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Decisione UE 2121/2025

Decisione (UE) 2025/2121 del Consiglio, del 13 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la riduzione e la soppressione dei dazi doganali

Pubblicato: 13/10/2025 In vigore dal: 13/10/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2025/2121 riguardo alla riduzione e soppressione dei dazi doganali tra l'Unione europea e l'Ucraina?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/2121 del Consiglio, adottata il 13 ottobre 2025, stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea nel comitato di associazione (formazione Commercio) per negoziare la riduzione e la soppressione dei dazi doganali con l'Ucraina. Si applica alle relazioni commerciali tra l'UE e l'Ucraina secondo l'Accordo di associazione entrato in vigore nel 2017, e riguarda principalmente le imprese esportatrici ucraine e gli importatori europei di prodotti ucraini. La decisione formalizza un accordo provvisorio raggiunto nel 2025 dopo consultazioni riprese dalle parti, estendendo la liberalizzazione commerciale già avviata con le misure autonome dell'UE del 2022, 2023 e 2024. In pratica, il comitato per il commercio potrà decidere di eliminare o accelerare l'eliminazione progressiva dei dazi su merci specifiche, sostituendo le aliquote originariamente previste nelle tabelle tariffarie dell'UE e dell'Ucraina. Questo provvedimento rappresenta un supporto concreto all'Ucraina nel contesto della guerra di aggressione russa e costituisce parte importante dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione europea, favorendo l'allineamento normativo ucraino all'acquis comunitario.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2121 del Consiglio, del 13 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la riduzione e la soppressione dei dazi doganali EN: Council Decision (EU) 2025/2121 of 13 October 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade Configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards the reduction and elimination of customs duties

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2121 16.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/2121 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la riduzione e la soppressione dei dazi doganali IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( 2 ) («accordo»), che è entrato in vigore il 1 o settembre 2017. (2) A norma dell’articolo 29, paragrafo 4, e dell’articolo 465, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») può decidere la sopprimere o accelerare la soppressione di un dazio doganale su una merce. Tale decisione sostituisce l’aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata per tale merce secondo le tabelle dell’Unione o dell’Ucraina. (3) Su richiesta dell’Ucraina, nel 2021 sono state avviate consultazioni a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’accordo. Le consultazioni sono state successivamente sospese a seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina e dell’adozione da parte dell’Unione di misure unilaterali di liberalizzazione degli scambi del 4 giugno 2022(«misure commerciali autonome») ai sensi del regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . Tali misure commerciali autonome sono state rinnovate nel 2023 ai sensi del regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e nel 2024 ai sensi del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consigli ( 5 ) . Le parti dell’accordo hanno ripreso le consultazioni nel 2025. Tali consultazioni hanno portato a un accordo provvisorio che deve essere adottato dal comitato per il commercio per estendere la portata della soppressione dei dazi doganali e a sostenere l’allineamento dell’Ucraina all’acquis dell’UE, che costituisce una parte importante dei negoziati di adesione dell’Ucraina con l’Unione. (4) Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare una decisione relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’accordo nel corso del 2025. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione di tale comitato avrà effetti giuridici. (6) La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la riduzione e la soppressione dei dazi doganali a noma dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente P. HUMMELGAARD ( 1 ) Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte ( GU L 181 del 12.7.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1247/oj ). ( 2 ) OJ L 161, 29.5.2014, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1077/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( GU L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2121/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2025/2121 è il riferimento per chi opera nel commercio internazionale UE-Ucraina, affrontando tematiche di dazi doganali, liberalizzazione tariffaria e accordi di associazione. Importatori, esportatori e consulenti commerciali la consultano per comprendere le riduzioni tariffarie, l'eliminazione progressiva dei dazi e le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini secondo l'Accordo di associazione UE-Ucraina.

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