Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2248/2019

Decisione (UE) 2019/2248 del Consiglio del 19 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri

Pubblicato: 19/12/2019 In vigore dal: 19/12/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/2248 del Consiglio del 19 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri EN: Council Decision (EU) 2019/2248 of 19 December 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on Air Transport between Canada and the European Community and its Member States

Testo normativo

30.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 336/297 DECISIONE (UE) 2019/2248 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2019/702 del Consiglio ( 1 ) l'Unione ha concluso l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri («accordo»), che è entrato in vigore il 16 maggio 2019. (2) L'articolo 17 dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo. (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 8, dell'accordo il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. (4) Al fine di garantire l'attuazione effettiva dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto. (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sull'accluso progetto di decisione del comitato misto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione durante la prima riunione del comitato misto istituito dall'articolo 17 dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Modifiche minori al progetto di decisione del comitato misto possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019 Per il Consiglio Il presidente K. MIKKONEN ( 1 ) Decisione (UE) 2019/702 del Consiglio, del 15 aprile 2019, concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra ( GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 1 ). PROGETTO DI DECISIONE N. 1/2020 DEL COMITATO MISTO UE/CANADA ISTITUITO DALL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA IL CANADA E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI del … che adotta il proprio regolamento interno IL COMITATO MISTO UE - CANADA, visto l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, («accordo»), in particolare l'articolo 17, DECIDE: Articolo unico Il regolamento interno del comitato misto, accluso alla presente decisione, è adottato. Fatto a, Per il comitato misto, il capo della delegazione dell'Unione europe [nome] il capo della delegazione del Canada [nome] ALLEGATO REGOLAMENTO INTERNO IL COMITATO MISTO, visto l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, in particolare l'articolo 17, HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO: Articolo 1 Capi delegazione 1.   Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti. 2.   Il comitato misto è presieduto congiuntamente dai capi delegazione delle parti. Articolo 2 Riunioni 1.   Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente presso una delle parti, cui spetta la responsabilità di ospitare l'altra parte. A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'accordo, ciascuna parte può inoltre chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto. 2.   Il comitato misto può indire riunioni faccia a faccia o mediante altri mezzi (teleconferenze o videoconferenze). Articolo 3 Delegazioni 1.   Prima di una riunione, i capi delegazione si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni per tale riunione. 2.   Previo consenso del comitato misto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti dei portatori di interessi dell'industria dei trasporti aerei in veste di osservatori. 3.   Il comitato misto può convenire di invitare altre parti interessate o esperti a partecipare alle riunioni, al fine di fornire informazioni su argomenti specifici. Articolo 4 Segretariato Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Canada svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Articolo 5 Ordine del giorno delle riunioni 1.   I capi delegazione stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Nella misura del possibile, tale ordine del giorno provvisorio è stabilito al più tardi quindici giorni prima della data della riunione per agevolarne la distribuzione ai membri di ciascuna delegazione e per favorire la consultazione di questi ultimi. 2.   L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'inclusione nell'ordine del giorno di punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo consenso del comitato misto. 3.   I capi delegazione possono abbreviare il termine di cui al paragrafo 1 per tenere conto dell'urgenza di una questione particolare. Articolo 6 Verbale di riunione 1.   Al termine di ciascuna riunione è redatto un progetto di verbale. Esso riporta gli argomenti discussi e le conclusioni raggiunte congiuntamente, comprese le eventuali raccomandazioni e decisioni adottate. 2.   Il verbale di riunione è approvato per iscritto dai capi delegazione entro 30 giorni dalla data della riunione o entro un'altra data decisa dalle parti. 3.   Una volta approvato, il verbale di riunione è firmato dai capi delegazione e una copia originale è conservata da ciascuna delle parti. Le parti possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione. 4.   Se non altrimenti concordato, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. I verbali di riunione e gli scambi di corrispondenza, a seconda dei casi, sono resi pubblici, salvo diversa richiesta di una delle parti. Se necessario, il comitato misto può convenire di raccomandare la pubblicazione di un comunicato stampa congiunto. Articolo 7 Procedura scritta Qualora ne sussista la necessità e in casi debitamente motivati, le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto possono essere adottate mediante procedura scritta. A tal fine, i capi delegazione si scambiano i progetti delle misure per le quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza. Articolo 8 Deliberazioni 1.   Il comitato misto adotta le sue decisioni e formula raccomandazioni per consenso. 2.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano il titolo «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. 3.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai capi delegazione e accluse al verbale di riunione. 4.   Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne. Articolo 9 Gruppi di lavoro 1.   Il comitato misto può concordare l'istituzione di gruppi di lavoro chiamati a studiare questioni specifiche di rilevanza per l'accordo. Il mandato di un gruppo di lavoro è approvato dal comitato misto e incluso nel verbale di riunione appropriato. 2.   La composizione gruppi di lavoro è determinata dal comitato misto. 3.   I gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto. Essi non possono prendere decisioni ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto. 4.   Il comitato misto può in qualsiasi momento convenire di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificare il loro mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nello svolgimento delle proprie funzioni. Articolo 10 Spese 1.   Le spese relative alla partecipazione ad una riunione o ad un gruppo di lavoro sono a carico dei membri di ciascuna delegazione. 2.   Qualsiasi altra spesa connessa all'organizzazione materiale delle riunioni è sostenuta dalla parte che ospita la riunione. Articolo 11 Modifiche del regolamento interno Il comitato misto può, in qualsiasi momento, modificare il presente regolamento interno mediante decisione adottata in conformità dell'articolo 8.

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