Decisione (PESC) 2025/2377 del Consiglio, del 24 novembre 2025, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica democratica del Congo
Decisione (PESC) 2025/2377 del Consiglio, del 24 novembre 2025, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica democratica del Congo
EN: Council Decision (CFSP) 2025/2377 of 24 November 2025 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2377
25.11.2025
DECISIONE (PESC) 2025/2377 DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 2025
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF è destinato a finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
La Repubblica democratica del Congo si trova attualmente ad affrontare un’intensificazione degli attacchi da parte di vari gruppi armati, con conseguenti perdite territoriali. un tragico costo umano e una crisi umanitaria, in particolare nelle sue regioni orientali.
(3)
Una priorità fondamentale per l’Unione è quella di garantire, nel lungo termine, la pace, la sicurezza, la stabilità e il rispetto dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo e nella regione.
(4)
Il 26 agosto 2025 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto dalla Repubblica democratica del Congo una richiesta affinché l’Unione presti assistenza alle forze armate nazionali fornendo sostegno per rafforzare la loro resilienza.
(5)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
2
)
, e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(6)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e difendere i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica democratica del Congo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione tra l’Unione e la Repubblica democratica del Congo nel settore della sicurezza e della difesa;
b)
rafforzare le capacità militari e di difesa complessive delle forze armate della Repubblica democratica del Congo;
c)
sostenere le forze armate della Repubblica democratica del Congo nei loro sforzi per contenere l’espansione della minaccia sul territorio nazionale e proteggere la sovranità del paese e la sua popolazione civile.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
attrezzature di supporto medico;
b)
apparecchiature radio;
c)
attrezzature del genio;
d)
navi faro.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 10 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto, da parte delle unità sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione è effettuata dall’amministratore delle misure di assistenza, anche mediante intese amministrative in conformità dell’articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Repubblica democratica del Congo sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario deve riferire annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tali relazioni;
c)
visite in loco, nelle quali il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit nell’ambito dell’EPF, su richiesta.
3. Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Presentazione di relazioni
Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa periodicamente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese in conformità dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
L. LØKKE RASMUSSEN
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj
).
(
2
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2377/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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