Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2096/2023

Decisione (UE) 2023/2096 del Consiglio del 28 settembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato

Pubblicato: 28/09/2023 In vigore dal: 28/09/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2096 del Consiglio del 28 settembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2023/2096 of 28 September 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part as regards the modification of Annex XXVIII-B (Rul

Testo normativo

29.9.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 241/125 DECISIONE (UE) 2023/2096 DEL CONSIGLIO del 28 settembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra ( 1 ) («accordo»), è entrato in vigore il 1 o luglio 2016. (2) L’articolo 436, paragrafo 3, dell’accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo. (3) A norma dell’articolo 438, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. (4) Con la decisione n. 3/2014 ( 2 ) , il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo che si riferiscono, tra l’altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell’accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all’aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all’aggiornamento o alla modifica degli allegati. (5) È opportuno che il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione che modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) nel corso del 2023. (6) Come indicato nel preambolo dell’accordo e in conformità degli articoli 230 e 240 del medesimo, l’Unione e la Repubblica di Moldova («Moldova») riconoscono l’importanza del ravvicinamento dell’attuale legislazione della Moldova a quella dell’Unione, il che significa che la Moldova deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l’ acquis dell’Unione. L’articolo 102 dell’accordo prevede inoltre che la Moldova debba procededere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all’allegato XXVIII-B dell’accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato. (7) La Moldova ha chiesto un’ulteriore integrazione nell’Unione per quanto riguarda il settore del roaming e l’aggiornamento dell’accordo al fine di includere il recente acquis dell’Unione relativo ai servizi di telecomunicazione e ai servizi postali e di corriere. (8) Considerando che l’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’accordo dovrebbe essere integrato dai pertinenti atti dell’Unione relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e da altre disposizioni recenti dell’ acquis dell’UE relativo ai servizi di telecomunicazione, è necessario aggiungere gli atti pertinenti a tale allegato. È altresì necessario sopprimere determinati atti già inclusi in tale allegato che siano stati sostituiti o modificati da atti più recenti. (9) Considerando che l’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dovrebbe essere integrato dal recente acquis dell’Unione relativo ai servizi postali e di corriere, è necessario aggiungere gli atti pertinenti a tale allegato. (10) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», poiché la decisione che modifica l’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e l’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dell’ accordo vincolerà l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituita dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo si basa sul progetto di decisione di detto Comitato accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023 Per il Consiglio Il presidente F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ ( 1 ) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4 . ( 2 ) Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio ( GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40 ). PROGETTO DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE- REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO" del … che modifica l'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e l'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO", visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare gli articoli 102, 230 e 240, vista la decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("accordo"), è entrato in vigore il 1 o luglio 2016. (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), dell'accordo, quest'ultimo persegue, tra l'altro, la finalità di stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Repubblica di Moldova ("Moldova") nel mercato interno dell'UE, anche istituendo una zona di libero scambio globale e approfondito, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'applicazione trasparente di tali diritti e obblighi. (3) L'articolo 102 dell'accordo prevede che la Moldova debba procedere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-B dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato. (4) L'articolo 230 dell'accordo prevede che la Moldova debba procedere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-C dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato. (5) La Moldova ha chiesto un'ulteriore liberalizzazione dell'accesso ai mercati per quanto riguarda il roaming. (6) Le norme applicabili al roaming rientrano nell' acquis dell'UE in materia di telecomunicazioni, ma non sono state incluse nell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) al momento della conclusione dell'accordo. L'allegato XXVIII-B dovrebbe pertanto essere integrato dai pertinenti atti dell'UE relativi al roaming. (7) Allo stadio attuale di sviluppo economico e giuridico del mercato interno dell'UE in relazione ai servizi di telecomunicazione, i pertinenti atti dell'UE relativi al roaming sono i seguenti: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione ( 2 ) , il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e la direttiva (UE) 2018/1972 ( 4 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione ( 5 ) e il regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . (8) L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/612 e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione si riferiscono a tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Attualmente la Banca centrale europea non pubblica tassi di cambio per il leu moldovo. È pertanto necessario un adeguamento di tali disposizioni al fine di prevedere l'utilizzo dei tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo. (9) Inoltre l' acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-B è cambiato dall'ultimo aggiornamento dell'allegato, del 4 ottobre 2019, così come è cambiato l' acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-C dall'entrata in vigore dell'accordo. (10) È pertanto necessario aggiornare e modificare gli allegati XXVIII-B e XXVIII-C dell'accordo aggiungendovi i pertinenti atti dell'UE e sopprimendo determinati atti che essi sostituiscono. (11) Il 16 dicembre 2014 il Consiglio di associazione, mediante la decisione n. 3/2014, ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati di carattere commerciale dell'accordo. (12) Quando ritiene che un determinato atto giuridico dell'UE sia stato promulgato e attuato correttamente, la Moldova trasmetterà le tabelle di recepimento pertinenti, unitamente a una traduzione ufficiale in lingua inglese dell'atto giuridico moldovo di esecuzione, al co-segretario UE del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo è modificato come indicato nell'allegato 1 della presente decisione. Articolo 2 L'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dell'accordo è modificato come indicato nell'allegato 2 della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, … Per il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" I presidenti I segretari ( 1 ) GU UE L 110 del 29.4.2015, pag. 40 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione ( GU UE L 344 del 17.12.2016, pag. 46 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 ( GU UE L 321 del 17.12.2018, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ( GU UE L 321 del 17.12.2018, pag. 36 ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione ( GU UE L 137 del 22.4.2021, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione ( GU UE L 115 del 13.4.2022, pag. 1 ). ALLEGATO I 1. L'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) è modificato aggiungendo gli atti dell'UE indicati di seguito. Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) ("EECC"). Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 si intendono così adattate: l'articolo 1, paragrafo 4, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, restano invariati. Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione. Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione. Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione si intendono così adattate: l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, restano invariati. Calendario: le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009. — L'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipa pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC: l'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova ha gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'UE, tranne il diritto di voto e la presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione. — Alla luce di quanto precede, l'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova è rappresentata a un livello adeguato in conformità delle disposizioni del regolamento BEREC. Conformemente alle pertinenti norme dei suddetti regolamenti dell'UE, il BEREC e l'Ufficio BEREC, a seconda dei casi, assistono l'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova nello svolgimento dei suoi compiti. — L'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova tiene nella massima considerazione tutti gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori prassi adottati dal BEREC al fine di garantire l'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio. Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/61/UE sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione ( GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1 ), modificato dal regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 ( GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1 ). Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione 2007/176/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che stabilisce un elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati e sostituisce tutte le versioni precedenti ( GU L 86 del 27.3.2007, pag. 11 ), modificata dalla decisione 2008/286/CE della Commissione, del 17 marzo 2008 ( GU L 93 del 4.4.2008, pag. 24 ). Calendario: le disposizioni della decisione 2007/176/CE della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione). Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1024 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo. Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali.). Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1 o marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online. Calendario: le disposizioni della raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali). Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/1925 sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese). Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1150 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sui blocchi geografici). Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/302 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SPETTRO RADIO Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio. Calendario: le disposizioni della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione 2013/195/UE della Commissione, del 23 aprile 2013, che definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all'inventario dello spettro radio previsto dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/195/UE della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione di esecuzione 2013/654/UE al fine di semplificare il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione, del 1 o febbraio 2017, che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione. Calendario: le disposizioni della decisione (UE) 2017/899 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione, dell'8 agosto 2017, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione, del 10 novembre 2017, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452- 1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione per quanto riguarda la sua estensione nelle bande di frequenze armonizzate 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la decisione 2008/411/CE per quanto riguarda un aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 3 400- 3 800 MHz. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione, del 2 agosto 2019, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/784 per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 24,25-27,5 GHz. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione, dell'8 maggio 2020, che modifica la decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2 500-2 690 MHz. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione, del 6 maggio 2020, che modifica la decisione 2012/688/UE per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione, del 20 luglio 2020, che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione, del 7 ottobre 2020, relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e che abroga la decisione 2008/671/CE. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 945-6 425 MHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN). Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900-1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione, del 7 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione, del 7 febbraio 2022, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la decisione 2005/513/CE. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che modifica la decisione 2006/771/CE per quanto riguarda l'aggiornamento delle condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all'allegato. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2324 della Commissione, del 23 novembre 2022, recante modifica della decisione 2008/294/CE, al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e misure per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione. Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/2324 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. 2. L'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) è modificato sopprimendo gli atti dell'UE indicati di seguito: — Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. — Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. — Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. — Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio. — Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, modificata dalla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. — Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. — Decisione 2005/513/CE della Commissione, dell'11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN). — Decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN). — Decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency). — Decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità. — Decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità. — Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità. — Decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI). ALLEGATO II L'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) è modificato aggiungendo gli atti dell'UE indicati di seguito. — Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. — Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, del 20 settembre 2018, che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio. Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

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