Decisione UE In vigore

Decisione UE 2135/2019

Decisione (UE) 2019/2135 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e che modifica l’allegato A della convenzione

Pubblicato: 21/11/2019 In vigore dal: 21/11/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/2135 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e che modifica l’allegato A della convenzione EN: Council Decision (EU) 2019/2135 of 21 November 2019 on the position to be taken, on behalf of the European Union, at the third meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury, as regards the adoption of a Decision on the phasing-out of dental amalgam and amending Annex A to that Convention

Testo normativo

13.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 324/1 DECISIONE (UE) 2019/2135 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e che modifica l’allegato A della convenzione Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione di Minamata sul mercurio ( 1 ) («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. (2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali. (3) Nel corso della terza riunione della conferenza delle parti della convenzione, che si terrà il 25-29 novembre 2019 (COP 3), è prevista l’adozione di una decisione («proposta di decisione») sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e sulla modifica dell’allegato A della convenzione. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di COP 3, in quanto la proposta di decisione, se adottata, avrà effetti giuridici perché le parti della convenzione dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli. (5) La proposta di decisione prevede il divieto, a partire dal 2022, della produzione, dell’importazione e dell’esportazione dell’amalgama dentale destinato alla cura dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore ai 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento. A partire dal 2025 prevede inoltre di estendere tale divieto alla produzione, all’importazione e all’esportazione dell’amalgama dentale per tutti gli altri usi, salvo nel caso in cui non siano disponibili alternative prive di mercurio. La proposta di decisione prevede la modifica dell’allegato A della convenzione quale strumento per recepire nella convenzione i suddetti divieti. (6) L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) sul mercurio vieta, a decorrere dal 1 o luglio 2018, l’uso dell’amalgama dentale nell’UE per le cure dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore a 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, mentre l’articolo 19 di tale regolamento dispone che entro il 30 giugno 2020 la Commissione valuti e riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sulla fattibilità di una graduale eliminazione nell’Unione dell’uso dell’amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030. (7) Inoltre, l’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 6, del regolamento (UE) 2017/852 dispone che l’amalgama dentale possa essere utilizzato nell’Unione solo in forma incapsulata pre-dosata, che gli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni siano dotati di separatori di amalgama e che i dentisti garantiscano che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata. (8) In sede di COP 3, l’Unione dovrebbe sostenere solo l’adozione di una decisione che sia coerente con l’ acquis dell’Unione. Conseguentemente, la decisione proposta dovrebbe essere sostenuta solo nella misura in cui contiene disposizioni sull’eliminazione progressiva dell’uso dell’amalgama dentale per la cura dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore ai 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (COP 3) è a favore dell’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’uso dell’amalgama dentale che sia coerente con l’ acquis dell’Unione. Articolo 2 Alla luce degli sviluppi alla COP 3, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1, se e per quanto coerente con l’ acquis dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2019 Per il Consiglio La presidente H. KOSONEN ( 1 ) GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6 . ( 2 ) Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio ( GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 ( GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1 ).

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