Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2150/2019

Decisione (UE) 2019/2150 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

Pubblicato: 09/12/2019 In vigore dal: 09/12/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/2150 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere EN: Council Decision (EU) 2019/2150 of 9 December 2019 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods

Testo normativo

16.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 325/165 DECISIONE (UE) 2019/2150 DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere («convenzione») è stata approvata con il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio ( 1 ) . (2) Conformemente all’articolo 22 della convenzione, il comitato di gestione di cui al paragrafo 2 di tale articolo («comitato di gestione») può adottare emendamenti a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti. (3) Nella sua dodicesima sessione il comitato di gestione dovrà adottare un emendamento all’articolo 7 dell’allegato 8 della convenzione. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di gestione, in quanto l’emendamento alla convenzione vincolerà l’Unione. (5) L’Unione è a favore del nuovo articolo 7 dell’allegato 8 della convenzione, poiché la riduzione della frequenza di rendicontazione sui progressi compiuti nel miglioramento delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada comporta minori oneri amministrativi per gli Stati membri. (6) La posizione dell’Unione in sede di comitato di gestione della convenzione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella dodicesima sessione del comitato di gestione, o in una sessione successiva, consiste nel sostenere il progetto di emendamento accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il rappresentante dell’Unione presso il comitato di gestione può concordare modifiche tecniche minori del progetto di emendamento di cui all’articolo 1. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere ( GU L 126 del 12.5.1984, pag. 1 ). ALLEGATO EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL’ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLE MERCI ALLE FRONTIERE Allegato 8, articolo 7 Sostituire «due anni» con «cinque anni».

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