Decisione (PESC) 2022/2245 del Consiglio del 14 novembre 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace tesa a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina mediante attrezzature e piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza
Decisione (PESC) 2022/2245 del Consiglio del 14 novembre 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace tesa a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina mediante attrezzature e piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza
EN: Council Decision (CFSP) 2022/2245 of 14 November 2022 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Ukrainian Armed Forces trained by the European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine with military equipment, and platforms, designed to deliver lethal force
Testo normativo
15.11.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 294/25
DECISIONE (PESC) 2022/2245 DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2022
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace tesa a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina mediante attrezzature e piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
, è stato istituito uno strumento europeo per la pace («EPF») per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
Approfondire il dialogo e la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa è uno dei principali obiettivi dell’accordo di associazione con l’Ucraina
(
2
)
. La cooperazione rafforzata nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e l’allineamento con la PESC tra l’Unione e l’Ucraina sono stati uno dei risultati conseguiti nel 22
o
vertice tra l’Unione europea e l’Ucraina del 6 ottobre 2020, e sono stati ulteriormente rafforzati in occasione del 23
o
vertice tra l’Unione europea e l’Ucraina, svoltosi a Kiev il 12 ottobre 2021.
(3)
L’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina dal 2014 ha conosciuto un’escalation drammatica nel febbraio 2022 con l’invasione non provocata dell’Ucraina. Le forze armate ucraine continuano a difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina e a proteggere la popolazione civile del paese con le limitate risorse disponibili.
(4)
Il 30 settembre 2022 il ministro degli Affari esteri e il ministro della Difesa ucraini hanno accolto congiuntamente con favore il sostegno dell’Unione alle forze armate ucraine e hanno chiesto all’Unione di avviare una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) al fine di rafforzare le capacità delle forze armate ucraine.
(5)
Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1968 relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina
(
3
)
. Come sottolineato in tale decisione, la missione fa parte dell’approccio integrato dell’UE inteso a fornire sostegno all’Ucraina che comprende misure di assistenza a sostegno delle forze armate ucraine.
(6)
L’EUMAM Ucraina è incaricata di attuare la misura di assistenza. È responsabile del rimborso delle munizioni e delle attrezzature o piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza forniti dagli Stati membri a sostegno delle attività di formazione, come anche dei servizi, ivi compresi i trasporti, il deposito, la manutenzione e la riparazione di tali attrezzature militari. Sarà necessario uno stretto coordinamento tra lo Stato maggiore dell’UE, l’EUMAM Ucraina e gli altri comandi della missione, come anche tra gli Stati membri impegnati nelle attività di formazione.
(7)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
4
)
, e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(8)
Non appena necessario e al più tardi nel momento in cui l’importo di riferimento finanziario inizialmente stanziato pari a 16 000 000 di EUR sarà completamente impegnato, il comitato politico e di sicurezza esaminerà la questione di ulteriori dotazioni al fine di continuare a finanziare il sostegno alle esigenze di formazione sulla base di una rapida valutazione effettuata dall’EUMAM e delle sue relazioni periodiche, a titolo della misura di assistenza.
(9)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è il sostegno, da parte della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina), allo sviluppo delle capacità delle forze armate ucraine per consentire loro di difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, da parte degli Stati membri, di:
a)
munizioni, attrezzature e piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza necessari per soddisfare i requisiti operativi dell’EUMAM Ucraina; e
b)
servizi, ivi compresi il trasporto, il deposito, la manutenzione e la riparazione di tutti i materiali di cui alla lettera a) messi a disposizione dagli Stati membri, ai fini della formazione nel quadro dell’EUMAM Ucraina.
4. Al termine della formazione o alla cessazione dell’EUMAM, il beneficiario sarà nuovamente responsabile del deposito delle munizioni, delle attrezzature e delle piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza che erano stati forniti a titolo della misura di assistenza.
5. La durata della misura di assistenza è di 24 mesi dall’adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario iniziale destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 16 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese per le operazioni finanziate a titolo dell’EPF.
3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 16 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo corrispondente alla misura di assistenza.
4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di avvio dell’EUMAM Ucraina.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché dell’articolo 62, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
la conformità delle unità delle forze armate ucraine sostenute nell’ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per gli scopi per i quali sono stati forniti;
c)
l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; e
d)
che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti al termine del loro ciclo di vita, a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi di cui al paragrafo 1 senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’EUMAM Ucraina attua le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, relative al rimborso e alla sorveglianza delle munizioni, delle attrezzature e delle piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza, forniti dagli Stati membri.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, dei suoi obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di non conformità con tali obblighi, e contribuisce a prevenire tale non conformità, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate ucraine sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature è organizzato in modo conforme al quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
3. Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire gli obiettivi dichiarati.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al comitato politico e di sicurezza (CPS) relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509, nonché una relazione in tempo utile prima che l’importo di riferimento finanziario iniziale sia stato completamente impegnato. L’amministratore delle operazioni, con il sostegno del comandante della missione, informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese conformemente all’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo le informazioni disponibili circa le attrezzature fornite.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
).
(
2
)
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (
GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3
).
(
3
)
Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) (
GU L 270 del 18.10.2022, pag. 85
).
(
4
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
).
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