Decisione UE In vigore

Decisione UE 2067/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2067 della Commissione del 26 settembre 2023 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria notificata con il numero C(2023) 6575 (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 26/09/2023 In vigore dal: 26/09/2023 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza ha adottato la Commissione europea contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e quali restrizioni ai movimenti degli animali sono state imposte?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2023/2067 del 26 settembre 2023 stabilisce misure di emergenza provvisorie in risposta a un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini confermato il 16 settembre 2023 nella regione di Burgas, in Bulgaria. La decisione riguarda gli allevatori, i commercianti di bestiame e le autorità veterinarie bulgare, imponendo l'istituzione di zone soggette a restrizioni (zone di protezione, sorveglianza e un'ulteriore zona) per contenere la diffusione della malattia. In pratica, i movimenti di ovini e caprini dall'ulteriore zona di restrizione sono consentiti solo verso macelli bulgari per la macellazione immediata, previa autorizzazione dell'autorità competente e con specifiche condizioni sanitarie e di trasporto. Le misure rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2023, con scadenze differenziate per le singole zone (dal 10 ottobre al 30 novembre 2023), e prevedono ispezioni cliniche obbligatorie, pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto sotto controllo veterinario, nonché il sigillo dei veicoli durante il trasporto.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2067 della Commissione del 26 settembre 2023 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2023) 6575] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/2067 of 26 September 2023 concerning certain interim emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Bulgaria (notified under document C(2023) 6575) (Only the Bulgarian text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

27.9.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 238/143 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2067 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2023 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2023) 6575] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme da applicare per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona s/oggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito all'insorgere di un focolaio, confermato il 16 settembre 2023, di detta malattia negli ovini e nei caprini nella regione di Burgas e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, come pure un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, nella quale si applicano parimenti determinate misure di controllo per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza, come pure l'ulteriore zona soggetta a restrizioni. (6) Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e quale ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. (7) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Bulgaria ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (8) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria siano istituite immediatamente e inserite nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tali zone. (9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Bulgaria provvede affinché: a) siano immediatamente istituite dall'autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; c) le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione. Articolo 2 1.   I movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   L'autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello, situato all'interno del territorio della Bulgaria, per la macellazione immediata. 3.   I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 2: a) soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente; c) sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente; d) comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento; e) sono sigillati dall'autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall'autorità competente presso il macello di destinazione. 4.   Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall'autorità competente nelle 24 ore precedenti la data del trasporto. Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2023. Articolo 4 La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 ). ALLEGATO A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Burgas BG-CAPRIPOX-2023-00001 Zona di protezione: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1) 10.10.2023 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1) 19.10.2023 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1) 11.10.2023 – 19.10.2023 B. Ulteriore zona soggetta a restrizioni Regione Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regioni di Burgas, Haskovo e Yambol Un'ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le aree seguenti: nella regione di Burgas, i comuni di: — Malko Tarnovo — Sredets — Tsarevo nella regione di Haskovo, i comuni di: — Svilengrad — Topolovgrad nella regione di Yambol, i comuni di: — Bolyarovo — Elhovo 30.11.2023

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La normativa sulla sanità animale (regolamento UE 2016/429) e il regolamento delegato UE 2020/687 disciplinano il controllo delle malattie animali trasmissibili, incluse le malattie di categoria A come il vaiolo degli ovini e dei caprini. Veterinari, allevatori e operatori del settore zootecnico devono conoscere le restrizioni ai movimenti di bestiame, le zone di protezione e sorveglianza, e gli obblighi di biosicurezza per il trasporto e la commercializzazione di ovini e caprini.

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