Decisione di esecuzione (UE) 2018/2060 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Quale deroga all'IVA autorizza la Germania e fino a quando rimane in vigore secondo la Decisione UE 2018/2060?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/2060 autorizza la Repubblica Federale Tedesca a continuare l'applicazione di una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA 2006/112/CE. In pratica, la Germania può escludere completamente dal diritto a detrazione l'IVA gravante su beni e servizi utilizzati dal soggetto passivo in misura superiore al 90% per esigenze private, non professionali o attività non economiche. Questa deroga, che era stata precedentemente autorizzata fino al 31 dicembre 2018, viene prorogata fino al 31 dicembre 2021. La misura si applica alle imprese tedesche e rappresenta una semplificazione amministrativa significativa, poiché elimina la necessità di verificare l'uso successivo dei beni e servizi al momento dell'acquisto, riducendo così gli oneri sia per le aziende che per l'amministrazione fiscale tedesca. Secondo la Commissione, questa deroga non produce effetti negativi sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA e si è dimostrata efficace nel prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2018/2060 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/2060 of 20 December 2018 amending Decision 2009/791/EC authorising Germany to continue to apply a measure derogating from Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
27.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 329/20
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2060 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette a imposta. La Germania è stata autorizzata introdurre una misura di deroga volta a escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.
(2)
Inizialmente, la decisione 2000/186/CE del Consiglio
(
2
)
ha autorizzato la Germania a prevedere e ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 6 e 17 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio
(
3
)
fino al 31 dicembre 2002. La decisione 2003/354/CE del Consiglio
(
4
)
ha autorizzato la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE fino al 30 giugno 2004. La decisione 2004/817/CE del Consiglio
(
5
)
ha prorogato l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2009.
(3)
Con decisione 2009/791/CE del Consiglio
(
6
)
la Germania è stata autorizzata a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE fino al 31 dicembre 2012. La decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio
(
7
)
ha autorizzato la Germania ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis fino al 31 dicembre 2015 e la decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio
(
8
)
fino al 31 dicembre 2018.
(4)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 10 settembre 2018 la Germania ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, al fine di escludere interamente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % dal soggetto passivo per esigenze private o per fini non professionali, ivi incluse attività non economiche. La domanda è stata corredata di una relazione sull'applicazione della misura speciale di deroga comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA, come previsto all'articolo 2 della decisione 2009/791/CE.
(5)
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Germania agli altri Stati membri con lettere del 14 settembre 2018. Con lettera del 17 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
(6)
Secondo la Germania la misura speciale si è rivelata molto efficace nel semplificare la riscossione dell'IVA e impedire l'evasione e l'elusione fiscale. La misura riduce gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell'uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto. È opportuno pertanto che la Germania continui ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.
(7)
Nel caso in cui la Germania ritenga che sia necessaria una proroga oltre il 2021, dovrebbe, entro il 31 marzo 2021, presentare alla Commissione una richiesta di proroga, corredata di una relazione sull'applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata.
(8)
La misura speciale di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
(9)
La decisione 2009/791/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 2 della decisione 2009/791/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.
L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.
Detta domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2019.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(
1
)
GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1
.
(
2
)
Decisione 2000/186/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (
GU L 59 del 4.3.2000, pag. 12
).
(
3
)
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (
GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1
).
(
4
)
Decisione 2003/354/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (
GU L 123 del 17.5.2003, pag. 47
).
(
5
)
Decisione 2004/817/CE del Consiglio, del 19 novembre 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (
GU L 357 del 2.12.2004, pag. 33
).
(
6
)
Decisione 2009/791/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (
GU L 283 del 30.10.2009, pag. 55
).
(
7
)
Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (
GU L 319 del 16.11.2012, pag. 8
).
(
8
)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (
GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12
).
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