Decisione di esecuzione (UE) 2018/2077 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Cosa prevede la Decisione UE 2018/2077 riguardo alla deroga IVA per le piccole imprese in Belgio?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/2077 del Consiglio prolunga fino al 31 dicembre 2021 l'autorizzazione speciale concessa al Belgio di esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 25.000 euro. Questa misura, originariamente autorizzata fino al 2015 e già prorogata al 2018, rappresenta una deroga all'articolo 285 della direttiva IVA comune europea (2006/112/CE). La deroga è completamente facoltativa per i contribuenti: le piccole imprese possono scegliere se aderire al regime agevolato oppure no. L'obiettivo principale è ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità sia per le piccole imprese che per le autorità fiscali belghe, semplificando la gestione della riscossione dell'imposta. La misura non incide sulle risorse proprie dell'Unione perché il Belgio deve comunque effettuare il calcolo della compensazione secondo le regole europee sulla neutralità dell'IVA. La deroga cesserà automaticamente prima del 31 dicembre 2021 qualora l'UE adotti una nuova direttiva che modifichi il regime speciale per le piccole imprese, imponendo agli Stati membri di applicare nuove disposizioni nazionali.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2018/2077 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/2077 of 20 December 2018 amending Implementing Decision 2013/53/EU authorising the Kingdom of Belgium to introduce a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
28.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 331/222
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2077 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/53/UE del Consiglio
(
2
)
il Regno del Belgio è stato autorizzato fino al 31 dicembre 2015 ad applicare una misura speciale intesa a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 25 000 EUR. Tale autorizzazione è stata di conseguenza prorogata fino al 31 dicembre 2018 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio
(
3
)
.
(2)
Con lettera protocollata presso la Commissione il 12 settembre 2018 il Belgio ha chiesto l'autorizzazione a prorogare ulteriormente la misura speciale per un periodo limitato.
(3)
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 14 settembre 2018 la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dal Belgio agli altri Stati membri. Con lettera del 17 settembre 2018 la Commissione ha comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.
(4)
Secondo il Belgio la misura speciale riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e le autorità fiscali e contribuisce pertanto a semplificare la riscossione dell'imposta. La misura speciale è e resterà interamente facoltativa per i soggetti passivi.
(5)
Considerato il potenziale impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e le autorità fiscali senza che ciò incida in modo sostanziale sul gettito IVA complessivo da generare, si propone che la misura speciale sia prorogata per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.
(6)
Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga il 31 dicembre 2021 entri in vigore una direttiva recante modifica di tali articoli che fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.
(7)
La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Belgio deve effettuare il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio
(
4
)
.
(8)
La decisione di esecuzione 2013/53/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/53/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1
o
gennaio 2013 fino alla prima delle due date seguenti:
a)
31 dicembre 2021;
b)
la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica dal 1
o
gennaio 2019.
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles il 20 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(
1
)
GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1
.
(
2
)
Decisione di esecuzione 2013/53/EU del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (
GU L 22 del 25.1.2013, pag. 13
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (
GU L 330 del 16.12.2015, pag. 51
).
(
4
)
Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (
GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9
).
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