Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2378/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2378 della Commissione del 2 dicembre 2022 relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2022) 8678) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Pubblicato: 02/12/2022 In vigore dal: 02/12/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2378 della Commissione del 2 dicembre 2022 relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 8678)] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/2378 of 2 December 2022 concerning the extension of the action taken by the Health and Safety Executive of the United Kingdom permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2022) 8678) (Only the English text is authentic)

Testo normativo

6.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 314/99 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2378 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2022 relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 8678)] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, considerando quanto segue: (1) Il 28 aprile 2022 il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell’Irlanda del Nord («autorità competente del Regno Unito»), ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 al fine di consentire, fino al 29 ottobre 2022, la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord («misura»). L’autorità competente del Regno Unito ha informato la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. (2) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente del Regno Unito, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell’acqua per decantazione e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all’interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili. (3) Il Biobor JF contiene il 2,2′-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 2665-13-6) e il 2,2′-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, ossia «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio» quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2′-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] e il 2,2′-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) , tali sostanze non sono incluse nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L’articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale. (4) Il 5 agosto 2022 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente del Regno Unito una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. (5) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente del Regno Unito, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori degli aeromobili riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l’unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili. (6) Come indicato dall’autorità competente del Regno Unito, la procedura alternativa per il trattamento di una contaminazione microbiologica esistente prevede la rimozione manuale nel serbatoio, in seguito all’estrazione del carburante e allo spurgo dell’aeromobile. Tuttavia, tale procedura non è sempre possibile ed esporrebbe i lavoratori a gas tossici, e dovrebbe pertanto essere evitata. (7) In base alle informazioni trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere in futuro la regolare autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti dal Biobor JF dovrebbe essere presentata a metà del 2023. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure. (8) Dal momento che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all’autorità competente del Regno Unito di prorogare la misura nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. (9) Dato che detta misura è scaduta il 29 ottobre 2022, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell’Irlanda del Nord, può prorogare fino al 2 maggio 2024 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord Articolo 2 Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell’Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione. Essa si applica a decorrere dal 30 ottobre 2022. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 ).

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