Decisione (UE) 2019/2025 del Consiglio del 18 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico
Decisione (UE) 2019/2025 del Consiglio del 18 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico
EN: Council Decision (EU) 2019/2025 of 18 November 2019 on the signing, on behalf of the European Union, and the provisional application of the Protocol to amend the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas
Testo normativo
4.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 313/1
DECISIONE (UE) 2019/2025 DEL CONSIGLIO
del 18 novembre 2019
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati per taluni emendamenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico
(
1
)
(ICCAT). I negoziati si sono conclusi positivamente nel novembre 2018.
(2)
Ci si aspetta che il protocollo che ne è risultato, che emenda la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («protocollo»), migliori l’efficacia dell’ICCAT e rafforzi la conservazione e la gestione delle specie che rientrano nel suo ambito di applicazione.
(3)
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
stabilisce che l’Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l’Unione applichi alla gestione della pesca l’approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l’Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l’impatto della pesca sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che l’Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nella sua politica esterna in materia di pesca. Il protocollo è coerente con tali obiettivi.
(4)
Come sancito nella comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo«
Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani
» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l’efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la
governance
è un elemento centrale dell’azione dell’Unione in tali consessi. Il protocollo è pienamente in linea con tali obiettivi.
(5)
È opportuno firmare il protocollo a nome dell’Unione.
(6)
Qualora il protocollo entri in vigore per altre parti contraenti prima che l’Unione abbia completato le proprie procedure di ratifica interne, è opportuno che sia applicato in via provvisoria dall’Unione a decorrere dall’entrata in vigore in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore per l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («protocollo»), con riserva della sua conclusione.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente all’articolo 13 del protocollo e alle condizioni di cui al protocollo stesso, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore per l’Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
J. LEPPÄ
(
1
)
GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
).
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