Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2426/2022

Decisione (UE) 2022/2426 della Commissione del 5 dicembre 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento notificata con il numero C(2022) 8718 (Il testo in lingua lettone è il solo facente fede) (Testo rilevante ai f

Pubblicato: 05/12/2022 In vigore dal: 05/12/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2426 della Commissione del 5 dicembre 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8718] (Il testo in lingua lettone è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Decision (EU) 2022/2426 of 5 December 2022 on the consistency of the performance targets contained in the revised draft performance plan submitted by Latvia pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council with the Union-wide performance targets for the third reference period (notified under document C(2022) 8718) (Only the Latvian text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

12.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 318/147 DECISIONE (UE) 2022/2426 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8718] (Il testo in lingua lettone è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ( 2 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, considerando quanto segue: CONSIDERAZIONI GENERALI (1) A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. (2) Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione ( 3 ) . Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi. (3) Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 ( 4 ) . Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 ( 5 ) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 ( 6 ) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Lettonia non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. (5) In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri, tra cui la Lettonia, sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19. (6) Il 13 luglio 2022 la Lettonia ha presentato un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»). (7) L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia. (8) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione. (9) Le previsioni di base di traffico del servizio previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze relative al traffico aereo nello spazio aereo europeo. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Lettonia continuerà a registrare un deterioramento significativo delle prospettive di traffico per il resto dell’RP3 a causa della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Poiché hanno un impatto considerevole sugli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia, tali mutate circostanze dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione degli obiettivi prestazionali locali ivi contenuti. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (10) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Lettonia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (11) Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Lettonia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti: Lettonia Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato Obiettivo di gestione della sicurezza 2022 2023 2024 Obiettivi a livello dell’Unione (2024) LGS Politica e obiettivi di sicurezza C D D C Gestione dei rischi per la sicurezza C D D D Garanzia della sicurezza C D D C Promozione della sicurezza C D D C Cultura della sicurezza C D D C (12) Gli obiettivi di sicurezza proposti dalla Lettonia per LGS sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e sono addirittura migliori di questi ultimi per il 2023 e il 2024 nei settori «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza», «promozione della sicurezza» e «cultura della sicurezza». (13) La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia stabilisce misure rivolte a LGS per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali la formazione regolare del personale, la revisione delle procedure del sistema di gestione della sicurezza, le valutazioni concernenti i processi in materia di sicurezza e la cultura giusta, le esercitazioni simulate, la diffusione dei dati sulla sicurezza e l’integrazione dei principi di gestione della sicurezza nella pianificazione aziendale e nel processo decisionale. (14) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 11 a 13, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza. Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente (15) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Lettonia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, il 2 giugno 2021. (16) Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024. (17) Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Lettonia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti: Lettonia 2022 2023 2024 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva 1,25  % 1,25  % 1,25  % Valori di riferimento 1,25  % 1,25  % 1,25  % (18) La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Lettonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dal 2022 al 2024. (19) La Commissione rileva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Lettonia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che soddisfano principalmente le prescrizioni giuridiche già vigenti ai sensi del diritto dell’Unione e comprendono l’introduzione di un processo decisionale collaborativo negli aeroporti, l’adozione di procedure di navigazione aerea basate sulle prestazioni nonché l’attuazione di uno spazio aereo con rotte libere. (20) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 17 a 19, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità (21) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Lettonia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, il 2 giugno 2021. (22) Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024. (23) Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Lettonia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti: Lettonia 2022 2023 2024 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità , espressi in minuti di ritardo ATMF per volo 0,03 0,03 0,03 Valori di riferimento 0,03 0,03 0,03 (24) La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Lettonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dal 2022 al 2024. (25) La Commissione osserva che la Lettonia, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure riguardano i controllori del traffico aereo e prevedono un nuovo programma di formazione nonché il potenziamento del personale in diversi scenari di settorizzazione. La Commissione rileva che, relativamente al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia nel 2021, il fornitore di servizi di navigazione aerea LGS ha ridotto il numero pianificato di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo nelle operazioni previste tra il 2022 e il 2024, per via delle mutate circostanze di cui ai considerando 5 e 9. (26) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 23 a 25, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali (27) Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Lettonia. Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica (28) Con riferimento al considerando 4, nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728 la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia presentato nel 2021 non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Lettonia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. (29) La tabella seguente mostra gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria della Lettonia contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022. Zona tariffaria di rotta della Lettonia Valore di riferimento 2014 Valore di riferimento 2019 2020-2021 2022 2023 2024 Obiettivi iniziali di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) 27,90 EUR 23,61 EUR 40,07 EUR 31,28 EUR 29,14 EUR 26,83  EUR Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) 27,90 EUR 23,61 EUR 40,07 EUR 38,04 EUR 35,62 EUR 33,59  EUR (30) La Commissione osserva che la Lettonia ha rivisto gli obiettivi locali di efficienza economica per il periodo dal 2022 al 2024, il che si traduce, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in un costo unitario determinato complessivo («DUC») superiore del 23,0 % rispetto ai tre anni in questione e superiore del 16,4 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali aumenti del DUC derivano dal deterioramento significativo delle previsioni di traffico causato dalla riduzione del traffico aereo nello spazio aereo della Lettonia a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, di cui ai considerando 5 e 9. Il numero inferiore delle unità di servizio previste per ogni anno dal 2022 al 2024 è stato tuttavia parzialmente compensato dalla Lettonia mediante una riduzione dei costi determinati. (31) La Commissione rileva che le ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022. Le unità di servizio di rotta previste per la zona tariffaria per ciascun anno dal 2022 al 2024 rispetto alle cifre contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sono presentate nella tabella seguente. Zona tariffaria di rotta della Lettonia 2022 2023 2024 Previsioni di traffico iniziali (contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta 736 842 906 Previsioni di traffico aggiornate (contenute nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni) , espresse in migliaia di unità di servizio di rotta 466 548 570 Differenza -36,7  % -34,9  % -37,1  % (32) Rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, le riduzioni annuali del numero di unità di servizio per ciascun anno dal 2022 al 2024 si collocano nell’intervallo approssimativo tra -35 % e -37 %. Di conseguenza si stima che le unità di servizio di rotta per la Lettonia nel 2024 rimarranno inferiori del 40,1 % rispetto al livello pre-pandemico (anno 2019), mentre in precedenza le previsioni di base di traffico Statfor dell’ottobre 2021 avevano previsto che esse avrebbero superato il livello pre-pandemico dell’11,4 %. (33) Tuttavia, come mostrato nella tabella seguente, i movimenti aerei nello spazio aereo lettone effettuati a norma delle regole del volo strumentale ( instrument flight rules , IFR) non dovrebbero diminuire allo stesso ritmo delle unità di servizio di rotta. Tale discrepanza è dovuta alla significativa riduzione dei sorvoli, che in media producono numeri proporzionali più elevati di unità di servizio di rotta rispetto ai voli che atterrano e decollano dagli aeroporti in Lettonia. Zona tariffaria di rotta della Lettonia 2022 2023 2024 Previsioni di traffico iniziali (contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di movimenti IFR 229 262 282 Previsioni di traffico aggiornate (contenute nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni) , espresse in migliaia di movimenti IFR 177 213 221 Differenza -22,8  % -18,8  % -21,7  % (34) La Commissione osserva inoltre che il carico di lavoro dei fornitori di servizi di navigazione aerea, trainato dai movimenti aerei controllati, non dovrebbe diminuire in relazione alla riduzione delle entrate derivante dal minor numero di unità di servizio di rotta. (35) I costi determinati rivisti per gli anni dal 2022 al 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente. La Commissione rileva che la Lettonia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini reali per ciascuno degli anni in questione. Zona tariffaria di rotta della Lettonia 2022 2023 2024 Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021) 23 milioni EUR 24,5 milioni EUR 24,3 milioni EUR Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni) 18 milioni EUR 20 milioni EUR 19 milioni EUR Differenza -23,0  % -20,4  % -21,3  % (36) Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Lettonia per ciascun anno dal 2022 e il 2024, come indicato nella tabella seguente. Zona tariffaria di rotta della Lettonia 2022 2023 2024 Indice di inflazione iniziale, con variazione prevista del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021) 110,0 (2,2  %) 112,1 (1,9  %) 114,5 (2,1  %) Indice di inflazione rivisto, con variazione del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni) 119,7 ( 10,0  % ) 124,3 ( 3,9  % ) 128,1 ( 3,1  % ) (37) La tabella seguente mostra i costi determinati in termini nominali per ciascun anno dal 2022 al 2024. La Commissione osserva che la Lettonia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini nominali per il 2023 e il 2024, nonostante la revisione al rialzo delle previsioni di inflazione. Zona tariffaria di rotta della Lettonia 2022 2023 2024 Costi determinati iniziali in termini nominali (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021) 24,7 milioni EUR 26,7 milioni EUR 26,9 milioni EUR Costi determinati rivisti in termini nominali (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni) 20 milioni EUR 23 milioni EUR 23 milioni EUR Differenza -18,9  % -14,9  % -15,2  % (38) La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Lettonia sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (39) Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +9,2 % nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un peggioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +3,3 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. (40) In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a +2,1 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un peggioramento rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a -0,4 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. (41) In riferimento ai considerando 31 e 32, la Commissione ricorda che la previsione di unità di servizio della Lettonia per l’RP3 è stata rivista fortemente al ribasso come conseguenza dei cambiamenti del traffico a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. È pertanto necessario e opportuno esaminare, ai fini dei criteri di valutazione di cui ai considerando 39 e 40, se la Lettonia sarebbe in linea con le tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione in mancanza di una grave riduzione del traffico per ogni anno dal 2022 al 2024, a causa delle mutate circostanze. (42) A tal fine, la Commissione ha ricalcolato la tendenza del DUC della Lettonia nell’RP3 e la tendenza a lungo termine del DUC della Lettonia nel corso dell’RP2 e dell’RP3 utilizzando le previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol dell’ottobre 2021. Tale ricalcolo ha comportato un adeguamento del dato della tendenza del DUC della Lettonia pari a -6,5 % nell’RP3 e un adeguamento del dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Lettonia pari a -4,7 % nel corso dell’RP2 e dell’RP3. Entrambe tali tendenze adeguate sono fortemente inferiori alle tendenze corrispondenti del DUC a livello dell’Unione, pari rispettivamente a +1,0 % e -1,3 %. Pertanto, la Lettonia soddisfa i criteri di valutazione di cui ai considerando 39 e 40 in mancanza dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. (43) Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Lettonia per il DUC, pari a 23,61 EUR in EUR2017, è inferiore del 17,2 % al valore di riferimento medio, pari a 28,51 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. (44) La Commissione riconosce che gli obiettivi rivisti di efficienza economica per la zona tariffaria della Lettonia sono più elevati degli obiettivi iniziali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. Tuttavia, tale peggioramento è dovuto interamente alle ipotesi di traffico fortemente più basse. Se non si considera l’impatto negativo delle modifiche del traffico a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, è evidente che la Lettonia è in linea sia con la tendenza del DUC a livello dell’Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. Inoltre, il valore di riferimento della Lettonia per il 2019 è significativamente inferiore al valore medio corrispondente del gruppo di riferimento, il che indica che ha mantenuto un livello tradizionalmente buono di efficienza economica in termini relativi. (45) Con il considerando 35, la Commissione rileva altresì che la Lettonia ha adottato misure per mitigare le circostanze di traffico straordinarie, riducendo fortemente i costi determinati per il periodo RP3 rimanente. La Commissione osserva che tali misure di contenimento dei costi sono, a livello generale, in linea con il numero inferiore di movimenti IFR previsti per ciascun anno dal 2022 al 2024, come indicato al considerando 32. (46) In generale, la Commissione ritiene pertanto che la Lettonia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali locali in materia di efficienza economica. (47) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 29 a 46, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica. Revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali (48) Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Lettonia. CONCLUSIONI (49) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891. Articolo 2 La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022 Per la Commissione Adina-Ioana VĂLEAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ( GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1 o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 ( GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 ( GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 ( GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi ( GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4 ). ALLEGATO Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA Efficienza della gestione della sicurezza Lettonia Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione , dal livello A al livello D dell’AESA Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato Obiettivo di gestione della sicurezza 2022 2023 2024 LGS Politica e obiettivi di sicurezza C D D Gestione dei rischi per la sicurezza C D D Garanzia della sicurezza C D D Promozione della sicurezza C D D Cultura della sicurezza C D D SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva Lettonia 2022 2023 2024 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente , espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva 1,25  % 1,25  % 1,25  % SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo Lettonia 2022 2023 2024 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità , espressi in minuti di ritardo ATFM per volo 0,03 0,03 0,03 SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta Zona tariffaria di rotta della Lettonia Valore di riferimento 2014 Valore di riferimento 2019 2020-2021 2022 2023 2024 Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta , espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) 27,90 EUR 23,61 EUR 40,07 EUR 38,04 EUR 35,62 EUR 33,59 EUR

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