (13) La decisione (UE) 2018/1220 è stata rivista e rinumerata in diverse occasioni. È pertanto opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione della Commissione. (14) In tale contesto, è inoltre opportuno chiarire ulteriormente le norme per l’adozione delle raccomandazioni e dei pareri del comitato. (15) Il trattamento dei dati personali da parte del comitato e del suo segretariato permanente dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . (16) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) dovrebbe applicarsi alle raccomandazioni adottate dal comitato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 La presente decisione stabilisce il regolamento interno del comitato di cui all’articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e sostituisce la decisione (UE) 2018/1220. Articolo 2 Nomina, cessazione delle funzioni e revoca del presidente e del vicepresidente 1.   Il presidente e il vicepresidente del comitato sono nominati ciascuno con decisione della Commissione per un mandato di durata quinquennale non rinnovabile a norma dell’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 a seguito di un invito a manifestare interesse. Il loro mandato decorre dalla data stabilita a tal fine nella rispettiva decisione di nomina. Tali decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C. 2.   Il presidente e il vicepresidente rimangono in carica per un massimo di sei mesi dopo la fine del loro mandato, se necessario per il funzionamento del comitato, fino a quando i rispettivi sostituti non abbiano assunto le loro funzioni. 3.   Il presidente e il vicepresidente sono nominati ciascuno con la qualifica di consigliere speciale della Commissione ai sensi dell’articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. I loro contratti di consiglieri speciali rispettano pienamente la loro indipendenza e non incidono sulla durata del loro mandato. 4.   La Commissione revoca il presidente e/o il vicepresidente se questi non soddisfano più le condizioni richieste per l’esercizio delle loro rispettive funzioni. 5.   Le condizioni previste all’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per la selezione del presidente si applicano anche alla selezione del vicepresidente. Articolo 3 Supplenza del presidente Se il presidente è impossibilitato a svolgere le sue funzioni o se il suo posto si rende vacante, il vicepresidente esercita le funzioni di presidente ai fini dell’articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per il periodo in cui il presidente è impossibilitato a svolgere le sue funzioni o fino alla nomina di un nuovo presidente. Articolo 4 Responsabilità del presidente 1.   Il presidente rappresenta il comitato. 2.   Il presidente presiede le riunioni del comitato e ne organizza i lavori. 3.   A tal fine il presidente è assistito dal segretariato permanente di cui all’articolo 7. 4.   Il presidente può delegare a ciascuno dei rappresentanti permanenti della Commissione il potere di firmare documenti specifici relativi a un determinato caso o a questioni amministrative a nome del presidente. 5.   Il presidente adotta, previa consultazione dei rappresentanti permanenti della Commissione, il calendario delle riunioni del comitato. 6.   Il presidente esercita gli altri poteri che gli sono conferiti dalla presente decisione. Articolo 5 Designazione degli altri membri del comitato e dei loro supplenti 1.   Il consigliere principale responsabile per le questioni giuridiche, le norme finanziarie, i controlli e la rendicontazione, della direzione generale del Bilancio, è uno dei due rappresentanti permanenti della Commissione, in applicazione dell’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se il posto di consigliere principale responsabile per le questioni giuridiche, le norme finanziarie, i controlli e la rendicontazione è vacante, il direttore responsabile del segretariato permanente all’interno della direzione generale del Bilancio diventa uno dei due rappresentanti permanenti della Commissione in applicazione dell’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario che ricopre almeno un posto di capounità o equivalente per garantire la supplenza di tale rappresentante permanente della Commissione. Tale persona può partecipare a tutte le deliberazioni del comitato, ma partecipa alle votazioni solo se il rappresentante permanente della Commissione non è in grado di farlo. 2.   Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa ad personam il secondo rappresentante permanente della Commissione tra i funzionari della Commissione inquadrati almeno nel grado AD14. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario che ricopre almeno un posto di capounità o equivalente per garantire la supplenza anche di tale rappresentante permanente della Commissione. Tale persona può partecipare a tutte le deliberazioni del comitato, ma partecipa alle votazioni solo se il rappresentante permanente della Commissione non è in grado di farlo. 3.   Il membro rappresentante l’ordinatore richiedente e il relativo supplente sono funzionari o agenti temporanei designati conformemente al regolamento interno e alle regole amministrative interne dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo interessato, di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, che svolgono almeno le funzioni di capo unità o capo delegazione. Articolo 6 Osservatori 1.   Gli osservatori possono partecipare alle deliberazioni del comitato senza diritto di voto. 2.   Il membro designato del servizio giuridico della Commissione ha la qualità di osservatore per ogni caso sottoposto al comitato e presenta osservazioni di propria iniziativa o su richiesta del presidente. A tal fine, il membro designato partecipa a tutte le deliberazioni del comitato. Il comitato informa il servizio giuridico di tutti i procedimenti scritti in tempo utile prima della loro adozione. 3.   Per le questioni in cui la richiesta dell’ordinatore che ha sottoposto il caso si basa, in tutto o in parte, su informazioni trasmesse dall’OLAF, uno o più rappresentanti dell’OLAF, compresi, per quanto possibile, gli investigatori incaricati del caso, partecipano alle riunioni del comitato in qualità di osservatori e ai procedimenti orali e scritti derivanti da tali questioni. L’OLAF presenta osservazioni su richiesta del presidente. 4.   Per le questioni in cui la richiesta dell’ordinatore che ha sottoposto il caso si basa, in tutto o in parte, su informazioni trasmesse dall’EPPO, uno o più rappresentanti dell’EPPO, compresi, per quanto possibile, i rappresentanti incaricati del caso, partecipano alle riunioni del comitato in qualità di osservatori e ai procedimenti orali e scritti derivanti da tali questioni in conformità all’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ( 7 ) . 5.   Ove giustificato in un caso specifico, il presidente può invitare l’OLAF a fornire informazioni o consulenza. Il presidente può inoltre invitare l’EPPO a fornire informazioni o consulenza conformemente all’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1939. 6.   Gli ordinatori (diversi dall’ordinatore che ha sottoposto il caso) interessati da un caso sottoposto al comitato possono chiedere al presidente di accordare loro lo status di osservatore. Tali ordinatori possono assistere alle deliberazioni del comitato e presentano osservazioni orali e scritte su richiesta del presidente. Il comitato informa tali ordinatori dei pertinenti procedimenti scritti. 7.   Il presidente, previa consultazione dei rappresentanti permanenti della Commissione, può invitare altri osservatori ad assistere alle deliberazioni del comitato e a presentare osservazioni orali o scritte. Articolo 7 Segretariato permanente 1.   Il segretariato permanente del comitato è assicurato da funzionari o agenti della direzione generale del Bilancio, da cui dipende sotto il profilo amministrativo. 2.   Sotto l’autorità del presidente, il segretariato permanente: a) verifica la capacità dell’ordinatore che ha sottoposto il caso, del suo rappresentante designato e di eventuali osservatori; b) verifica che le domande di raccomandazione siano complete e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari; c) individua gli altri ordinatori interessati dal caso che potrebbero essere proposti come osservatori; d) gestisce le attività e i contatti con l’ordinatore che ha sottoposto il caso, il servizio giuridico della Commissione e altri osservatori che sono o potrebbero essere associati al caso in esame, al fine di integrare il fascicolo; e) stabilisce i progetti da sottoporre all’esame del comitato e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alle deliberazioni in un caso; f) propone al presidente il progetto di calendario delle riunioni del comitato; g) stabilisce un progetto di ordine del giorno delle riunioni del comitato e lo trasmette ai membri e ai partecipanti alle sue riunioni; h) verifica la presenza delle persone e dei documenti necessari per garantire la regolarità delle deliberazioni del comitato; i) assiste alle deliberazioni del comitato e dà loro seguito; j) redige un verbale sintetico di ciascuna riunione e lo mette a disposizione dei membri; k) trasmette documenti e comunicazioni per conto del comitato alle persone o entità oggetto del procedimento, compresa la lettera contenente i fatti e le risultanze addotti e la qualificazione giuridica preliminare della condotta; l) trasmette la raccomandazione adottata dal comitato all’ordinatore che ha sottoposto il caso; m) si occupa di dare seguito a tutta la corrispondenza indirizzata al comitato o concernente le sue attività; n) tiene il registro delle raccomandazioni adottate dal comitato e di tutte le decisioni prese dagli ordinatori responsabili; e o) si occupa della pubblicazione delle decisioni relative ai casi di esclusione e delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 142 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 3.   Il segretariato permanente può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: Panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu . Articolo 8 Prevenzione e gestione dei conflitti d’interessi 1.   Qualora il presidente, il vicepresidente, qualsiasi altro membro o suo supplente, i funzionari e gli agenti che compongono il segretariato permanente o qualsiasi altra persona che partecipa alle riunioni del comitato o che è a conoscenza dei documenti relativi a un caso si trovino in una situazione che potrebbe dar luogo a un rischio di conflitto d’interessi ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, essi ne informano immediatamente gli altri membri e il segretariato permanente. Ciò vale anche qualora essi si trovino in una situazione che potrebbe oggettivamente essere percepita come conflitto d’interessi. 2.   Le persone che si trovano in una situazione che potrebbe dar luogo a un rischio di conflitto di interessi o che potrebbe oggettivamente essere percepita come un conflitto di interessi ai sensi del paragrafo 1 non partecipano alle deliberazioni del comitato né all’adozione della lettera in contraddittorio o della raccomandazione. Al caso in esame viene annessa una nota nella quale si descrivono le modalità applicate per trattare il rischio di conflitto di interessi. Articolo 9 Collaborazione tra il comitato e l’OLAF 1.   L’OLAF opera in stretta collaborazione con il comitato, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) , nel rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori. 2.   Quando la richiesta dell’ordinatore che ha sottoposto il caso si basa su informazioni trasmesse dall’OLAF, prima di inviare la notifica alla persona o entità oggetto della domanda di raccomandazione il comitato consulta l’OLAF per non compromettere la riservatezza dei procedimenti giudiziari e delle indagini svolti o coordinati dall’OLAF, anche in relazione alla protezione degli informatori, e delle indagini o dei procedimenti giudiziari nazionali. 3.   Per la comunicazione a dette persone o entità, o ai loro agenti, di informazioni emerse dalle indagini o relative alle indagini effettuate o coordinate dall’OLAF è necessario l’accordo di quest’ultimo. Articolo 10 Cooperazione con la Procura europea Le modalità di cooperazione tra il comitato e l’EPPO sono stabilite conformemente all’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1939. Articolo 11 Presentazione di domande di raccomandazione al comitato 1.   Gli ordinatori della Commissione, delle altre istituzioni, degli uffici europei istituiti dalla Commissione, delle agenzie esecutive o di altri organi o organismi europei possono chiedere al comitato di formulare una raccomandazione. 2.   Le domande di raccomandazione sono trasmesse al segretariato permanente tramite ARES, ove possibile, o altrimenti inviate per posta elettronica in forma riservata. Per le domande di raccomandazione si deve garantire un adeguato livello di riservatezza e l’apposizione dei contrassegni di sicurezza su tutti i documenti. Qualora i documenti derivino da un’indagine dell’OLAF oppure riguardino tale indagine, l’ordinatore applica i contrassegni delle indagini dell’OLAF. Quando una domanda di raccomandazione è presentata da un ordinatore che non è della Commissione, il segretariato permanente e tale ordinatore adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni scambiate nel caso in questione. 3.   Le domande di raccomandazione contengono le informazioni specificate all’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Contengono inoltre qualsiasi altra informazione pertinente di cui all’articolo 138, paragrafo 3, di tale regolamento, comprese, se del caso, le relazioni dell’OLAF e le informazioni trasmesse dall’EPPO. Comprendono una scheda informativa debitamente compilata. 4.   Qualora una domanda di raccomandazione contenga relazioni o altre informazioni trasmesse dall’OLAF o dall’EPPO, l’ordinatore consulta l’OLAF o l’EPPO, a seconda dei casi, per individuare le informazioni che non possono essere divulgate a persone o entità oggetto di una domanda di raccomandazione ed effettua le espunzioni opportune da tali relazioni o informazioni prima di trasmetterle al comitato. Articolo 12 Tipi di procedura Le questioni dinanzi al comitato possono essere decise in una riunione del comitato o mediante procedura scritta. Articolo 13 Riunioni del comitato Il comitato può riunirsi su convocazione del presidente al fine di: a) stabilire la qualificazione giuridica preliminare di una condotta a norma dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ai fini della sua notifica alle persone o entità oggetto di una domanda di raccomandazione; b) adottare la raccomandazione di cui all’articolo 145, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; o c) trattare le questioni relative al funzionamento del comitato. Articolo 14 Procedura scritta Su iniziativa del presidente o su richiesta di un altro membro del comitato i fatti, le risultanze e la qualificazione giuridica preliminare della condotta possono essere stabiliti e la raccomandazione può essere adottata mediante procedura scritta. Qualsiasi membro del comitato può opporsi al ricorso alla procedura scritta. Gli osservatori sono coinvolti in tale procedura. Articolo 15 Procedura accelerata Se la natura o le circostanze del caso lo richiedono, il comitato può decidere di accelerare la procedura su richiesta dell’ordinatore o di propria iniziativa. In tali casi, il comitato si adopera per: a) trattare il caso in via prioritaria e trasmettere la lettera in contraddittorio di cui all’articolo 16 alla persona o all’entità oggetto del procedimento entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di raccomandazione; e b) adotta la raccomandazione entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulla lettera in contraddittorio di cui all’articolo 16. Articolo 16 Diritto di essere ascoltati 1.   Le persone o le entità oggetto di una domanda di raccomandazione hanno il diritto di presentare osservazioni, a meno che non ricorrano circostanze eccezionali in cui motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un’indagine o di un procedimento giudiziario nazionale e richiedano che l’esercizio di tale diritto sia differito fino al venir meno di tali motivi legittimi, come previsto dall’articolo 145, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 2.   Nell’adottare le sue raccomandazioni, il comitato prende in considerazione solo i fatti, le risultanze e la qualificazione giuridica preliminare della condotta in relazione ai quali la persona o l’entità oggetto della domanda di raccomandazione ha potuto presentare osservazioni, tranne nei casi in cui si applica l’articolo 145, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 3.   Prima di adottare una raccomandazione, il presidente, sotto la direzione del comitato a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, invia alla persona o all’entità oggetto della domanda di raccomandazione una lettera in cui comunica i fatti e le risultanze presi in considerazione dal comitato e la qualificazione giuridica preliminare della condotta («lettera in contraddittorio»), fatte salve le disposizioni dell’articolo 145, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In linea di principio, tale trasmissione è effettuata mediante posta elettronica. 4.   Il destinatario della lettera in contraddittorio presenta per iscritto le proprie osservazioni su tale lettera, compresi eventuali allegati o documenti acclusi a tali osservazioni, sotto forma di file elettronici che possono essere aperti mediante un software di produttività per l’ufficio comunemente disponibile. Le osservazioni sono trasmesse al segretariato permanente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella lettera. 5.   Le osservazioni scritte, esclusi gli allegati, non devono superare il numero di pagine della lettera in contraddittorio, esclusi gli allegati, tranne in casi debitamente giustificati in cui siano trattate complesse questioni di diritto o di fatto. 6.   Di norma il destinatario di una lettera in contraddittorio dispone di quindici giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni su tale lettera. Tale periodo inizia a decorrere conformemente a quanto previsto dall’articolo 146 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 7.   Qualora il destinatario di una lettera in contraddittorio presenti una richiesta motivata di proroga del termine per la presentazione di osservazioni circa la lettera in contraddittorio a causa di circostanze eccezionali, il comitato può prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà di quello inizialmente accordato. 8.   Qualora una persona o un’entità oggetto di una domanda di raccomandazione non abbia presentato osservazioni sulla lettera in contraddittorio entro il termine applicabile nonostante la notifica della lettera in contraddittorio in conformità all’articolo 146 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato può dedurre che tale persona o entità non contesta i fatti né la qualificazione giuridica preliminare figuranti in tale lettera. Articolo 17 Adozione e notifica delle lettere in contraddittorio e delle raccomandazioni 1.   I membri del comitato si adoperano per raggiungere un consenso sul contenuto delle lettere in contraddittorio e, successivamente, sulla raccomandazione. 2.   In assenza di consenso, si procede a un voto a maggioranza nel quale: a) il presidente dispone di un voto; b) i due rappresentanti permanenti della Commissione dispongono insieme di un voto; se non raggiungono un accordo, il loro voto unico è negativo; c) il membro che rappresenta l’ordinatore che ha sottoposto il caso dispone di un voto. 3.   Il comitato notifica la propria raccomandazione all’ordinatore che ha sottoposto il caso e agli osservatori. Articolo 18 Raccomandazioni sintetiche In casi eccezionali di appalti pubblici in cui si applicano scadenze rigorose e la procedura può essere sospesa solo per un periodo di tempo limitato, il comitato, qualora raccomandi di non adottare misure amministrative o di revocare le misure amministrative in vigore, può adottare una raccomandazione sintetica. Si applicano le condizioni descritte di seguito. a) È possibile adottare una raccomandazione sintetica unicamente nel caso in cui il comitato intenda raccomandare di non adottare una decisione di esclusione o di irrogazione di sanzioni pecuniarie a una persona o entità oppure nel caso in cui preveda di raccomandare la revoca di una decisione di esclusione o di una decisione di irrogazione di sanzioni pecuniarie in vigore. b) L’ordinatore non adotta una decisione di esclusione né una decisione di irrogazione di sanzioni pecuniarie a una persona o una entità sulla base di una raccomandazione sintetica. Qualora l’ordinatore preveda di adottare una decisione più severa di quella raccomandata dal comitato, tale decisione è adottata conformemente all’articolo 145, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. c) Le raccomandazioni in forma sintetica devono indicare i fatti e i principali motivi delle conclusioni del comitato, ma non devono affrontare tutte le questioni sollevate nella domanda di raccomandazione o nelle osservazioni sulla lettera in contraddittorio. Articolo 19 Procedura per l’adozione delle raccomandazioni 1.   Dopo aver verificato la domanda di raccomandazione e istruito il caso secondo quanto previsto all’articolo 7, il segretariato permanente trasmette la domanda di raccomandazione al presidente e ai membri del comitato. Il presidente verifica l’istruzione del fascicolo dopo aver richiesto, se opportuno, misure di verifica o d’indagine complementari. 2.   Il procedimento dinanzi al comitato in relazione a una domanda di raccomandazione è avviato quando il comitato ha concluso che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo sono sufficienti a consentirgli di stabilire una qualificazione giuridica preliminare della condotta, e si considera chiuso una volta che il comitato ha notificato la sua raccomandazione all’ordinatore che ha sottoposto il caso oppure una volta che quest’ultimo ha ritirato la sua domanda di raccomandazione. 3.   Il comitato si adopera, in linea di principio, per formulare le proprie raccomandazioni agli ordinatori che hanno sottoposto il caso entro un termine ragionevole dopo l’apertura del procedimento, tenendo conto della necessità di garantire il rispetto del diritto di essere ascoltati. Articolo 20 Riservatezza dei lavori e delle deliberazioni Fatta salva l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari ( 9 ) , i membri del comitato e del suo segretariato permanente, così come tutte le persone che, a qualsiasi titolo, hanno partecipato ai lavori o alle riunioni del comitato o sono intervenute nell’elaborazione dei documenti, pareri o posizioni da esso emessi, rispettano la massima riservatezza in proposito, conformemente alla loro eventuale responsabilità amministrativa, statutaria o contrattuale. Lo stesso vale per il presidente e il vicepresidente. Articolo 21 Trattamento delle domande di accesso ai documenti e protezione dei dati di carattere personale Ai lavori del comitato si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (UE) 2018/1725. CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEI POTERI CONSULTIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 93 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO Articolo 22 Principi 1.   Gli articoli da 1 a 4, 8, 20 e 21 del capo I del presente regolamento interno si applicano all’esercizio, da parte del comitato, dei poteri consultivi conferitigli dall’articolo 93 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 2.   Salvo diversa disposizione del presente capo, all’esercizio da parte del comitato dei poteri di cui al paragrafo 1 si applicano anche altri articoli del capo I del presente regolamento interno. Articolo 23 Membri supplementari del comitato e loro supplenti 1.   Quando emette il parere di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato si compone dei membri di cui all’articolo 145, paragrafo 2, lettere da a) a c), di detto regolamento e dei tre membri supplementari seguenti: a) un rappresentante dell’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati quando il caso è segnalato conformemente all’articolo 93, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o un rappresentante dell’ordinatore responsabile quando il caso è segnalato conformemente all’articolo 93, paragrafo 1, primo comma, lettera b); b) un membro designato dal comitato del personale dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati; c) un membro del servizio giuridico dell’istituzione, dell’ufficio europeo istituito dalla Commissione, dell’agenzia esecutiva o di altro organo o organismo europeo del membro del personale interessato. 2.   Le persone di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, possono partecipare a tutte le deliberazioni del comitato e partecipano alle votazioni solo se il rappresentante permanente della Commissione di cui sono supplenti non è in grado di farlo. 3.   Ciascuno dei tre membri supplementari di cui al paragrafo 1 ha un supplente, designato rispettivamente: a) dall’autorità che ha il potere di nomina interessata o dall’ordinatore responsabile; b) dal comitato del personale interessato; c) dal servizio giuridico interessato. Articolo 24 Designazione degli osservatori 1.   Il servizio giuridico della Commissione designa un osservatore se il membro del personale interessato non appartiene alla Commissione. 2.   L’ordinatore responsabile o, a seconda dei casi, il capo delegazione dell’Unione che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato o i loro rappresentanti hanno lo status di osservatori. 3.   L’OLAF designa un osservatore qualora la comunicazione relativa alla presunta violazione di una disposizione del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o di un’altra disposizione relativa alla gestione finanziaria o al controllo delle operazioni provenga da un’informazione trasmessa dall’OLAF. 4.   L’ufficio disciplinare dell’istituzione o dell’organo interessato designa un osservatore nel caso il comitato sia consultato dall’autorità avente il potere di nomina. Negli altri casi, può essere invitato dal presidente a designare un osservatore. 5.   Dopo aver consultato i membri, il presidente può invitare altri osservatori. Articolo 25 Segretariato permanente del comitato 1.   Ai fini del presente capo si applica l’articolo 7, ad eccezione del paragrafo 2, lettere k) e o). 2.   In particolare, il segretariato: a) quando il comitato è informato riguardo a un caso direttamente da un membro del personale, s’incarica della trasmissione del fascicolo all’autorità avente il potere di nomina e ne informa il membro del personale che ha fornito le informazioni, come specificato all’articolo 26, paragrafo 2; b) quando il comitato è adito per un caso, verifica la capacità dell’autorità che ha sottoposto il caso e dei suoi rappresentanti designati; c) individua, in accordo con il presidente, i tre membri supplementari del comitato e gli osservatori, e ne verifica la capacità; d) verifica che i fascicoli siano completi e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari, in particolare la scheda informativa di cui all’articolo 11, paragrafo 4, una descrizione dei fatti e della presunta irregolarità e i documenti giustificativi, comprese le relazioni di indagine; e) verifica che il membro del personale interessato sia stato correttamente ascoltato dall’autorità che ha il potere di nomina o dall’ordinatore responsabile, a seconda dei casi; f) redige i progetti di parere da sottoporre all’esame del comitato e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alla risoluzione di un caso; g) trasmette le raccomandazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 all’ordinatore responsabile e al servizio di audit interno competente; h) se il comitato ritiene che il caso sia di competenza dell’OLAF, trasmette senza indugio il fascicolo all’autorità che ha il potere di nomina e ne informa l’OLAF. Articolo 26 Consultazione del comitato 1.   Conformemente all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato è convocato su richiesta di un’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare o di un ordinatore responsabile, compreso un capo delegazione dell’Unione o un suo vice che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato (di seguito «autorità che ha sottoposto il caso»). 2.   Quando è informato direttamente da un membro del personale, il comitato trasmette il fascicolo all’autorità avente il potere di nomina competente o, a seconda dei casi, all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e ne informa tale membro del personale. Se decide di sottoporre il caso al comitato, l’autorità che ha il potere di nomina competente ne informa il membro del personale. Se decide di non sottoporre il caso al comitato, ne informa quest’ultimo e il membro del personale. 3.   In deroga al paragrafo 2, al fine di garantire un’efficace protezione degli informatori, come previsto all’articolo 22 bis , paragrafo 3, dello statuto dei funzionari, il comitato può decidere di non informare l’autorità che ha il potere di nomina competente e di informare l’OLAF. Articolo 27 Procedura scritta Su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro del comitato, i pareri possono essere adottati mediante procedura scritta. Qualsiasi membro del comitato può opporsi al ricorso alla procedura scritta. In questo caso il presidente convoca una riunione entro un termine ragionevole. Lo stesso vale per quanto riguarda la raccomandazione di cui all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Articolo 28 Adozione dei pareri e delle raccomandazioni 1.   Il comitato si adopera per raggiungere un consenso sulla determinazione dell’esistenza di una irregolarità finanziaria e sulle motivazioni sulle quali si basano i pareri o le raccomandazioni. 2.   In assenza di consenso, la questione è sottoposta a una votazione in cui: a) il presidente dispone di un voto; b) i due rappresentanti permanenti della Commissione dispongono insieme di un voto; c) i tre membri supplementari di cui all’articolo 23, paragrafo 1, dispongono di un voto ciascuno. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis all’adozione delle raccomandazioni. Il consenso o il voto interessa in particolare il carattere sistemico dei problemi individuati. Articolo 29 Notifica dei pareri Il comitato notifica senza indugio i pareri all’autorità che ha sottoposto il caso, all’ordinatore responsabile e agli osservatori. Nel caso in cui la Procura europea sia stata invitata in qualità di osservatrice, si applica l’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1939. Articolo 30 Diritto del membro del personale di essere ascoltato Conformemente all’articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, prima di sottoporre un caso al comitato, l’autorità che ha il potere di nomina o, se del caso, l’ordinatore responsabile danno al membro del personale interessato la possibilità di formulare osservazioni sui fatti che lo riguardano. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 31 Abrogazione La decisione (UE) 2018/1220 è abrogata. Articolo 32 Entrata in vigore e applicazione La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj . ( 2 ) GU L 226 del 7.9.2018, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1220/oj . ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj ). ( 4 ) Sentenza del Tribunale del 23 luglio 2025, Lattanzio KIBS e a./Commissione , T-113/24, ECLI:EU:T:2025:756, punto 89. ( 5 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ( 6 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1 ), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj ). ( 9 ) Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica europea e della Comunità europea dell’Energia Atomica ( GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2021-01-01 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2024/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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