Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2386/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2386 della Commissione del 5 dicembre 2022 relativa alla proroga delle misure che permettono la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2022) 8673 (I testi in lingua inglese, estone, finlandese, francese, maltese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

Pubblicato: 05/12/2022 In vigore dal: 05/12/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2386 della Commissione del 5 dicembre 2022 relativa alla proroga delle misure che permettono la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 8673] (I testi in lingua inglese, estone, finlandese, francese, maltese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/2386 of 5 December 2022 concerning the extension of the actions permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2022) 8673) (Only the English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Maltese, Spanish and Swedish texts are authentic)

Testo normativo

7.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/89 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2386 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2022 relativa alla proroga delle misure che permettono la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 8673] (I testi in lingua inglese, estone, finlandese, francese, maltese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il 31 marzo 2022 il ministero francese della Transizione ecologica («autorità francese competente») ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere, fino al 31 ottobre 2022, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («misura»). L’autorità francese competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. (2) Misure analoghe, relative alle autorizzazioni concesse fino al 31 ottobre 2022, sono state adottate in altri sette Stati membri, come indicato di seguito: il 5 maggio 2022 dal centro di sanità pubblica ungherese («autorità ungherese competente»), il 6 maggio 2022 dall’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo («autorità lussemburghese competente»), l’8 maggio 2022 dall’agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche («autorità finlandese competente»), il 15 maggio 2022 dall’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta («autorità maltese competente»), il 21 giugno 2022 dal consiglio sanitario estone («autorità estone competente»), il 1 o luglio 2022 dal ministero spagnolo della Salute («autorità spagnola competente») e il 25 luglio 2022 dal ministero federale austriaco dell’Azione per il clima, dell’ambiente, dell’energia, della mobilità, dell’innovazione e della tecnologia («autorità austriaca competente»). Le autorità competenti di tali Stati membri hanno informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri delle misure prese e delle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) Secondo le informazioni fornite da tali autorità competenti, le misure erano necessarie per tutelare la salute pubblica. La crescita microbiologica può svilupparsi nei serbatoi di carburante degli aeromobili, in particolare all’interfaccia acqua-carburante, dove gli organismi microbiologici possono utilizzare l’acqua per ottenere l’ossigeno e il carburante per nutrirsi. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così a rischio la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili. (4) Il Biobor JF contiene 2,2′-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 2665-13-6) e 2,2′-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, ossia «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio» quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2′-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] e il 2,2′-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) , tali sostanze non sono incluse nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L’articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale. (5) Il 23 maggio 2022 la Commissione ha ricevuto dall’autorità francese competente una richiesta motivata volta a consentire la proroga della sua misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Sono pervenute richieste analoghe il 27 luglio 2022 dall’autorità austriaca competente, il 24 agosto 2022 dall’autorità estone competente, il 25 agosto 2022 dall’autorità spagnola competente, il 29 agosto 2022 dall’autorità finlandese competente, il 9 settembre 2022 dall’autorità lussemburghese competente, il 31 agosto 2022 dall’autorità maltese competente e il 20 settembre 2022 dall’autorità ungherese competente. Tali richieste motivate si fondano sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 31 ottobre 2022, nonché sull’asserzione secondo la quale il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. (6) Secondo le informazioni fornite dalle autorità competenti interessate, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori degli aeromobili riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l’unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili. (7) Come indicato dalle autorità competenti interessate, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato. (8) In base alle informazioni trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere in futuro la regolare autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti dal Biobor JF dovrebbe essere presentata a metà del 2023. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure. (9) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire alle autorità competenti interessate di prorogare le loro misure. (10) Dato che dette misure sono scadute il 31 ottobre 2022, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il consiglio sanitario estone, il ministero spagnolo della Salute, il ministero francese della Transizione ecologica, l’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo, il centro di sanità pubblica ungherese, l’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta, il ministero federale austriaco dell’Azione per il clima, dell’ambiente, dell’energia, della mobilità, dell’innovazione e della tecnologia e l’agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche possono prorogare fino al 4 maggio 2024 le misure che permettono la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. Articolo 2 1) Il consiglio sanitario estone; 2) il ministero spagnolo della Salute; 3) il ministero francese della Transizione ecologica; 4) l’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo; 5) il centro di sanità pubblica ungherese; 6) l’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta; 7) il ministero federale austriaco dell’Azione per il clima, dell’ambiente, dell’energia, della mobilità, dell’innovazione e della tecnologia; e 8) l’agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche sono destinatari della presente decisione. Essa si applica a decorrere dal 1 o novembre 2022. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 ).

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