Decisione di esecuzione (UE) 2023/2207 della Commissione, del 13 ottobre 2023, che modifica la decisione (UE) 2016/2272 della Commissione relativa all'equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dei recenti sviluppi nei mercati finanziari in Australia
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2207 della Commissione, del 13 ottobre 2023, che modifica la decisione (UE) 2016/2272 della Commissione relativa all'equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dei recenti sviluppi nei mercati finanziari in Australia
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/2207 of 13 October 2023 amending Implementing Decision (EU) 2016/2272 on the equivalence of financial markets in Australia in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council to take account of recent developments in the financial markets in Australia
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2207
17.10.2023
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2207 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2023
che modifica la decisione (UE) 2016/2272 della Commissione relativa all'equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dei recenti sviluppi nei mercati finanziari in Australia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(
1
)
, in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 della Commissione
(
2
)
la Commissione ha stabilito che i mercati finanziari autorizzati in Australia che figurano nell'allegato di tale decisione di esecuzione devono essere considerati equivalenti ai mercati regolamentati quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, che è stata sostituita dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
. Tale decisione di esecuzione si basava sulla valutazione della Commissione secondo cui il quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati finanziari in Australia, sotto la sorveglianza regolamentare della Australian Securities and Investments Commission ("ASIC"), garantisce che i mercati finanziari soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti a quelli che si applicano ai mercati regolamentati nell'Unione e che tali mercati finanziari siano soggetti a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa.
(2)
Dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 un ulteriore mercato finanziario stabilito in Australia ha ottenuto l'autorizzazione dell'ASIC a negoziare derivati. Alla luce delle informazioni ricevute dall'ASIC, questo ulteriore mercato finanziario soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti a quelli per i mercati regolamentati dell'Unione di cui al titolo III della direttiva 2014/65/UE e opera in regime di vigilanza e applicazione su base continuativa dell'ASIC. L'ASIC ha inoltre informato la Commissione che le denominazioni di tutti i mercati finanziari elencati nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 sono cambiate e ha chiesto alla Commissione di aggiornare tali denominazioni secondo quanto indicato nelle rispettive licenze di mercato australiane.
(3)
Le condizioni che hanno indotto la Commissione ad adottare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 sono ancora soddisfatte. I requisiti giuridicamente vincolanti per i mercati finanziari autorizzati in Australia sono ancora equivalenti a quelli di cui al titolo III della direttiva 2014/65/UE e tali mercati finanziari sono ancora soggetti a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2272.
(5)
È opportuno che la Commissione continui a sorvegliare l'attuazione dei requisiti in materia di vigilanza e applicazione per i mercati finanziari stabiliti in Australia e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione, nonché l'eventuale evoluzione dei requisiti per i mercati finanziari in Australia. Questo riesame periodico non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora nuovi sviluppi rendano necessario riesaminare la presente decisione. Tale riesame periodico o specifico potrebbe determinare la modifica o l'abrogazione della presente decisione.
(6)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno sucessivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 342 del 16.12.2016, pag. 48
).
(
3
)
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (
GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1
).
(
4
)
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (
GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349
).
ALLEGATO
Mercati finanziari autorizzati in Australia considerati equivalenti ai mercati regolamentati:
(a)
ASX Limited;
(b)
Australian Securities Exchange Limited operante con la denominazione ASX 24;
(c)
Chi-X Australia Pty Ltd operante con la denominazione Cboe Australia;
(d)
FEX Global Pty Ltd.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2207/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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