Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2071/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2071 della Commissione, del 16 ottobre 2025, relativa al riconoscimento dell’equivalenza, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regime per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento Responsible Minerals Assurance Process, di proprietà della Responsible Minerals Initiative

Pubblicato: 16/10/2025 In vigore dal: 16/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2071 della Commissione, del 16 ottobre 2025, relativa al riconoscimento dell’equivalenza, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regime per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento Responsible Minerals Assurance Process, di proprietà della Responsible Minerals Initiative EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2071 of 16 October 2025 on the recognition of equivalence under Article 8(3) of Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of the supply chain due diligence scheme Responsible Minerals Assurance Process owned by the Responsible Minerals Initiative

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2071 17.10.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2071 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2025 relativa al riconoscimento dell’equivalenza, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regime per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento «Responsible Minerals Assurance Process», di proprietà della Responsible Minerals Initiative LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio ( 1 ) (di seguito «regolamento»), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, visto il regolamento delegato (UE) 2019/429 della Commissione, dell’11 gennaio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro ( 2 ) (di seguito «regolamento delegato»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, previa consultazione del comitato per l’approvvigionamento responsabile di stagno, tantalio, tungsteno e oro, considerando quanto segue: (1) Il regolamento è concepito per garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell’Unione nonché delle fonderie e delle raffinerie che si riforniscono in zone di conflitto o ad alto rischio. (2) A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, i governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che attuano regimi sul dovere di diligenza («titolari dei regimi») possono presentare domanda presso la Commissione affinché i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento da essi elaborati e controllati siano riconosciuti dalla Commissione. (3) Il regolamento delegato stabilisce la metodologia e i criteri che la Commissione è tenuta ad applicare per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per i quali sono presentate domande di riconoscimento alla Commissione. (4) A norma dell’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento, qualora la Commissione stabilisca che un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, se applicato efficacemente da un importatore dell’Unione dei minerali o dei metalli, consente a quest’ultimo di rispettare il regolamento, essa adotta una decisione di esecuzione che concede a tale regime il riconoscimento dell’equivalenza ai requisiti del regolamento. Prima di adottare tali atti di esecuzione, se opportuno, è consultato il segretariato dell’OCSE. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento. (5) Ai sensi del considerando 14 del regolamento, tale riconoscimento non pregiudica la responsabilità individuale degli importatori dell’Unione di rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza di cui agli articoli da 4 a 7 del regolamento. Tali obblighi comprendono in particolare l’obbligo di disporre di informazioni documentate sui paesi d’origine dei minerali nella catena di approvvigionamento degli importatori dell’Unione. Si ricorda pertanto che la partecipazione a un regime riconosciuto non elimina tale responsabilità individuale. (6) Il 21 giugno 2019 la Responsible Minerals Initiative (RMI) ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento del regime sul dovere di diligenza «Responsible Minerals Assurance Process» (RMAP, processo per garantire un approvvigionamento responsabile dei minerali). (7) La Commissione ha valutato la domanda sulla base dei requisiti di ricevibilità di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato e il 6 agosto 2019 ha deciso che la domanda era ricevibile [ decisione C(2019) 5828 final della Commissione ]. (8) La Commissione ha valutato la domanda conformemente alla metodologia e ai criteri di cui al regolamento e al regolamento delegato, applicando la metodologia dell’OCSE per la valutazione della conformità dei programmi dell’industria (di seguito «metodologia dell’OCSE»), come previsto all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato. Il 26 gennaio 2022 la RMI è stata informata che il regime RMAP non rispettava tutti i criteri richiesti e che erano necessari ulteriori miglioramenti prima che la Commissione potesse prendere in considerazione di concedere il riconoscimento dell’equivalenza. (9) Il 10 maggio 2022 la RMI ha presentato una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato per il riconoscimento del regime RMAP a norma del regolamento. La Commissione ha valutato la ricevibilità della domanda reiterata sulla base dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato e il 14 luglio 2022 ha deciso che la domanda era ricevibile [ decisione C(2022) 4880 final della Commissione ]. (10) La Commissione ha proceduto a una nuova valutazione della domanda conformemente alla metodologia e ai criteri previsti dal regolamento e dal regolamento delegato. (11) A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, nell’adottare una decisione in merito al riconoscimento di un regime per l’esercizio del dovere di diligenza, la Commissione tiene conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da tale regime. Il regime RMAP valuta i sistemi di gestione e le pratiche di approvvigionamento al livello delle fonderie e delle raffinerie e ne certifica la conformità alle norme RMAP relative allo stagno e al tantalio («RMAP Tin and Tantalum Standard»), al tungsteno («RMAP Tungsten Standard») e all’oro («RMAP Gold Standard»), tutte e tre in vigore dal 1 o giugno 2018. Il regime è pertanto attuato in modo efficace solo da alcuni operatori economici a monte, vale a dire fonderie e raffinerie. Le norme RMAP non sono attuate da operatori economici a valle, quali gli importatori dell’Unione di metalli. La presente decisione riguarda pertanto solo le fonderie e le raffinerie che sono importatori dell’Unione di minerali, in quanto sono le uniche a rientrare nell’ambito di applicazione del regime. Essa non incide sugli obblighi degli importatori dell’Unione di metalli ai sensi del regolamento, compresi gli obblighi connessi ai sistemi di gestione, alla gestione del rischio e alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi e gli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli da 4 a 7 del regolamento. (12) L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento stabilisce inoltre che la Commissione prende in considerazione il metodo e l’approccio basato sul rischio utilizzati dal regime sul dovere di diligenza per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, come pure i risultati ottenuti. La Commissione ritiene che il RMAP sia «integralmente conforme» a tutti i criteri relativi al dovere di diligenza basato sul rischio della metodologia dell’OCSE per la valutazione della conformità. Le fonderie e le raffinerie che attuano il regime RMAP sono tenute a sviluppare e applicare una propria metodologia per l’individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio, la cui efficacia è valutata nell’ambito degli audit realizzati da soggetti terzi. La RMI non fornisce un proprio elenco di zone di conflitto o ad alto rischio, ma fa riferimento all’elenco delle zone di conflitto o ad alto rischio di cui al regolamento (UE) 2017/821 e ad altre normative pertinenti. (13) A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato, la Commissione ha elaborato una relazione sulla sua valutazione in cui esamina se il regime rispetti le condizioni generali per il riconoscimento e i criteri specifici applicabili. In tale relazione la Commissione conclude che le condizioni generali per il riconoscimento dell’equivalenza sono soddisfatte sulla base della metodologia di valutazione stabilita nel regolamento delegato. (14) Il 27 marzo 2023 la Commissione ha trasmesso il progetto di relazione alla RMI, cui ha concesso 15 giorni di calendario per presentare osservazioni sulla relazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato. La RMI ha fornito una risposta positiva entro tale termine. (15) La Commissione ha consultato il segretariato dell’OCSE in merito al progetto di relazione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato. Il 23 giugno 2023 il segretariato dell’OCSE ha presentato il suo parere scritto sulla valutazione condotta dalla Commissione. Il segretariato dell’OCSE ha concluso che la valutazione e la metodologia utilizzate nella valutazione del regime RMAP, compresi le condizioni generali per il riconoscimento e i criteri specifici applicabili, sono coerenti con la metodologia dell’OCSE. (16) La relazione finale è disponibile come documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2025)297], HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al regime per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento «Responsible Minerals Assurance Process» (RMAP), di proprietà della Responsible Minerals Initiative (RMI), è concesso il riconoscimento dell’equivalenza ai requisiti del regolamento per gli importatori dell’Unione di minerali che attuano in modo efficace il regime RMAP. Articolo 2 A norma dell’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, all’entrata in vigore della presente decisione il regime per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento «Responsible Minerals Assurance Process» (RMAP) è aggiunto al registro dei regimi riconosciuti per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/821/oj . ( 2 ) GU L 75 del 19.3.2019, pag. 59 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/429/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2071/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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