Decisione UE In vigore

Decisione UE 2182/2025

Decisione (UE) 2025/2182 della Banca centrale europea, del 16 ottobre 2025, che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2025/36)

Pubblicato: 16/10/2025 In vigore dal: 16/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2182 della Banca centrale europea, del 16 ottobre 2025, che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2025/36) EN: Decision (EU) 2025/2182 of the European Central Bank of 16 October 2025 amending Decision ECB/2010/14 on the authenticity and fitness checking and recirculation of euro banknotes (ECB/2025/36)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2182 28.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/2182 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 ottobre 2025 che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2025/36) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1, visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16, considerando quanto segue: (1) La Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento e riserva di valore. La decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea ( 1 ) stabilisce norme e procedure comuni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo. Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della decisione BCE/2010/14 è necessario apportare qualche ulteriore miglioramento a determinate norme e procedure. (2) I soggetti che operano con il contante sono tenuti a consegnare immediatamente le banconote in euro che si sospettano essere false ai fini dell’autenticazione alle autorità nazionali competenti, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dal deposito nell’apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote. Tuttavia, in alcuni Stati membri la cui moneta è l’euro, un’elevata percentuale di tali banconote in euro è spesso classificata come autentica dalle autorità nazionali competenti. Un numero elevato di banconote in euro autentiche viene quindi inviato inutilmente alle autorità nazionali competenti per un’ulteriore analisi, il che comporta altresì inutili ritardi nell’accredito dell’importo corrispondente al titolare del conto. È pertanto necessario conferire alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro, previa consultazione delle autorità nazionali competenti, il potere di autorizzare il nuovo trattamento delle banconote in euro che si sospettano essere false da parte dei soggetti che operano con il contante. Quando le banconote in euro sono classificate come banconote in euro che si sospettano essere false sia dalla prima che dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, dovrebbero essere consegnate dai soggetti che operano con il contante alle autorità nazionali competenti. È opportuno che le banconote in euro classificate come banconote in euro che si sospettano essere false dalla prima apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote siano ritirate dalla circolazione, indipendentemente dalla loro classificazione da parte della seconda apparecchiatura. (3) I soggetti che operano con il contante sono tenuti a consegnare le banconote in euro che si sospettano essere false alle autorità nazionali competenti e a fornire loro le informazioni disponibili relative al titolare del conto. È necessario chiarire che tale ultimo obbligo si applica non solo nei casi in cui le banconote in euro siano classificate con dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, ma anche nei casi in cui le banconote in euro siano classificate con dispositivi riservati al personale e i casi in cui le banconote in euro siano classificate in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato. (4) Per ragioni di chiarezza ed efficienza, è necessario allineare la formulazione dell’articolo 5 con quella degli allegati IIa e IIb alla decisione. (5) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/14 di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche La decisione BCE/2010/14 è modificata come segue: 1. l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Individuazione delle banconote in euro false I soggetti che operano con il contante consegnano alle autorità nazionali competenti o alla BCN, a seconda dei casi, immediatamente, in linea con i regolamenti nazionali e in ogni caso entro un massimo di 20 giorni lavorativi, le banconote in euro che si sospettano essere false e le banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche in seguito alla classificazione eseguita ai sensi dell’allegato IIa o IIb, o in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato. Le banconote in euro che si sospettano essere false devono essere consegnate unitamente a tutte le informazioni disponibili relative al titolare del conto.» ; 2. Gli allegati IIa e IIb sono modificati in conformità all’allegato alla presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finali 1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 2.   I soggetti che operano con il contante appartenenti agli Stati membri che adottano l’euro dopo l’adozione della presente decisione, la applicano dalla data di adozione dell’euro. Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 ottobre 2025 La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo ( GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/597/oj ). ALLEGATO Gli allegati IIa e IIb alla decisione BCE/2010/14 sono modificati come segue: 1. L’allegato IIa è modificato come segue: a) alla tabella 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4, nella sezione «Regole specifiche in relazione alla tabella 1:»: «4. Le BCN possono autorizzare, previa consultazione delle autorità nazionali competenti, il nuovo trattamento delle banconote in euro di cui alla categoria 2 da parte dei soggetti che operano con il contante. Tale autorizzazione deve essere debitamente pubblicata dalla BCN. Le banconote in euro di cui alla categoria 2 possono essere ritrattate dai soggetti che operano con il contante soltanto ove la BCN del loro Stato membro abbia autorizzato il nuovo trattamento. Il nuovo trattamento deve rispettare le seguenti norme. Le banconote in euro di cui alla categoria 2 possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, conformemente alle norme di cui alla Tabella 1. In deroga alle norme di cui alla Tabella 1, le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come banconote in euro di cui alla categoria 4a dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote non devono essere utilizzate per il ricircolo. Le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come banconote in euro di cui alla categoria 4a o alla categoria 4b dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote devono essere consegnate alla BCN immediatamente dopo essere state ritrattate e classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote.»; b) alla tabella 2 è aggiunto il seguente paragrafo 4, nella sezione «Regole specifiche in relazione alla tabella 2:»: «4. Le BCN possono autorizzare, previa consultazione delle autorità nazionali competenti, il nuovo trattamento delle banconote in euro di cui alla categoria 2 da parte dei soggetti che operano con il contante. Tale autorizzazione deve essere debitamente pubblicata dalla BCN. Le banconote in euro di cui alla categoria 2 possono essere ritrattate dai soggetti che operano con il contante soltanto ove la BCN del loro Stato membro abbia autorizzato il nuovo trattamento. Il nuovo trattamento deve rispettare le seguenti norme. Le banconote in euro di cui alla categoria 2 possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, conformemente alle norme di cui alla Tabella 2. In deroga alle norme di cui alla Tabella 2, anche la riconducibilità delle banconote in euro di cui alla categoria 2 al titolare originale del conto (se disponibile) deve essere mantenuta se tali banconote sono classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote come banconote in euro di cui alla categoria 3. Inoltre, le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come banconote in euro di cui alla categoria 4a dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote non devono essere utilizzate per il ricircolo. Le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come banconote in euro di cui alla categoria 4a o alla categoria 4b dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote devono essere consegnate alla BCN immediatamente dopo essere state ritrattate e classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote.»; 2. Nell’allegato IIb, nella Tabella 1, nella colonna «Trattamento», seconda riga, il periodo «I biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell’apparecchiatura» è sostituito dal seguente «I biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo finale di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data del trattamento da parte dell’apparecchiatura, unitamente alle informazioni relative al titolare del conto, se disponibili.». ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2182/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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