Decisione (UE) 2023/2193 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei gruppi di lavoro istituiti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, ovvero istituti successivamente in sua virtù, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno di ciascun gruppo
Decisione (UE) 2023/2193 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei gruppi di lavoro istituiti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, ovvero istituti successivamente in sua virtù, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno di ciascun gruppo
EN: Council Decision (EU) 2023/2193 of 28 September 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union in working groups established by, or subsequently established under, the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the adoption of their rules of procedure
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2193
16.10.2023
DECISIONE (UE) 2023/2193 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei gruppi di lavoro istituiti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, ovvero istituti successivamente in sua virtù, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno di ciascun gruppo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio
(
1
)
, l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
(
2
)
(«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1
o
maggio 2021 dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1
o
gennaio 2021.
(2)
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce l’assetto istituzionale, che comprende un consiglio di partenariato, 19 comitati e quattro gruppi di lavoro.
(3)
L’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce: il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per i medicinali, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per il coordinamento della sicurezza sociale, sotto la supervisione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
(4)
In virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera h), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per le materie di cui alla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII, e rubrica sesta, e all’allegato 27, il comitato commerciale di partenariato ha il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro, ovvero di delegarne la supervisione a un comitato commerciale specializzato. L’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), del medesimo accordo stabilisce a sua volta che, per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati specializzati hanno il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro.
(5)
In conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro devono assistere, sotto la supervisione dei comitati, detti comitati nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare ne preparano i lavori e svolgono i compiti da quelli assegnati.
(6)
In virtù dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro devono comprendere rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito e sono copresieduti da un rappresentante dell’Unione e da un rappresentante del Regno Unito.
(7)
In virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro devono stabilire il rispettivo regolamento interno di comune accordo.
(8)
Il corretto funzionamento dei gruppi di lavoro richiede un regolamento interno che ne ordini il funzionamento e che si basi sul regolamento interno riportato nell’allegato 1 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, debitamente adattato alla finalità e al funzionamento dei gruppi di lavoro.
(9)
Un gruppo di lavoro può adottare gli ulteriori adattamenti del modello del regolamento interno, riguardanti elementi non essenziali, che risultano necessari alla luce delle sue specifiche finalità e funzione.
(10)
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno dei gruppi di lavoro.
(11)
Al fine di consentire ai gruppi di lavoro di adottare tempestivamente il regolamento interno, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell’adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno dei gruppi di lavoro istituiti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, ovvero istituti successivamente in sua virtù, è riportato nella sezione I del documento accluso alla presente decisione.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda, per un dato gruppo di lavoro, gli adattamenti del regolamento interno riportato nella sezione I del documento accluso alla presente decisione, riguardanti elementi non essenziali, che risultano necessari alla luce della specifica finalità e dello specifico funzionamento del gruppo è specificata ulteriormente conformemente alla sezione II del documento accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
(
1
)
Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2
).
(
2
)
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10
.
SEZIONE I
Modello del regolamento interno dei gruppi di lavoro istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ovvero istituiti successivamente in sua virtù
Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
Gruppi di lavoro
Regolamento interno
Articolo 1
Presidente
L'Unione e il Regno Unito si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti dei rispettivi copresidenti del gruppo di lavoro designati. Si ritiene che un copresidente sia autorizzato a rappresentare rispettivamente l'Unione o il Regno Unito fino a quando non sia stata comunicata all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.
Un copresidente può essere sostituito da un delegato per una determinata riunione o per parte di essa. Il copresidente, o il suo delegato, informa quanto prima della delega l'altro copresidente e il segretariato del gruppo di lavoro. Nel presente regolamento interno i riferimenti ai copresidenti si intendono fatti anche ai delegati.
Articolo 2
Segretariato
Il segretariato del gruppo di lavoro è composto da un funzionario dell'Unione e un funzionario del governo del Regno Unito. Il segretariato assolve i compiti a esso attribuiti dal presente regolamento interno, sotto la supervisione del competente comitato.
L'Unione e il Regno Unito si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del rispettivo funzionario membro del segretariato del gruppo di lavoro. Si ritiene che tale funzionario continui ad agire in qualità di membro del segretariato per l'Unione o per il Regno Unito fino a quando l'Unione o il Regno Unito non abbiano comunicato la nomina di un nuovo membro.
Articolo 3
Riunioni
Le riunioni del gruppo di lavoro sono convocate dal segretariato, alla data e all'ora convenute dai copresidenti. Se l'Unione o il Regno Unito presenta una richiesta di riunione, l'altra parte la considera debitamente e vi risponde entro 30 giorni.
Il gruppo di lavoro si riunisce alternatamente a Bruxelles e a Londra, salvo che i copresidenti non decidano diversamente.
In deroga al secondo comma i copresidenti possono concordare che una riunione del gruppo di lavoro si tenga in videoconferenza, in teleconferenza o in formato ibrido.
Articolo 4
Partecipazione alle riunioni
Con ragionevole anticipo rispetto a ciascuna riunione, l'Unione e il Regno Unito si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione.
Ove opportuno i copresidenti possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del gruppo di lavoro affinché forniscano informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.
Articolo 5
Documenti
Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Regno Unito i documenti scritti su cui sono basate le deliberazioni del gruppo di lavoro.
Articolo 6
Corrispondenza
L'Unione e il Regno Unito trasmettono tramite il segretariato la corrispondenza indirizzata al gruppo di lavoro. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica.
Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al gruppo di lavoro sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.
Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti, o a questi direttamente indirizzata, è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.
Articolo 7
Ordine del giorno della riunione
Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai copresidenti, insieme alla documentazione pertinente, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
L'ordine del giorno provvisorio contiene i punti richiesti dall'Unione o dal Regno Unito. I punti richiesti sono trasmessi al segretariato, insieme alla documentazione pertinente, almeno sette giorni prima dell'inizio della riunione.
Almeno tre giorni prima della data della riunione, i copresidenti decidono l'ordine del giorno provvisorio.
Il gruppo di lavoro adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, per consenso può essere iscritto all'ordine del giorno un punto diverso da quelli già contemplati dall'ordine del giorno provvisorio.
Di comune accordo i copresidenti possono ridurre o prolungare i periodi precisati al primo, secondo e terzo comma al fine di tener conto delle esigenze di un determinato caso.
Articolo 8
Verbale
Entro sette giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Quest'ultimo può presentare osservazioni entro cinque giorni dalla data di ricevimento del progetto di verbale.
Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:
—
i documenti presentati al gruppo di lavoro;
—
le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e
—
le conclusioni operative adottate su punti specifici.
Il verbale comprende un allegato contenente l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuna delegazione, dei nomi e delle funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione.
Il segretariato adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti.
Una volta che il verbale è stato approvato, i membri del segretariato ne firmano gli esemplari, che trasmettono all'Unione e al Regno Unito così come al comitato supervisore. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino tale prescrizione.
Articolo 9
Riservatezza
Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, le riunioni del gruppo di lavoro sono riservate.
Se l'Unione o il Regno Unito presenta al gruppo di lavoro informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate.
I copresidenti possono decidere di rendere pubblico l'ordine del giorno provvisorio prima dello svolgimento della riunione del gruppo di lavoro. I copresidenti possono decidere di rendere pubblico il verbale della riunione dopo che è stato approvato conformemente all'articolo 8.
La pubblicazione dei documenti di cui al terzo comma è effettuata in conformità delle norme di entrambe le parti applicabili in materia di protezione dei dati.
Articolo 10
Lingue
La lingua di lavoro del gruppo di lavoro è l'inglese. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, il gruppo di lavoro delibera in base a documenti redatti in inglese.
Articolo 11
Spese
L'Unione e il Regno Unito si assumono rispettivamente l'onere delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro.
Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
Le spese relative all'interpretazione nella o dalla lingua di lavoro del gruppo di lavoro durante le riunioni sono a carico della parte che chiede l'interpretazione.
Articolo 12
Relazioni
Il gruppo di lavoro informa il comitato supervisore del calendario e dell'ordine del giorno delle riunioni con sufficiente anticipo e gli riferisce sui risultati e sulle conclusioni di ciascuna riunione.
SEZIONE II
Posizione dell'Unione per quanto riguarda le peculiarità del regolamento interno dei gruppi di lavoro
Prima che un dato gruppo di lavoro adotti gli adattamenti del regolamento interno adottato come figura nella sezione I, riguardanti elementi non essenziali, che risultano necessari alla luce della specifica finalità e dello specifico funzionamento del gruppo, la Commissione trasmette al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del gruppo di lavoro o alla procedura scritta in tale sede, e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di tale riunione o del ricorso alla procedura scritta, un documento scritto che illustra in dettaglio la definizione proposta della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2193/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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