Decisione UE In vigore

Decisione UE 2068/2018

Decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo

Pubblicato: 29/11/2018 In vigore dal: 29/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo EN: Council Decision (EU) 2018/2068 of 29 November 2018 on the signing, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco, the Implementation Protocol thereto and the exchange of letters accompanying the Agreement

Testo normativo

28.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331/1 DECISIONE (UE) 2018/2068 DEL CONSIGLIO del 29 novembre 2018 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2006 ( 1 ) relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco («accordo»). L'accordo è stato in seguito tacitamente rinnovato. (2) L'ultimo protocollo che attua l'accordo e ne fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria è giunto a scadenza il 14 luglio 2018. (3) Nella sentenza della causa C-266/16 ( 2 ) in risposta a una questione pregiudiziale sulla validità e sull'interpretazione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione, la Corte ha dichiarato che né l'accordo né il protocollo di attuazione si applicano alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale. (4) L'Unione non pregiudica l'esito del processo politico sullo status definitivo del Sahara occidentale che ha luogo sotto l'egida delle Nazioni Unite e ha costantemente ribadito il proprio impegno a favore della risoluzione della controversia relativa al Sahara occidentale, attualmente iscritto dalle Nazioni Unite nell'elenco dei territori non autonomi, oggi in gran parte amministrato dal Regno del Marocco. Essa sostiene pienamente gli sforzi compiuti dal segretario generale delle Nazioni Unite e dal suo inviato personale per aiutare le parti a giungere a una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nell'ambito di accordi conformi ai fini e ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e sanciti nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»), in particolare l'UNSCR 2152 (2014), l'UNSCR 2218 (2015), l'UNSCR 2285 (2016), l'UNSCR 2351 (2017) e l'UNSCR 2414 (2018). (5) Dovrebbe essere possibile per le flotte dell'Unione proseguire le attività di pesca esercitate dall'entrata in vigore dell'accordo e che l'ambito di applicazione dell'accordo sia definito in modo da includervi le acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale. Il proseguimento del partenariato in materia di pesca è peraltro essenziale affinché tale territorio possa continuare a beneficiare del sostegno settoriale fornito dall'accordo in conformità del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, inclusi i diritti umani, e a beneficio del popolo interessato. (6) A tal fine, il 16 aprile 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno del Marocco al fine di modificare l'accordo e concordare un nuovo protocollo di attuazione. In seguito a tali negoziati, il 24 luglio 2018 sono stati siglati un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca»), nonché un nuovo protocollo di attuazione dello stesso, che comprende l'allegato e le appendici di tale protocollo, e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca che ne forma parte integrante. (7) L'obiettivo dell'accordo di pesca è consentire all'Unione e al Regno del Marocco di collaborare più strettamente per promuovere una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca definita nell'accordo di pesca e sostenere gli sforzi compiuti dal Regno del Marocco per lo sviluppo del settore alieutico e di un'economia blu. Esso contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. (8) La Commissione ha valutato le potenziali ripercussioni dell'accordo di pesca sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i vantaggi per il popolo interessato e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati. (9) In linea con tale valutazione, si giudica che il popolo interessato debba trarre grande beneficio dall'accordo di pesca a motivo della ricaduta socioeconomica positiva che esso comporta per tale popolo, specialmente in termini di occupazione e investimenti, e del suo impatto sullo sviluppo dei settori della pesca e della trasformazione dei prodotti della pesca. (10) Analogamente, si giudica che l'accordo di pesca rappresenti la migliore garanzia per lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali delle acque adiacenti al Sahara occidentale, in quanto le attività di pesca si fondano sul rispetto delle migliori raccomandazioni e dei migliori pareri scientifici in materia e sono soggette a misure di sorveglianza e di controllo appropriate. (11) Viste le considerazioni formulate nella sentenza della Corte di giustizia, la Commissione, di concerto con il Servizio europeo per l'azione esterna, ha adottato tutte le misure ragionevoli e possibili nel contesto attuale per garantire un adeguato coinvolgimento del popolo interessato al fine di accertarne il consenso. Sono state condotte ampie consultazioni nel Sahara occidentale e nel regno del Marocco e gli attori socioeconomici e politici che vi hanno preso parte si sono espressi chiaramente a favore della conclusione dell'accordo di pesca. Il Fronte Polisario e altri attori non hanno tuttavia accettato di partecipare al processo di consultazione. (12) Coloro che non hanno accettato di partecipare a detto processo hanno respinto l'applicazione dell'accordo di pesca e del suo protocollo di attuazione alle acque adiacenti al Sahara occidentale ritenendo, in sostanza, che tali atti ratificherebbero la posizione del Regno del Marocco sul territorio del Sahara occidentale. Tuttavia, nessun elemento dell'accordo di pesca o del suo protocollo di attuazione implica che quest'ultimo riconosca la sovranità o i diritti sovrani del Marocco sul Sahara occidentale e sulle acque adiacenti. Peraltro, l'Unione continuerà ad adoperarsi con impegno ancora maggiore per sostenere il processo di risoluzione pacifica della controversia avviato e condotto sotto l'egida delle Nazioni Unite. (13) È opportuno pertanto che l'accordo di pesca, il relativo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca siano firmati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma a nome dell'Unione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca»), del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca, fatta salva la conclusione di tali atti ( 3 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione, l'accordo di pesca, il relativo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018 Per il Consiglio La presidente M. SCHRAMBÖCK ( 1 ) Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco ( GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1 ). ( 2 ) Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118. ( 3 ) Il testo dell'accordo di pesca, del suo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

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