Decisione UE In vigore

Decisione UE 2354/2022

Decisione (PESC) 2022/2354 del Consiglio del 1o dicembre 2022 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico

Pubblicato: 01/12/2022 In vigore dal: 01/12/2022 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2354/2022 riguardo al finanziamento dello schieramento delle forze ruandesi in Mozambico?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2022/2354 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 1° dicembre 2022, istituisce una misura di assistenza finanziaria a favore della Repubblica del Ruanda per sostenere lo schieramento delle forze di difesa ruandesi nella provincia di Cabo Delgado in Mozambico. L'importo stanziato è di 20 milioni di euro, finanziati attraverso lo Strumento Europeo per la Pace (EPF), con una durata di 20 mesi dalla conclusione del contratto di attuazione.

L'obiettivo della misura è supportare le operazioni militari ruandesi volte a proteggere la popolazione civile, mantenere i vantaggi territoriali conseguiti e facilitare il ripristino dell'autorità statale mozambicana nella regione colpita dalla crisi. I fondi non possono essere utilizzati per acquisire materiali o piattaforme militari letali, né per pagare stipendi alle truppe.

La decisione impone al Ruanda rigidi obblighi di conformità al diritto internazionale umanitario e ai diritti umani, con monitoraggio continuo da parte dell'Alto Rappresentante dell'UE. Il beneficiario deve presentare relazioni periodiche, sottoporsi a dialoghi strategici bilaterali e garantire il controllo attivo di eventuali violazioni commesse dalle truppe supportate.

La misura prevede meccanismi di sospensione e cessazione qualora il Ruanda violi gli obblighi stabiliti, incluse violazioni del diritto internazionale. Al termine del periodo di attuazione è prevista una valutazione finale per verificare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2022/2354 del Consiglio del 1o dicembre 2022 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico EN: Council Decision (CFSP) 2022/2354 of 1 December 2022 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the deployment of the Rwanda Defence Force in Mozambique

Testo normativo

2.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 311/153 DECISIONE (PESC) 2022/2354 DEL CONSIGLIO del 1 o dicembre 2022 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizato per finanziare misure di assistenza quali le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) La crisi in atto nella provincia settentrionale di Cabo Delgado in Mozambico è multidimensionale e rischia seriamente di estendersi ad altre province del paese e ai paesi vicini. Il governo del Mozambico e il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana hanno accolto con favore lo schieramento delle forze di difesa ruandesi in quanto contribuisce al ripristino della pace, della sicurezza e della stabilità a Cabo Delgado. (3) Il 6 dicembre 2021 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta affinché l'Unione sostenga lo schieramento delle forze di difesa ruandesi nella provincia di Cabo Delgado in Mozambico. (4) Il 27 giugno 2022 il Consiglio ha approvato un documento concettuale su una misura di assistenza nell'ambito dell'EPF a sostegno dello schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico. (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF. (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica del Ruanda («beneficiario»), finanziata a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L'obiettivo della misura di assistenza è sostenere la prosecuzione dello schieramento delle unità delle forze di difesa ruandesi nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, in Mozambico, al fine di ampliare, proteggere e mantenere i vantaggi territoriali e tattici conseguiti finora. Ciò dovrebbe garantire la sicurezza e la protezione della popolazione civile nelle province settentrionali del Mozambico e facilitare il ritorno delle autorità di contrasto e di altre strutture statali responsabili che forniscano servizi a beneficio della popolazione. 3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza contribuisce a sostenere lo schieramento delle unità delle forze di difesa ruandesi di cui a detto paragrafo. La misura di assistenza non è utilizzata per la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza. 4.   La durata della misura di assistenza è di 20 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509. 5.   Il contratto per l'attuazione della misura di assistenza è concluso non prima dell'adozione di una modifica delle norme di esecuzione dell'EPF da parte del comitato dello strumento. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 20 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della Decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L'alto rappresentante prende gli accordi necessari con il beneficiario per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire che: a) i finanziamenti erogati nell'ambito della misura di assistenza siano utilizzati esclusivamente per sostenere lo schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico; b) i finanziamenti erogati nell'ambito della misura di assistenza non siano utilizzati per acquisire materiali o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, né per pagare gli stipendi o le indennità delle truppe delle forze di difesa ruandesi; c) le truppe delle forze di difesa ruandesi sostenute nell'ambito della presente misura di assistenza rispettino e si conformino pienamente al diritto internazionale pertinente, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; d) il beneficiario controlli, monitori e persegua attivamente eventuali violazioni del pertinente diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, da parte delle truppe delle forze di difesa ruandesi sostenute nell'ambito della misura di assistenza; e) il beneficiario presenti periodicamente relazioni sullo schieramento delle forze di difesa ruandesi a Cabo Delgado durante il periodo del sostegno; f) il beneficiario dia il suo consenso a dialoghi strategici bilaterali con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) sulla base di tali relazioni periodiche; g) almeno tre mesi prima del completamento dello schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico, il beneficiario sottoponga all'alto rappresentante, per approvazione, accordi relativi alla consegna di attrezzature collettive alle forze armate mozambicane. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. 4.   L'alto rappresentante concede l'approvazione di cui al paragrafo 2, lettera g), solo dopo aver verificato che le attrezzature collettive da consegnare corrispondano, tenuto conto del loro valore iniziale, all'importo speso nell'ambito della presente misura di assistenza per le attrezzature collettive. Articolo 4 Attuazione 1.   L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF. 2.   L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dal ministero delle Finanze e della pianificazione economica della Repubblica del Ruanda. Articolo 5 Monitoraggio, controllo e valutazione 1.   L'alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti all'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze di difesa ruandesi sostenute nell'ambito della misura di assistenza. 2.   Al termine del periodo di attuazione l'alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati. Ciò può comportare visite in loco o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al comitato politico e di sicurezza (CPS) relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. Al momento opportuno, l'alto rappresentante informa il CPS in merito agli accordi presi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera g). L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può inoltre raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. SÍKELA ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2354/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2354/2022 rappresenta un'applicazione dello Strumento Europeo per la Pace (EPF) nel contesto della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), disciplinando l'assistenza militare e la cooperazione in difesa con Stati terzi. Professionisti del diritto internazionale e della cooperazione estera consultano questa normativa per comprendere i vincoli legali, gli obblighi di compliance in materia di diritti umani e diritto umanitario internazionale, nonché i meccanismi di controllo e monitoraggio delle misure di assistenza finanziaria nel settore della difesa.

Normative correlate

Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1379/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1379 della Commissione, del 23 giugno 2026, c…
Decisione UE 1399/2026
Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la d…
Decisione UE 1411/2026
Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio, del 22 giugno 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1396/2026
Decisione (PESC) 2026/1396 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la d…
Decisione UE 1408/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1408 della Commissione, del 22 giugno 2026, c…
Decisione UE 1403/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1403 della Commissione, del 19 giugno 2026, c…
Decisione UE 1387/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1387 della Commissione, del 17 giugno 2026, c…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per eff… Provvedimento AdE 36 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 com… Provvedimento AdE 197

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1389 della Commissione, del 17 giugno 2026, relativa ad… 1389/2026 Decisione (UE) 2026/1400 del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla nomina di un me… 1400/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un supplente d… 03350/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un membro del … 03364/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un membro del … 03347/2026 Decisione (PESC) 2026/1346 del Consiglio, del 15 giugno 2026, che modifica la decisione (… 1346/2026
Vedi tutti i Decisione UE →