Decisione (UE) 2023/2190 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari in merito all’adozione del suo regolamento interno
Decisione (UE) 2023/2190 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari in merito all’adozione del suo regolamento interno
EN: Council Decision (EU) 2023/2190 of 28 September 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and Iceland on the protection of geographical indications for agricultural products and foodstuffs as regards the adoption of its rules of procedure
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2190
13.10.2023
DECISIONE (UE) 2023/2190 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari in merito all’adozione del suo regolamento interno
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
(«accordo») è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2017/1912 del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 1
o
maggio 2018.
(2)
L’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un comitato misto.
(3)
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato misto deve decidere il proprio regolamento interno.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l’Unione.
(5)
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l’adozione del proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
(
1
)
GU L 274 del 24.10.2017, pag. 3
.
(
2
)
Decisione (UE) 2017/1912 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 274 del 24.10.2017, pag. 1
).
PROGETTO
DECISIONE N. 1/… DEL COMITATO MISTO
del …
per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
("accordo"), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo il comitato misto deve decidere il proprio regolamento interno.
(2)
È opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura in allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il …
Per il comitato misto
Il presidente
Il capo delegazione
(
1
)
GU L 274 del 24.10.2017, pag. 3
.
ALLEGATO
Regolamento interno del comitato misto
Articolo 1
Capi delegazione
1. L'Unione europea e l'Islanda ("le parti") nominano un capo delegazione ciascuna che funge da persona di contatto per tutte le questioni attinenti al comitato misto. Le parti nominano inoltre un supplente del capo delegazione.
2. Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, al supplente; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente.
Articolo 2
Presidenza
La presidenza del comitato misto è esercitata a turno, per un anno civile, dal capo delegazione di ciascuna delle parti.
Articolo 3
Riunioni
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti, alternativamente nell'Unione europea e in Islanda, entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Ogni riunione del comitato misto è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Ove le due parti siano d'accordo, alle riunioni del comitato misto possono partecipare esperti in grado di fornire le informazioni specifiche richieste.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.
5. A titolo di eccezione, le riunioni del comitato misto possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.
Articolo 4
Delegazioni
Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del comitato misto, di cui all'articolo 5, in merito alla composizione prevista della propria delegazione.
Articolo 5
Segretariato
Un rappresentante della Commissione europea e un rappresentante dell'Islanda sono nominati dai rispettivi capi delegazione a svolgere congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
Articolo 6
Corrispondenza
1. La corrispondenza indirizzata al comitato misto è inviata ai segretari.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso.
3. La corrispondenza tra le parti può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.
Articolo 7
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno viene adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione delle parti.
4. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 8
Adozione degli atti
1. Le decisioni del comitato misto ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'accordo sono adottate per consenso e rivolte alle parti. Le decisioni recano la firma del presidente e dell'altro capo delegazione.
2. Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
3. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione adottata dal comitato misto.
Articolo 9
Procedura scritta
Se le parti decidono in tal senso, il comitato misto può adottare decisioni mediante procedura scritta. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le due segreterie, che operano di concerto con le parti. La parte che propone il ricorso alla procedura scritta trasmette il progetto di decisione all'altra parte, che risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone modifiche o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se è approvato, il progetto è adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.
Articolo 10
Verbale
1. Il presidente redige un progetto di verbale di ciascuna riunione e lo presenta all'altro capo delegazione entro 20 giorni lavorativi dalla riunione. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni e può riferire anche qualsiasi altra conclusione raggiunta. L'altro capo delegazione approva il progetto oppure presenta proposte di modifica. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e l'altro capo delegazione firmano due copie originali dello stesso. Il presidente e l'altro capo delegazione conservano ciascuno uno degli esemplari originali.
2. Nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo sul verbale prima della convocazione della riunione successiva, le proposte di modifica presentate dall'altro capo delegazione sono allegate al progetto di verbale.
Articolo 11
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
Articolo 12
Riservatezza
Le deliberazioni del comitato misto hanno carattere riservato.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2190/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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