Decisione UE In vigore

Decisione UE 2424/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2424 della Commissione, del 25 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia notificata con il numero C(2025) 8160

Pubblicato: 25/11/2025 In vigore dal: 25/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2424 della Commissione, del 25 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia [notificata con il numero C(2025) 8160] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2424 of 25 November 2025 amending Implementing Decision (EU) 2025/1582 concerning certain emergency measures relating to infection with lumpy skin disease virus in Italy (notified under document C(2025) 8160)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2424 28.11.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2424 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia [notificata con il numero C(2025) 8160] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa principalmente tramite vettori. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 della Commissione ( 4 ) stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia. L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 prevede l’istituzione, in Italia, di zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché l’istituzione di zone di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione ( 5 ) . L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 dispone inoltre che tali zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni, come pure le zone di vaccinazione, debbano comprendere almeno le aree elencate negli allegati I e III di tale decisione e che le misure necessarie in tali zone si applichino almeno fino ai termini di cui a detti allegati. (4) A norma dell’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 l’Italia deve provvedere affinché siano vietati i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza o dalle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I di tale decisione di esecuzione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Italia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato. (5) A norma dell’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 l’Italia è inoltre tenuta ad applicare le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni nelle aree elencate nell’allegato II di tale decisione di esecuzione e per i periodi specificati in tale allegato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687. L’articolo 3 vieta altresì i movimenti di bovini dalle aree elencate nell’allegato II della suddetta decisione di esecuzione verso una destinazione situata al di fuori di tale area in Italia o al di fuori di tale Stato membro per i periodi specificati in tale allegato. (6) Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 con decisione di esecuzione (UE) 2025/2087 della Commissione ( 6 ) l’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di otto nuovi focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nelle province di Nuoro e Oristano, nella regione Sardegna, segnalati tra il 15 ottobre 2025 e il 5 novembre 2025. In risposta a questi focolai l’Italia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle province di Nuoro e Oristano, nella regione Sardegna, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. (7) Il 17 novembre 2025 l’Italia ha comunicato dati supplementari per consentire una valutazione della situazione epidemiologica nel suo territorio. Tali informazioni dimostrano un miglioramento significativo della situazione generale, suffragato da una valutazione dei rischi favorevole per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, l’efficace attuazione delle misure di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 e il conseguimento della copertura vaccinale minima richiesta conformemente all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361. (8) L’Italia ha inoltre informato la Commissione in merito a ritardi nell’attuazione delle misure di eradicazione per diversi focolai nella regione Sardegna, che hanno fatto sì che alcuni focolai rimanessero irrisolti. La durata delle zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno a tali focolai deve essere pertanto prorogata e la presente decisione ne proroga di conseguenza il periodo di applicazione. (9) In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica nella regione Sardegna è necessario riesaminare le zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582. In particolare, l’ulteriore zona soggetta a restrizioni dovrebbe essere revocata, mentre le zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai, per i quali le misure di eradicazione sono state ritardate, dovrebbero essere adeguate in termini spaziali e la loro durata dovrebbe essere prorogata. È inoltre opportuno istituire zone di protezione e di sorveglianza attorno agli altri otto focolai confermati. Negli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 dovrebbero pertanto essere eliminati i riferimenti all’ulteriore zona soggetta a restrizioni e dovrebbe inoltre essere soppresso l’allegato I, parte B, di tale decisione di esecuzione, che elenca l’ulteriore zona soggetta a restrizioni. (10) In vista della revoca dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, le misure supplementari di cui all’articolo 3 di tale decisione di esecuzione, che si applicavano specificamente all’area elencata nell’allegato II di tale decisione, non sono più necessarie. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 3 e l’attuale allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582. A seguito di tale soppressione l’attuale allegato III, che elenca le zone di vaccinazione, dovrebbe essere rinumerato come allegato II. (11) Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, quale modificata dalla presente decisione, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e della durata delle misure da applicare in tali zone comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia, ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale ( 7 ) . (12) Gli articoli 2 e 3 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 vietano i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza o dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Italia o al di fuori di tale Stato membro, fino ai termini elencati negli allegati I e II della stessa. In considerazione dei focolai irrisolti nella regione Sardegna, tale divieto dovrebbe continuare ad applicarsi nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, quale modificata dalla presente decisione. (13) Le zone di vaccinazione istituite dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 restano necessarie e la vaccinazione dovrebbe proseguire conformemente al piano di vaccinazione ufficiale dell’Italia del 1 o luglio 2025, presentato a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/361. Poiché l’attuale allegato II è soppresso, l’allegato che elenca le zone di vaccinazione dovrebbe rimanere in vigore ed essere rinumerato come allegato II per garantire il proseguimento delle attività di vaccinazione nelle zone designate. (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582. (15) Alla luce della situazione epidemiologica in Italia, le modifiche da apportare alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 mediante la presente decisione dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno dell’Italia, ad altri Stati membri o a paesi terzi, e di evitare inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi. (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 è così modificata: 1. gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 L’Italia istituisce: a) zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; tali zone di protezione e di sorveglianza comprendono almeno le aree elencate nell’allegato I della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di protezione e di sorveglianza si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato; b) zone di vaccinazione, conformemente all’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel rispetto delle condizioni stabilite in detto allegato; tali zone di vaccinazione comprendono almeno le aree elencate nell’allegato II della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di vaccinazione si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato. Articolo 2 L’Italia vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Italia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini elencati in detto allegato.» ; 2. l’articolo 3 è soppresso; 3. gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 della Commissione, del 29 luglio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 ( GU L, 2025/1582, 1.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1582/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate ( GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/361/oj ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/2087 della Commissione, del 14 ottobre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia ( GU L, 2025/2087, 17.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2087/oj ). ( 7 ) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/ . ALLEGATO «ALLEGATO I Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione Sardegna IT-LSD-2025-00001 IT-LSD-2025-00003 IT-LSD-2025-00006 IT-LSD-2025-00009 IT-LSD-2025-00012 IT-LSD-2025-00019 IT-LSD-2025-00022 IT-LSD-2025-00024 IT-LSD-2025-00025 IT-LSD-2025-00027 IT-LSD-2025-00037 IT-LSD-2025-00041 IT-LSD-2025-00042 IT-LSD-2025-00044 IT-LSD-2025-00046 IT-LSD-2025-00051 IT-LSD-2025-00071 IT-LSD-2025-00072 IT-LSD-2025-00073 IT-LSD -2025-00074 IT-LSD -2025-00075 IT-LSD -2025-00076 IT-LSD -2025-00077 IT-LSD -2025-00078 IT-LSD -2025-00079 IT-LSD -2025-00080 Zona di protezione: le parti della Regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 40.30429, long. 9.22154 (2025/1), lat. 40.31139, long. 9.09821 (2025/3), lat. 40.2623, long. 9.082244 (2025/6), lat. 40.28903, 9.102816 long.(2025/9), lat. 40.33445, long. 9.15608 (2025/12), lat. 40.3399, long. 9.167 (2025/19), lat. 40.28833, long. 9.157329 (2025/22), lat. 40.260758, long. 9.168392 (2025/24), lat. 40.33221, long. 9.08099 (2025/25), lat. 40.3192, long. 9.1386 (2025/27), lat. 40.30125, long. 9.04641 (2025/37), lat. 40.30794, long. 9.07156 (2025/41), lat. 40.29275, long. 9.116667 (2025/42), lat. 40.284756, long. 9.303752 (2025/44), lat. 40.20129, long. 9.18471 (2025/46), lat. 40.30071, long. 9.15876 (2025/51), lat. 40.236442, long. 9.358689 (2025/71), lat. 40.139252, long. 9.329541 (2025/72), lat. 40.258, long. 9.2563 (2025/73), lat. 40.200046, long. 9.340078 (2025/74), lat. 40.24263, long. 9.33967 (2025/75), lat. 40.165, long. 9.488219 (2025/76), lat. 40.07977, long. 9.37082 (2025/77), lat. 40.090098, long. 8.720283 (2025/78), lat. 40.18562, long. 9.10301 (2025/79), lat. 40.19251, long. 9.094149 (2025/80). 27.2.2026 Zona di sorveglianza: le parti della Regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 40.30429, long. 9.22154 (2025/1), lat. 40.31139, long. 9.09821 (2025/3), lat. 40.2623, long. 9.082244 (2025/6), lat. 40.28903, long. 9.102816 (2025/9), lat. 40.33445, long. 9.15608 (2025/12), lat. 40.3399, long. 9.167 (2025/19), lat. 40.28833, long. 9.157329 (2025/22), lat. 40.260758, long. 9.168392 (2025/24), lat. 40.33221, long. 9.08099 (2025/25), lat. 40.3192, long. 9.1386 (2025/27), lat. 40.30125, long. 9.04641 (2025/37), lat. 40.30794, long. 9.07156 (2025/41), lat. 40.29275, long. 9.116667 (2025/42), lat. 40.284756, long. 9.303752 (2025/44), lat. 40.20129, long. 9.18471 (2025/46), lat. 40.30071, long. 9.15876 (2025/51), lat. 40.236442, long. 9.358689 (2025/71), lat. 40.139252, long. 9.329541 (2025/72), lat. 40.258, long. 9.2563 (2025/73), lat. 40.200046, long. 9.340078 (2025/74), lat. 40.24263, long. 9.33967 (2025/75), lat. 40.165, long. 9.488219 (2025/76), lat. 40.07977, long. 9.37082 (2025/77), lat. 40.090098, long. 8.720283 (2025/78), lat. 40.18562, long. 9.10301 (2025/79), lat. 40.19251, long. 9.094149 (2025/80). 27.2.2026 - 16.3.2026 Zona di sorveglianza: le parti della Regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 50 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 40.30429, long. 9.22154 (2025/1), lat. 40.31139, long. 9.09821 (2025/3), lat. 40.2623, long. 9.082244 (2025/6), lat. 40.28903, long. 9.102816 (2025/9), lat. 40.33445, long. 9.15608 (2025/12), lat. 40.3399, long. 9.167 (2025/19), lat. 40.28833, long. 9.157329 (2025/22), lat. 40.260758, long. 9.168392 (2025/24), lat. 40.33221, long. 9.08099 (2025/25), lat. 40.3192, long. 9.1386 (2025/27), lat. 40.30125, long. 9.04641 (2025/37), lat. 40.30794, long. 9.07156 (2025/41), lat. 40.29275, long. 9.116667 (2025/42), lat. 40.284756, long. 9.303752 (2025/44), lat. 40.20129, long. 9.18471 (2025/46), lat. 40.30071, long. 9.15876 (2025/51), lat. 40.236442, long. 9.358689 (2025/71), lat. 40.139252, long. 9.329541 (2025/72), lat. 40.139252, long. 9.329541 (2025/72), lat. 40.258, long. 9.2563 (2025/73), lat. 40.200046, long. 9.340078 (2025/74), lat. 40.24263, long. 9.33967 (2025/75), lat. 40.165, long. 9.488219 (2025/76), lat. 40.07977, long. 9.37082 (2025/77), lat. 40.090098, long. 8.720283 (2025/78), lat. 40.18562, long. 9.10301 (2025/79), lat. 40.19251, long. 9.094149 (2025/80), escluse le aree incluse nella zona di protezione. 16.3.2026 ALLEGATO II Parte A: zona di vaccinazione II L’intero territorio: — della regione Sardegna fino all’ultimo giorno del periodo di recupero di cui all’allegato IX, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361. Parte B: zona di vaccinazione I L’intero territorio: — della regione Valle d’Aosta fino all’ultimo giorno del periodo di recupero di cui all’allegato IX, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361. » ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2424/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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