Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2135/2023

Decisione (PESC) 2023/2135 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan

Pubblicato: 09/10/2023 In vigore dal: 09/10/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/2135 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan EN: Council Decision (CFSP) 2023/2135 of 9 October 2023 concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2135 11.10.2023 DECISIONE (PESC) 2023/2135 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2023 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC ( 1 ) che ha integrato in un unico strumento giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2004/31/PESC ( 2 ) del Consiglio e le misure da attuare ai sensi della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR). (2) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC ( 3 ) , con cui ha imposto misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sud Sudan. (3) Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/450/PESC ( 4 ) che ha integrato in un unico strumento giuridico le misure restrittive imposte dalla decisione 2011/423/PESC, nella misura in cui queste misure riguardavano il Sudan. (4) Il 15 aprile 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso profonda preoccupazione per gli scontri militari tra le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido. I membri del Consiglio di sicurezza hanno esortato le parti a cessare immediatamente le ostilità e a ripristinare la calma e hanno invitato tutti gli attori a riprendere il dialogo per risolvere l'attuale crisi in Sudan. I membri del Consiglio di sicurezza hanno inoltre sottolineato l'importanza di mantenere l'accesso umanitario. (5) Il 19 aprile 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione sugli ultimi sviluppi in Sudan, in cui l'Unione e i suoi Stati membri hanno condannato fermamente i combattimenti tra le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido. Tale dichiarazione rileva che lo scoppio delle ostilità ha minato gli sforzi tesi a ripristinare la transizione verso un governo democratico a guida civile. L'Unione ha esortato tutti gli attori a rispettare il diritto internazionale umanitario e a porre fine immediatamente alle ostilità senza condizioni preliminari. L'Unione ha accolto con favore e sostenuto gli sforzi di mediazione coordinati collettivi a livello regionale e internazionale, ivi compresi quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione africana, dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo e della Lega degli Stati arabi. (6) Il 2 giugno 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rilasciato una dichiarazione in cui ha sottolineato la necessità che le parti cessino immediatamente le ostilità, agevolino l'accesso umanitario, stabiliscano un accordo permanente di cessate il fuoco e riprendano il processo volto a raggiungere una soluzione politica duratura, inclusiva e democratica in Sudan. (7) Il 5 luglio 2023 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione sugli ultimi sviluppi in Sudan, in cui l'Unione ha condannato fermamente i combattimenti in corso e il persistente rifiuto delle parti coinvolte nel conflitto di cercare una soluzione pacifica. Ha esortato tutti i soggetti coinvolti a consentire e a facilitare la fornitura di assistenza umanitaria e a garantire un accesso sicuro, tempestivo e senza ostacoli alle operazioni umanitarie da parte di tutti i portatori di interessi. Ha deplorato la perdita di vite umane e le gravi violazioni del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. Ha espresso inoltre particolare preoccupazione per le segnalazioni di attacchi su vasta scala contro civili e zone abitate da civili, anche sulla base dell'etnia, in particolare nel Darfur, mentre giungono resoconti spaventosi di un ricorso diffuso alla violenza sessuale e di genere, uccisioni mirate, sfollamenti forzati e una progressiva militarizzazione delle milizie. L'Unione ha ribadito la necessità di attuare con urgenza una cessazione immediata delle ostilità, senza condizioni preliminari, e affermato che occorre mediare quanto prima un cessate il fuoco duraturo. Ha inoltre dichiarato che continuerà a dialogare con i principali partner, tra cui personalità civili e politiche sudanesi e attori della società civile, per il ritorno a negoziati significativi su una soluzione pacifica credibile del conflitto basata su un dialogo inclusivo. Ha altresì annunciato che continuerà a sostenere gli sforzi collettivi coordinati di mediazione a livello regionale e internazionale sotto la guida dell'Unione africana e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo al fine di ripristinare urgentemente la pace e contribuire alla stabilità e al ripristino del processo politico. (8) Nella sua dichiarazione del 5 luglio 2023, l'Unione si è inoltre detta pronta a prendere in considerazione l'uso di tutti i mezzi a sua disposizione, misure restrittive comprese, per contribuire a porre fine al conflitto e incoraggiare la pace. (9) Pur ricordando il carattere non punitivo delle sue misure restrittive, l'Unione resta pronta ad adattare l'uso degli strumenti a sua disposizione a qualsiasi sviluppo positivo della situazione sul terreno. (10) Data la gravità della situazione, è opportuno adottare un quadro specifico di misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. (11) Il Consiglio sottolinea l'importanza di evitare le conseguenze negative derivanti dall'imposizione di misure restrittive per la popolazione in generale e per la già fragile economia del Sudan. (12) È necessaria un'ulteriore azione da parte dell'Unione per attuare determinate misure, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di: a) persone fisiche responsabili di azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan, o le sostengono o ne traggono vantaggio o vi hanno partecipato direttamente o indirettamente: b) persone fisiche che ostacolano o compromettono gli sforzi volti a riprendere la transizione politica in Sudan; c) persone fisiche che ostacolano la fornitura, l'accesso o la distribuzione di assistenza umanitaria in Sudan, inclusi agli attacchi agli operatori sanitari e umanitari e il sequestro e la distruzione di infrastrutture e beni umanitari o sanitari; d) persone fisiche che pianificano, dirigendo o eseguendo atti in Sudan che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani o violazioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli omicidi e le menomazioni, gli stupri e altre gravi forme di violenza sessuale e di genere, i rapimenti e gli sfollamenti forzati; e) persone fisiche associate alle persone designate alle lettere da a) a d); il cui elenco figura nell'allegato. 2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio. 3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. 4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4. 6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno alla stabilità e alla transizione politica del Sudan. 7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario. 8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che uno o più Stati membri sollevino obiezioni per iscritto entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 9.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6, 7 e 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata. Articolo 2 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da: a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sono responsabili di azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan, o le sostengono o ne traggono vantaggio o vi hanno partecipato direttamente o indirettamente; b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che ostacolano o compromettono gli sforzi volti a riprendere la transizione politica in Sudan; c) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che ostacolano la fornitura, l'accesso o la distribuzione di assistenza umanitaria in Sudan, inclusi agli attacchi agli operatori sanitari e umanitari e il sequestro e la distruzione di infrastrutture e beni umanitari o sanitari; oppure d) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che pianificano, dirigono o eseguono atti in Sudan che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani o violazioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli omicidi e le menomazioni, gli stupri e altre gravi forme di violenza sessuale e di genere, i rapimenti e gli sfollamenti forzati; e) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone designate alle lettere da a) a d); il cui elenco figura nell'allegato. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; oppure e) pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione. 5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o accordo concluso, o un'obbligazione sorta, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1. 6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. 7.   I paragrafi 1 e 2, non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e le altre attività siano svolte: a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali; f) da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste. 8.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali. 9.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, l'autorizzazione si considera concessa. Gli Stati Membri interessati comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio. Articolo 3 1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l'elenco di cui all'allegato. 2.   Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, oppure mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di presentare osservazioni. 3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati. Articolo 4 1.   Nell'allegato sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2. 2.   Nell'allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d'identità; il genere; l'indirizzo, se noto; la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Articolo 5 1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche nell'allegato; b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche nell'allegato. 2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante trattano, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato. 3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento. Articolo 6 Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o richiesta analoga, ad esempio una richiesta di compensazione o una richiesta coperta da garanzia, segnatamente una richiesta di proroga o di pagamento di un'obbligazione, di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a). Articolo 7 È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione. Articolo 8 Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione. Articolo 9 1.   La presente decisione si applica fino al 10 ottobre 2024. La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. 2.   Le deroghe di cui all'articolo 2, paragrafi 7, 8 e 9, per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni due 12 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell'alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione. Articolo 10 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2023 Per il Consiglio Il presidente Y. DÍAZ PÉREZ ( 1 ) Posizione comune del Consiglio 2005/411/PESC, del 30 maggio 2005, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC ( GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25 ). ( 2 ) Posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio, del 9 gennaio 2004, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55 ). ( 3 ) Decisione 2011/423/PESC del Consiglio del 18 luglio 2011 concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC ( GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20 ). ( 4 ) Decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC ( GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 106 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ALLEGATO […] ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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