Decisione (UE) 2025/2437 del Consiglio, del 20 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla ventesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP20 della CITES) (Samarcanda, Uzbekistan, 24 novembre – 5 dicembre 2025)
Decisione (UE) 2025/2437 del Consiglio, del 20 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla ventesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP20 della CITES) (Samarcanda, Uzbekistan, 24 novembre – 5 dicembre 2025)
EN: Council Decision (EU) 2025/2437 of 20 November 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 20th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES CoP20) (Samarkand, Uzbekistan, 24 November – 5 December 2025)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2437
10.12.2025
DECISIONE (UE) 2025/2437 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla ventesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP20 della CITES) (Samarcanda, Uzbekistan, 24 novembre – 5 dicembre 2025)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione (UE) 2015/451 del Consiglio
(
1
)
, l’Unione ha concluso la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
(
2
)
, che è entrata in vigore il 1
o
luglio 1975.
(2)
A norma dell’articolo XI, paragrafo 3, della CITES, la conferenza delle parti può, tra l’altro, adottare decisioni intese a emendare le appendici della CITES.
(3)
Nella 20
a
riunione che si terrà dal 24 novembre al 5 dicembre 2025 (CoP20 della CITES), la conferenza delle parti è chiamata ad adottare le decisioni su 51 proposte di emendamento delle appendici della CITES e su numerose altre questioni riguardanti l’attuazione e l’interpretazione della CITES.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede della CoP20 della CITES, poiché gli emendamenti delle appendici della CITES vincoleranno l’Unione e diverse altre decisioni, come le modifiche di risoluzioni da incorporare nel diritto dell’Unione, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione
(
3
)
e il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione
(
4
)
.
(5)
La proposta di posizione da adottare sulle diverse proposte prima della CoP20 della CITES si basa sulle analisi del merito realizzate da esperti, tenuto conto delle disposizioni della CITES, alla luce dei migliori dati scientifici disponibili, e sulla loro coerenza con le norme e le politiche pertinenti dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 20
a
riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP20 della CITES) è definita negli allegati della presente decisione.
Articolo 2
Se nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione e prima o durante la CoP20 della CITES possono avere ripercussioni sulla posizione di cui all’articolo 1, oppure se nel corso della riunione sono presentate proposte nuove o modificate su cui l’Unione non ha ancora preso posizione, la posizione dell’Unione è sviluppata mediante coordinamento in loco prima che la CoP20 della CITES sia chiamata a deliberare su tali proposte. In questi casi la posizione dell’Unione è coerente con i principi stabiliti negli allegati della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all’adesione dell’Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (
GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2015/451/oj
).
(
2
)
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (
GU L 75, del 19.3.2015, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/convention/2015/451/oj
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (
GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (
GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj
).
ALLEGATO I
Posizione dell’Unione europea sui temi principali che saranno discussi alla ventesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP20 della CITES) (Samarcanda, Uzbekistan, 24 novembre - 5 dicembre 2025)
A.
Considerazioni generali
1.
L’Unione ritiene che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) sia una convenzione internazionale fondamentale per la conservazione della biodiversità e contro il traffico illegale di specie selvatiche.
2.
Alla 20
a
conferenza delle parti (CoP20) della CITES l’Unione dovrebbe adottare una posizione ambiziosa, in linea con le sue politiche e con i suoi impegni internazionali in questo settore, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato dalla convenzione sulla diversità biologica, la visione strategica della CITES e la risoluzione 79/313 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul traffico illegale di specie selvatiche. La posizione dell’Unione dovrebbe anche servire a conseguire gli obiettivi stabiliti a livello unionale attraverso la strategia sulla biodiversità per il 2030, il piano d’azione riveduto dell’UE contro il traffico illegale di specie selvatiche
(
1
)
, l’approccio dell’UE alla promozione del commercio e dello sviluppo sostenibile e il Green Deal europeo.
3.
Le priorità dell’Unione alla CoP20 della CITES dovrebbero essere le seguenti:
—
con un approccio basato sui dati scientifici, regolamentare il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna minacciate di estinzione e oggetto di scambi commerciali a livelli non sostenibili; e
—
rafforzare la risposta della comunità internazionale contro il traffico illegale di specie selvatiche.
4.
In occasione della CoP20 della CITES, l’Unione dovrebbe garantire che lo status e i diritti dell’Unione in quanto parte della CITES rimangano pienamente rispettati in linea con le disposizioni della convenzione stessa.
5.
La posizione dell’Unione dovrebbe tener conto del contributo che i meccanismi della CITES possono apportare al miglioramento dello stato di conservazione delle specie, e riconoscere il lavoro compiuto dai paesi che hanno attuato misure di conservazione efficaci.
6.
Il numero di inserimenti nelle appendici e la complessità delle procedure CITES per la loro attuazione sono notevolmente aumentati. L’Unione dovrebbe assicurarsi che le decisioni adottate alla CoP20 della CITES si concentrino sulle questioni fondamentali affrontate dalla CITES. L’Unione dovrebbe assicurare che le decisioni adottate massimizzino l’efficacia della CITES riducendo al minimo gli oneri amministrativi superflui e adottando soluzioni ai problemi di attuazione, applicazione e monitoraggio che siano pratiche, efficaci sotto il profilo dei costi e fattibili.
7.
Molte decisioni adottate alla CoP20 della CITES saranno attuate dal comitato permanente della CITES, che è il principale organo ausiliario della CoP. La posizione dell’Unione definita per la CoP20 della CITES dovrebbe pertanto guidare anche l’approccio da assumere alla 79
a
e 80
a
riunione del comitato permanente, che si terranno immediatamente prima e dopo la CoP20 della CITES.
B.
Questioni specifiche
8.
In vista della CoP20 della CITES sono state presentate cinquantuno proposte di emendamento delle appendici CITES. Otto di esse sono state presentate dall’Unione che, in quanto proponente principale o co-proponente, dovrebbe quindi sostenerne l’adozione.
9.
La posizione dell’Unione su tutte le proposte di emendamento delle appendici della CITES dovrebbe basarsi sullo stato di conservazione delle specie interessate e sull’impatto effettivo o potenziale del commercio sul loro stato. A tal fine, dovrebbero essere prese in considerazione le evidenze scientifiche più pertinenti e fondate, in linea con la risoluzione Conf. 9.24 sui criteri di emendamento delle appendici I e II della CITES.
10.
Dovrebbe essere dedicata particolare attenzione ai pareri degli Stati dell’areale di distribuzione delle specie interessate dalle proposte. Essi costituiscono, tra l’altro, il principale veicolo per trasmettere i contributi di coloro che vivono a stretto contatto con la fauna selvatica, le cui conoscenze, gestione e azioni in materia di conservazione e uso sostenibile della biodiversità sono importanti per l’efficace attuazione della CITES e per conseguirne gli obiettivi.
11.
L’Unione ritiene che, in linea di massima, dovrebbero essere sostenute le proposte di emendamento della CITES presentate dai comitati «Animali» e «Piante» della CITES e dal comitato permanente. Si dovrebbe anche tenere conto della valutazione delle proposte svolta dal segretariato CITES e da IUCN/TRAFFIC
(
2
)
e, nel caso delle specie marine sfruttate a fini commerciali, di quella a cura dell’ottavo gruppo consultivo di esperti ad hoc della FAO.
12.
Nella decisione (UE) 2025/1314 del Consiglio
(
3
)
, l’Unione sostiene l’inserimento di:
—
Pelophylax epeiroticus, Pelophylax shqipericus, Pelophylax ridibundus e Pelophylax lessonae
(rane acquatiche) nell’appendice II della CITES (appendice II) (con un ritardo di 18 mesi nell’entrata in vigore);
—
Anguilla
spp. (anguille d’acqua dolce) nell’appendice II (con un ritardo di 18 mesi nell’entrata in vigore);
—
Centrophoridae
(centrofori) nell’appendice II;
—
Holothuria lessoni
nell’appendice II;
—
Actinopyga echinites, Actinopyga lecanora, Actinopyga mauritiana, Actinopyga miliaris, Actinopyga palauensis e Actinopyga varians
(oloturie) nell’appendice II; e
—
Commiphora wightii
(bdellio indiano) nell’appendice II.
L’Unione ha inoltre deciso di co-patrocinare – e difenderà – la proposta di Panama di trasferire dall’appendice II all’appendice I della CITES la voce
Carcharhinus longimanus
(squalo alalunga), e la proposta del Brasile di includere nell’appendice II
Galeorhinus galeus
(canesca) e
Mustelus
spp. (palombi).
13.
Per quanto riguarda
Anguilla
spp. (anguille), la posizione dell’Unione dovrebbe consistere nel sostenere l’adozione delle misure più rigorose possibili volte a salvaguardare
Anguilla anguilla
(anguilla europea) e altre specie del genere
Anguilla
da un ulteriore declino dovuto al commercio non sostenibile e al commercio illegale, tenendo conto delle complementarità e delle sinergie tra le diverse misure e decisioni all’esame della conferenza delle parti.
14.
La posizione dell’Unione sulle proposte relative al traffico illegale di specie selvatiche dovrebbe riflettere il suo approccio generale alla prevenzione del traffico illegale di specie selvatiche che consiste nell’affrontarne le cause profonde, rafforzare i quadri giuridici e strategici in materia, fare applicare efficacemente le norme vigenti e favorire partenariati mondiali per contrastare questo fenomeno, come indicato nel piano d’azione riveduto dell’UE contro il traffico illegale di specie selvatiche.
15.
L’Unione dovrebbe incoraggiare le iniziative che contribuiscono ad aumentare le capacità delle autorità competenti, condividendo informazioni e migliori prassi, al fine di attuare meglio la CITES e migliorare la cooperazione tra i paesi di origine, di transito e di destinazione.
16.
L’Unione prende atto che in relazione al commercio internazionale di avorio di elefante e di corni di rinoceronte le parti hanno presentato diverse proposte. L’Unione ritiene che non sussistano le condizioni per autorizzarlo di nuovo ed è sfavorevole alle proposte di riaprirlo in sede di CoP20. Per quanto riguarda i mercati nazionali di avorio di elefante e di corni di rinoceronte, l’Unione dovrebbe continuare a sostenere l’adozione di misure efficaci e proporzionate, nell’ambito di applicazione della CITES, basate sui migliori dati disponibili.
17.
L’Unione rileva che l’ampliamento della CITES per emendare le appendici e includervi altre specie o per emendare lo stato di determinate specie ha notevolmente aumentato il volume e la complessità delle attività nell’ambito della CITES, e di conseguenza l’onere a carico del segretariato, dei comitati e delle parti della CITES. Allo stesso tempo, i finanziamenti non sono aumentati proporzionalmente al carico di lavoro. L’Unione dovrebbe tenere debitamente conto di tali sviluppi nel definire le sue priorità per la CoP20 della CITES e nelle discussioni sul futuro bilancio del segretariato della CITES.
(
1
)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione del piano d’azione dell’Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche [COM(2022) 581].
(
2
)
L’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e TRAFFIC sono organizzazioni specializzate nelle questioni legate al commercio di specie selvatiche e prima di ogni riunione della CoP forniscono una valutazione approfondita delle proposte di emendamento delle appendici CITES.
(
3
)
Decisione (UE) 2025/1314 del Consiglio, del 23 giugno 2025, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica delle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla 20a riunione della conferenza delle parti di tale convenzione (
GU L, 2025/1314, del 30.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1314/oj
).
ALLEGATO 2
Posizione dell’Unione europea in merito ad alcune proposte presentate alla ventesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
(Samarcanda, Uzbekistan, 24 novembre - 5 dicembre 2025)
«+»
posizione favorevole
«—»
posizione contraria
«0»
posizione aperta alla discussione per mancanza di informazioni sufficienti a stabilire una posizione
«(+)»
sostegno subordinato alla disponibilità di informazioni aggiuntive e/o alla presentazione di modifiche della proposta
«(-)»
opposizione da riesaminare se sono forniti ulteriori elementi di prova e/o la proposta è modificata in maniera significativa
1.
DOCUMENTI DI LAVORO
N.
Punto all’ordine del giorno
Proponente
(
1
)
Osservazioni
Posizione
Cerimonia di apertura
Nessun documento
Discorsi di benvenuto
Nessun documento
Questioni amministrative e finanziarie
1.
Elezione
del presidente e del vicepresidente della riunione e dei presidenti dei comitati I e II
Nessun documento
2.
Adozione dell’
ordine del giorno
Doc. 2 della CoP20
Seg.
3.
Adozione del
programma di lavoro
4.
Regolamento interno della conferenza delle parti
Sostenere gli emendamenti della regola 25.6 e il progetto di decisione per proseguire le discussioni sull’approccio per gradi.
+
5.
Comitato «
Credenziali
»
5.1
Istituzione del comitato «Credenziali»
Nessun documento
5.2
Relazione del comitato «Credenziali»
Nessun documento
6.
Ammissione di
osservatori
7.
Amministrazione, finanziamento e bilancio
del segretariato e delle riunioni della CoP
7.1
Amministrazione del segretariato
Seg.
7.2
Relazione del direttore esecutivo dell’UNEP su questioni amministrative e di altra natura
UNEP
7.3
Relazioni finanziarie per il periodo 2023-2025
7.4
Bilancio e programma di lavoro per il 2026-2028
7.5
Organizzazione delle riunioni della CoP
8.
Mandato del sottocomitato «Finanziamento e bilancio»
Doc. 8 della CoP20
SC
9.
Problemi operativi che si profilano per i comitati
Doc. 9 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 18.2 e l’abolizione delle decisioni da 19.1 a 19.3. Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 18.2 e l’abolizione delle decisioni da 19.1 a 19.3. Non dovrebbero essere sostenuti eventuali ulteriori emendamenti della proposta che comportino un impatto significativo sulle risorse del segretariato.
(
+
)
10.
Accesso ai finanziamenti
11.
Progetto sul sostegno finanziario alla partecipazione dei delegati
Doc. 11 della CoP20
Seg. in consultazione con il CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 17.3 (Rev. CoP19) e l’abolizione delle decisioni 18.12 e 19.10.
+
Questioni strategiche
12.
Relazioni e raccomandazioni dei
comitati
12.1
Comitato
permanente
12.1.1
Relazione del presidente
Doc. 12.1.1 della CoP20
SC
Non è richiesta una decisione
12.1.2
Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti
Nessun documento
12.2
Comitato «
Animali
»
12.2.1
Relazione del presidente
Doc. 12.2.1 della CoP20
CA
Prendere atto della relazione e sostenere le raccomandazioni.
+
12.2.2
Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti
Nessun documento
12.3
Comitato «
Piante
»
12.3.1
Relazione del presidente
Doc. 12.3.1 della CoP20
PC
Non è richiesta una decisione
12.3.2
Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti
Nessun documento
13.
Visione strategica
della CITES
Doc. 13 della CoP20
SC
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 16.4 e 18.3 e l’abolizione delle decisioni da 19.11 a 19.13.
Chiedere una proroga della decisione 19.14 per individuare un altro indicatore più significativo. Aggiungere riferimenti coerenti all’accordo sulla diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
(+)
14.
Migliorare l’azione e l’efficienza della convenzione tramite i comitati permanenti
Doc. 14 della CoP20
CP, CA, CPi
Sostenere l’istituzione di un gruppo di lavoro intersessionale per stabilire le priorità nei lavori dei comitati.
+
15.
Ruolo della CITES nel ridurre il rischio di future insorgenze di malattie zoonotiche associate al commercio internazionale di specie selvatiche
15.1
Relazione del comitato permanente
Doc. 15.1 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione ma suggerendo alcune modifiche della decisione 20.BB per alleggerire il lavoro del CA.
(+)
15.2
«One Health» e la CITES: ridurre i rischi per la salute umana e animale associati al commercio delle specie elencate nella CITES
Doc. 15.2 della CoP20
Senegal
Non sostenere il progetto di risoluzione, che esula dal mandato della CITES.
—
16.
Cooperazione
16.1
Cooperazione con accordi ambientali multilaterali e altre organizzazioni internazionali
Doc. 16.1 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 16.4 e dei progetti di decisione. Suggerire però un nuovo considerando che rimandi all’accordo sulla diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
(+)
16.2
Cooperazione con la strategia globale per la conservazione delle piante
Doc. 16.2 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 16.5 e l’abolizione delle decisioni 19.22 e 19.23.
+
16.3
Iniziativa congiunta CITES-CMS per i carnivori africani
Doc. 16.3 della CoP20
CA in consultazione con il CP
Sostenere gli emendamenti delle decisioni rivedute e l’adozione dei progetti di decisione.
+
16.4
Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche
Doc. 16.4 della CoP20
Seg.
Sostenere l’adozione del progetto di decisione 20.AA e l’abolizione delle decisioni 19.26 e 19.27.
+
16.5
Cooperazione con la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici
Doc. 16.5 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni 19.28 e 19.29.
+
17.
Relazione sul commercio mondiale di specie selvatiche
Doc. 17 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione ma suggerendo alcune modifiche minime a fini di chiarezza. Proporre inoltre una nuova decisione che inviti le parti a fornire un riscontro sulla struttura della relazione di sintesi. Sostenere l’abolizione delle decisioni 19.30 e 19.31.
(+)
18.
La CITES e le foreste
Doc. 18 della CoP20
Seg. in consultazione con il CP
Sostenere i progetti di decisione se modificati per subordinare le misure future al riesame della relazione da parte del comitato «Piante».
(+)
19.
Strategia linguistica della convenzione
Doc. 19 della CoP20
CP
Sostenere il modo proposto di procedere e gli emendamenti delle decisioni 19.38 e 19.39.
+
Sviluppo delle capacità
20.
Quadro per lo sviluppo delle capacità
Doc. 20 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti delle decisioni.
+
21.
Programma di assistenza alla conformità
Doc. 21 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni da 19.44 a 19.46.
+
22.
Riesame del commercio rilevante a livello nazionale
Doc. 22 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni 19.47 e 19.48.
+
23.
Programma delle specie arboree della CITES
Doc. 23 della CoP20
Seg.
Sostenere la decisione e l’abolizione delle decisioni 19.49 e 19.50.
+
CITES e le persone
24.
Giornata mondiale ONU delle specie selvatiche
Doc. 24 della CoP20
Seg.
Non è richiesta una decisione
25.
Piano d’azione CITES in materia di genere
Doc. 25 della CoP20
CP
Il riconoscimento dei ruoli legati al genere nella conservazione delle specie selvatiche è importante per l’UE. Sostenere la gestione efficace delle questioni relative al genere. Apertura a esplorare ulteriori alternative per rafforzare l’attuazione della risoluzione Conf. 19.3 sul genere e il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche.
(+)
26.
Rete mondiale CITES dei giovani
Doc. 26 della CoP20
Cina, Costa Rica, Filippine, Ghana, Kuwait, Singapore, Sud Africa, Sudan, Zambia, Zimbabwe
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 17.5.
+
27.
Coinvolgimento dei popoli indigeni e delle comunità locali
Doc. 27 della CoP20
CP
Accogliere con favore gli orientamenti non vincolanti come buona base per proseguire le discussioni, sottolineando che questo coinvolgimento si affronta meglio a livello nazionale. Sostenere le raccomandazioni da b) a d).
Per quanto riguarda la raccomandazione a): nessuna posizione.
0
28.
Progetto di risoluzione sulla creazione di un sottocomitato consultivo del comitato permanente sulle persone che vivono a contatto con le specie di flora e fauna (PLFF, People Living alongside Fauna and Flora species) iscritte nelle appendici della CITES, un fondo volontario associato e le relative procedure
Doc. 28 della CoP20
Zimbabwe
Non sostenere la creazione del sottocomitato proposto.
—
29.
Mezzi di sussistenza
29.1
Relazione del comitato permanente
Doc. 29.1 della CoP20
CP
Sostenere le soppressioni nella risoluzione Conf. 16.6; non sostenere il rimando alle sei strategie; subordinare il sostegno di determinati elementi di alcuni progetti di decisione a emendamenti per renderli conformi al mandato CITES; sostenere l’abolizione delle relative decisioni attuate.
(-)
29.2
Documento dello Zambia
Doc. 29.2 della CoP20
Zambia
Non sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 16.6 e la diffusione degli orientamenti.
—
30.
Integrazione dei diritti umani, dei mezzi di sussistenza e della sicurezza alimentare nell’attuazione della CITES
Doc. 30 della CoP20
Zimbabwe
Non sostenere il progetto di risoluzione, che esula dal mandato della CITES.
—
31.
Riduzione della domanda
per combattere il commercio illegale
Doc. 31 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni da 19.55 a 19.57.
+
Risoluzioni e decisioni esistenti
32.
Riesame di risoluzioni
Doc. 32 della CoP20
Seg.
Sostenere gli emendamenti delle risoluzioni e del progetto di decisione.
+
33.
Riesame di decisioni
Doc. 33 della CoP20
Seg.
Sostenere gli emendamenti della risoluzione, l’abolizione delle decisioni attuate e il mantenimento delle decisioni da 19.71 a 19.73 su palissandri, ebani e legni di rosa del Madagascar e 17.256 sui pappagalli cenerini africani.
(+)
Conformità
34.
Leggi nazionali per l’attuazione della convenzione
Doc. 34 della CoP20
Seg.
Sostenere la raccomandazione a) di adottare i progetti di decisione di cui all’allegato 1, e c) di abolire le decisioni da 19.58 a 19.62. Non sostenere la raccomandazione 38 b) sulla pubblicazione di orientamenti e suggerire un riesame degli orientamenti da parte del comitato permanente.
(+)
35.
Questioni legate alla conformità
35.1
Attuazione dell’articolo XIII e della risoluzione Conf. 14.3 (Rev. CoP19) sulle procedure di conformità alla CITES
Doc. 35.1 della CoP20
Seg.
Sostenere in linea generale le raccomandazioni data la prima valutazione positiva; sono tuttavia necessarie ulteriori analisi.
(+)
35.2
Riesame del processo relativo al piano d’azione nazionale sull’avorio
Doc. 35.2 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 10.10 e il progetto di decisione. Sostenere l’abolizione delle decisioni da 19.68 a 19.70.
+
35.3
Totoaba (
Totoaba macdonaldi
)
Doc. 35.3 della CoP20
Seg.
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate. Suggerire l’aggiunta di una raccomandazione di indagine annuale sulla vaquita da svolgersi mediante osservazione visiva.
(+)
36.
Riesame delle disposizioni della risoluzione Conf. 17.7 (Rev. CoP19),
Esame del commercio di esemplari di animali segnalati come allevati in cattività
Doc. 36 della CoP20
CP
Sostenere la decisione proposta e gli emendamenti della risoluzione Conf. 17.7. Sostenere l’abolizione delle decisioni da 19.63 a 19.65.
+
37.
Possesso di esemplari delle specie iscritte nell’appendice I
Doc. 37 della CoP20
CP
Non sostenere le raccomandazioni a) e b) perché in conflitto con l’articolo VIII della convenzione.
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 8.4 e l’abolizione delle decisioni attuate.
(-)
Commercio illegale e mezzi di contrasto
38.
Riesame della risoluzione Conf. 11.3
(Rev. CoP19),
Conformità e garanzia dell’applicazione
Doc. 38 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 11.13 e l’abolizione della decisione attuata.
+
39.
Questioni relative all’esecuzione
Doc. 39 della CoP20
Seg.
Sostenere in linea generale le raccomandazioni.
(+)
40.
Sostegno alla lotta alla criminalità contro specie selvatiche nell’Africa occidentale e centrale
Doc. 40 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione nella versione modificata dal segretariato e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
41.
Task force della CITES sui grandi felini
Doc. 41 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni 19.92 e 19.93.
+
42.
Attuazione delle raccomandazioni prioritarie emerse dal riesame del programma ETIS
Doc. 42 della CoP20
CP
Sostenere in linea generale il rinnovo delle decisioni da 19.94 a 19.96 e l’adozione del progetto di decisione originario (non la versione modificata dal segretariato). Alcune modifiche potrebbero tuttavia essere necessarie per assicurare un approccio coerente a tutti i documenti relativi a ETIS, tenendo conto nel contempo delle osservazioni del segretariato.
(+)
43.
Classificazione ETIS delle parti
Doc. 43 della CoP20
CP
Sostenere in linea generale l’adozione dei criteri da usare nella fase 1, paragrafo a), delle linee guida relative al processo dei piani d’azione nazionali sull’avorio (NIAP, national ivory action plan). Potrebbe essere tuttavia necessario precisare meglio i criteri e fornire ulteriori chiarimenti, in particolare per garantire il carattere vincolante dei criteri. Inoltre, fare in modo che le informazioni contestuali siano utilizzate anche nell’ambito del processo di classificazione dal momento che non sono incluse nelle raccomandazioni. I criteri di esclusione di cui al punto 13, lettera a), sono obsoleti e dovrebbero essere aggiornati nel modo seguente: «I criteri di esclusione basati sugli ultimi dati ETIS aggiornati e riesaminati dal gruppo consultivo tecnico di MIKE-ETIS dovrebbero essere applicati alle analisi ETIS.»
(+)
44.
Sequestri di avorio
e mercati nazionali dell’avorio
Doc. 44 della CoP20
CP
Sostenere l’abolizione delle decisioni da 19.99 a 19.101.
+
45.
Commercio illegale di
ghepardi
(
Acinonyx jubatus
)
Doc. 45 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
46.
Tartarughe marine
(
Cheloniidae spp. e Dermochelyidae spp.
)
Doc. 46 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 19.5.
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate.
+
47.
Tartarughe di terra e tartarughe di acqua dolce
(
Testudines spp.
)
47.1
Relazione del comitato permanente e del segretariato
Doc. 47.1 della CoP20
Sostenere in linea generale l’adozione dell’emendamento della risoluzione Conf. 11.9 (Rev. CoP18) e l’abolizione delle decisioni da 19.123 a 19.127.
Sostenere in linea generale la versione riveduta e consolidata dei progetti di decisione elaborata dal segretariato nel documento 47.2, nella sezione «Osservazioni del segretariato».
(+)
47.2
Commercio di tartarughe di terra e tartarughe di acqua dolce del Madagascar
Doc. 47.2 della CoP20
UE
Sostenere la versione riveduta e consolidata dei progetti di decisione elaborata dal segretariato nella sezione «Osservazioni del segretariato».
+
Regolamentazione del commercio
48.
Proposta di emendamento della
risoluzione Conf. 12.3
(Rev. CoP19)
Doc. 48 della CoP20
Non sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 12.3. Gli emendamenti creerebbero procedure aggiuntive onerose e intaccherebbero il diritto delle parti di stabilire misure nazionali più severe.
—
49.
Risultanze atte a verificare l’acquisizione legale
Doc. 49 della CoP20
Seg. su richiesta del CP
Non sostenere la raccomandazione 24 c) poiché le linee guida non possono essere sostenute nella loro forma attuale. In particolare, il termine «
founder stock
» (riserva riproduttiva), se ritenuto necessario dalle parti, richiederà una definizione adeguata mediante emendamento della(e) risoluzione(i) pertinente(i) prima di essere incluso nelle linee guida.
Sostenere l’adozione dei progetti di decisione e degli emendamenti degli allegati 1 e 3 della risoluzione Conf. 18.7, come proposto nella raccomandazione 24 a) e b).
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate, come proposto nella raccomandazione 24 d).
(-)
50.
Pareri relativi all’assenza di effetti negativi
Doc. 50 della CoP20
CA, CPi
Sostenere l’adozione dei progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
51.
Pareri relativi all’
assenza di effetti negativi
per esemplari di specie dell’appendice II prelevati da zone non soggette alla giurisdizione nazionale
Doc. 51 della CoP20
CP
Sostenere l’adozione dei progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate. Tuttavia, osservare che non è possibile sostenere il progetto di decisione 20.BB nel doc. 52.
(+)
52.
Introduzione dal mare
Doc. 52 della CoP20
CP
Sostenere l’adozione dei progetti di decisione tranne 20BB (modifiche della risoluzione Conf. 14.6). Per quanto riguarda il progetto di decisione 20BB, opporsi alla riapertura della risoluzione.
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate.
(+)
53.
Materiali per l’
identificazione
di esemplari delle specie elencate nella CITES
Doc. 53 della CoP20
CA, CPi
Sostenere le decisioni e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
54.
Identificazione del legname
e di altri prodotti del legno
Doc. 54 della CoP20
CP
Sostenere le revisioni delle decisioni da 19.146 a 19.148 e il nuovo progetto di decisione 20.AA.
+
55.
Codici di scopo delle operazioni commerciali
Doc. 55 della CoP20
CP
Sostenere il mandato ma non la proposta di definizione del codice «P».
(-)
56.
Sistemi elettronici
e tecnologie dell’informazione e autenticazione e controllo delle licenze
56.1
Relazione del comitato permanente
Doc. 56.1 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate.
Tuttavia, le decisioni devono essere coordinate con gli emendamenti proposti nel doc. 56.2.
Sostenere la proposta del segretariato CITES di modificare il punto 3, lettera d), della risoluzione Conf. 12.3 (REV CoP19) sulle licenze e i certificati aggiungendo un riferimento alle linee guida sull’uso dei codici a barre bidimensionali (2D) nelle licenze e nei certificati CITES.
(+)
56.2
Un modello a hub per lo scambio delle licenze CITES
Doc. 56.2 della CoP20
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svizzera
Sostenere gli emendamenti delle decisioni, ivi comprese le modifiche redazionali proposte dal segretariato CITES. Assicurarsi che la valutazione della fattibilità e delle opzioni che usano un modello di hub tenga conto degli hub regionali che già esistono o esisteranno prima che possa essere operativo l’hub mondiale CITES.
+
57.
Riesame della
risoluzione Conf. 8.13
(Rev. CoP17),
Uso degli impianti di microchip con codice per marcare gli animali vivi negli scambi commerciali
Doc. 57 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione, compresa l’aggiunta «
subject to external resources
» (in funzione delle risorse esterne) proposta dal segretariato.
+
58.
Valutazione e analisi del rischio per i
controlli frontalieri
delle specie elencate nella CITES
Doc. 58 della CoP20
CP
Sostenere l’adozione degli orientamenti; in caso di mancata adozione, sostenere il rinnovo delle decisioni da 19.153 a 19.155 per consentire la finalizzazione.
+
59.
Depositi e scorte
Doc. 59 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti delle risoluzioni.
Non sostenere il progetto di definizione di «scorte» a meno che sia cancellato il riferimento a «
legally stored
» (conservati legalmente) e sia aggiunta la frase «…
held by museums, scientific institutions…
» (detenuti da musei, istituzioni scientifiche). Sostenere solo una parte della modifica della definizione proposta dal segretariato. È accettabile precisare gli obblighi specifici per quanto riguarda le scorte detenute dalle amministrazioni pubbliche. È opportuno non adottare l’aggiunta di «
and where specified in a Resolution or Decision, privately held
[stockpiles]» (e, ove specificato in una risoluzione o decisione, [scorte] detenute privatamente).
(+)
60.
Trasporto
di esemplari vivi
Doc. 60 della CoP20
SC
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate 19.158 e 19.159. In merito al progetto di decisione 20.AA, è mantenuta una posizione aperta.
0
61.
Circolazione rapida
di campioni diagnostici di specie selvatiche e strumenti musicali
Doc. 61 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione ma assicurarsi che la loro attuazione sia subordinata alla disponibilità di risorse. Sostenere l’abolizione della decisione 19.160.
(+)
62.
Esemplari prodotti dalla
biotecnologia
Doc. 62 della CoP20
CP
Sostenere il rinnovo delle decisioni da 19.161 a 19.163.
+
63.
Definizione del termine «
appropriate and acceptable destinations
» (destinazioni accettabili e opportune)
Doc. 63 della CoP20
CP in consultazione con il presidente del CA
Sostenere il rinnovo delle decisioni da 19.164 a 19.166.
+
64.
Smaltimento di esemplari confiscati
64.1
Relazione del
comitato permanente
Doc. 64.1 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 17.8 e il mantenimento delle decisioni e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
64.2
Riesame della
risoluzione Conf. 17.8
(Rev. CoP19)
Doc. 64.2 della CoP20
Kenya
Non sostenere la proposta nella sua forma attuale. Per la terminologia utilizzata e il trasferimento di animali a istituti di ricerca la proposta deve essere esaminata e discussa attentamente, il che è improbabile possa essere fatto alla CoP20.
(-)
64.3
Registro volontario delle strutture di custodia degli esemplari vivi confiscati
Doc. 64.3 della CoP20
Nigeria e Stati Uniti d’America
Non sostenere la proposta poiché ha conseguenze negative per la conservazione delle specie e l’applicazione delle norme.
—
65.
Sistema di etichettatura per il commercio di caviale
Doc. 65 della CoP20
CP
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate.
+
66.
Commercio di madrepore
66.1
Relazione del
comitato permanente
Doc. 66.1 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 11.10 e della risoluzione Conf. 9.6.
Per quanto riguarda la decisione 19.178 il cui destinatario è il CP, suggerire il coinvolgimento del CA.
Suggerire che alla CoP20 si consideri di includere un’unità supplementare di rendicontazione per registrare non solo il numero ma anche le dimensioni dei singoli coralli vivi.
(+)
66.2
Commercio di madrepore prodotte per via agamica
Doc. 66.2 della CoP20
Australia
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 11.10 (Rev. CoP15), comprese le nuove definizioni per i coralli prodotti per via agamica, nati e allevati in cattività.
+
Deroghe e disposizioni speciali in materia di commercio
67.
Riesame delle disposizioni della CITES relative al commercio di esemplari di animali e piante di origine non selvatica
67.1
Relazione del comitato permanente
Doc. 67.1 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
67.2
Considerazioni e raccomandazioni per l’allevamento delle specie acquatiche
Doc. 67.2 della CoP20
Messico, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d’America
Sostenere i progetti di decisione. I lavori su questo punto dovrebbero però non limitarsi alle specie acquatiche.
(+)
68.
Riesame della
risoluzione Conf. 12.10
(Rev. CoP15),
Registrazione delle operazioni di allevamento in cattività a fini commerciali di specie animali iscritte nell’appendice I
Doc. 68 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 12.10, proponendo però alcuni emendamenti a fini di chiarezza e per tenere conto con più esattezza degli esiti delle discussioni in seno al CP e al CA. Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate.
(+)
69.
Linee guida sul termine «
riprodotto artificialmente
»
Doc. 69 della CoP20
CPi
Sostenere l’adozione delle decisioni e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
70.
Uso dei certificati fitosanitari
come certificati di propagazione artificiale
Doc. 70 della CoP20
Presidente del CP in consultazione con il presidente del CPi e il Seg.
Non sostenere poiché le informazioni sono aggiornate e non vi è alcuna giustificazione per un ulteriore esame della questione.
—
Conservazione e commercio delle specie
71.
Valutazione delle specie elencate nell’appendice I
Doc. 71 della CoP20
CA, CPi
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate.
+
72.
Individuare le informazioni sulle specie a rischio di estinzione interessate dal commercio internazionale
Doc. 72 della CoP20
CP
Sostenere le decisioni e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
73.
Commercio di specie endemiche
Doc. 73 della CoP20
Brasile ed Ecuador
Non sostenere i progetti di decisione 20.AA, 20.BB e 20.CC proposti dai proponenti. Se vi è un sostegno generale tra le parti per lo studio, potrebbero essere sostenuti i progetti di decisione 20.BB e 20.CC, quali riformulati dal segretariato (rinumerati rispettivamente 20.AA e 20.BB), purché siano ulteriormente modificati. In particolare, le modifiche dovrebbero concentrarsi su quanto segue: limitare la portata dello studio all’impatto effettivo del commercio di specie endemiche; assicurare che lo studio esamini sia il lato della domanda sia quello dell’offerta, comprese le pratiche in vigore nei paesi di origine.
Inoltre, andrebbero evitate duplicazioni con altri processi, in particolare per quanto riguarda le risultanze atte a verificare l’acquisizione legale (come nel documento 49).
(-)
Fauna
74.
Avvoltoi dell’Africa occidentale
(
Accipitridae spp.
)
Doc. 74 della CoP20
CP
Sostenere le decisioni rivedute.
+
75.
Conservazione degli anfibi
(
Amphibia spp.
)
Doc. 75 della CoP20
CA in consultazione con il presidente del CP
Sostenere le decisioni, eventualmente escludendo la decisione 20.BB (b) (elaborazione della tabella dei fattori di conversione) perché non indispensabile.
(+)
76.
Elefanti
(
Elephantidae spp
.)
76.1
Attuazione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. CoP19) sul
Commercio di esemplari di elefanti
Doc. 76.1 della CoP20
CP
Sostenere in linea generale la maggior parte delle raccomandazioni contenute nel documento. Assicurarsi tuttavia che vi figuri un invito a garantire un finanziamento coerente di ETIS non sopprimendo la raccomandazione 19.36 e includendo la sostenibilità finanziaria e operativa di ETIS e MIKE come previsto nella risoluzione 10.10.
(+)
76.2
Aspetti di attuazione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. CoP19) sulla chiusura dei
mercati nazionali dell’avorio
Doc. 76.2 della CoP20
Burkina Faso, Etiopia, Niger e Senegal
Non sostenere le raccomandazioni. Esistono già procedure adeguate per individuare le parti interessate dal commercio illegale dell’avorio.
Inoltre, il progetto di decisione riveduto 18.118 proposto non è necessario poiché i dati ETIS sono disponibili online e le parti hanno già accesso agli aggregati.
Peraltro, le decisioni indirizzate alle parti paiono tenere conto solo delle parti che hanno risposto alla notifica pertinente. Posizione da considerare alla luce dei documenti di lavoro 44 e 76.1.
—
76.3
Depositi e scorte di avorio
Doc. 76.3 della CoP20
Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Niger, Nigeria e Senegal
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 10.10 per garantire la coerenza con le decisioni da adottare al punto 76.1 dell’ordine del giorno.
Abolire le decisioni da 18.184 a 18.185 e la decisione 19.156 poiché occorre tenere in considerazione il carico di lavoro del segretariato e tenere conto dei processi esistenti per la relazione annuale sul commercio illegale, degli orientamenti sulla relazione annuale sul commercio illegale e dell’ETIS.
(-)
76.4
Relazione sul monitoraggio dell’abbattimento illegale di elefanti (
Monitoring the Illegal Killing of Elephants
,
MIKE
)
Doc. 76.4 della CoP20
Seg.
Non è richiesta una decisione
76.5
Relazione sul sistema di informazione sul commercio di elefanti (
Elephant Trade Information System
,
ETIS
)
Doc. 76.5 della CoP20
Sostenere le raccomandazioni. Assicurarsi tuttavia di includere la prosecuzione dell’analisi della rete ETIS. Sopprimere 20.AA in quanto lo scambio tra la relazione annuale sul commercio illegale e l’ETIS è già trattato.
(+)
76.6
Esito dell’
incontro
tenutosi nell’ambito del
dialogo sull’elefante africano
Doc. 76.6 della CoP20
SC
Sostenere l’abolizione delle decisioni 19.167 e 19.168 e accogliere favorevolmente l’esito dell’incontro di dialogo.
Sostenere le decisioni che sono state concordate dalla maggioranza degli Stati dell’areale. Garantire che le decisioni ai punti 44, 76.6 e 76.7 dell’ordine del giorno siano allineate.
(+)
76.7
Finanziamento sostenibile
della conservazione e della gestione dell’elefante africano
Doc. 76.7 della CoP20
Zimbabwe
Sostenere la proposta se la maggioranza degli Stati dell’areale la sostiene. Assicurarsi che la posizione sia in linea con quella del punto 76.6 dell’ordine del giorno.
(+)
77.
Grandi felini asiatici
(
Felidae spp.
)
77.1
Attuazione della risoluzione Conf. 12.5
(Rev. CoP19)
Conservazione e commercio di tigri e altri grandi felini asiatici iscritti nell’appendice I
Doc. 77.1 della CoP20
Seg.
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate o integrate nel documento finale della task force della CITES sui grandi felini e nella risoluzione Conf. 12.5 (Rev. CoP 19).
+
77.2
Grandi felini asiatici in
cattività
Doc. 77 della CoP20 2
CP
Sostenere in linea generale i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate. Opporsi alla proposta del segretariato CITES di abolire la decisione 14.69.
Proporre emendamenti della decisione 20.AA al fine di non escludere ex ante le operazioni di allevamento più piccole, aggiungere il termine «
programmes
» (programmi) per precisare meglio le attività di allevamento a fini di conservazione nella decisione 20.AA, lettera a), e includere un riferimento alla «distruzione delle carcasse» alla fine della decisione 20.AA, lettera f). Suggerire l’aggiunta di un riferimento alla nuova proposta di decisione sul commercio illegale di grandi felini (20.AA nel doc. 41 della CoP20) per attuare integralmente il documento finale della task force CITES per i grandi felini.
(+)
78.
Scimmie antropomorfe (
Hominidae spp.
)
78.1
Relazione del
comitato permanente
Doc. 78.1 della CoP20
CP
Non è richiesta una decisione
78.2
Conservazione e
commercio delle scimmie antropomorfe
Doc. 78.2 della CoP20
Uganda
Sostenere le decisioni.
+
79.
Pangolini
(
Manis spp.
)
79.1
Attuazione della risoluzione Conf. 17.10 (Rev. CoP19)
Conservation of and trade in pangolins (Conservazione e commercio di pangolini)
Doc. 79.1 della CoP20
Sostenere le raccomandazioni a) e c), ma valutare l’opportunità di migliorare la formulazione del testo dei progetti di decisione nella raccomandazione b), e la necessità di elaborare raccomandazioni temporalmente definite e misurabili indirizzate a parti specifiche, ad esempio nell’ambito di un gruppo di lavoro della sessione.
(+)
79.2
Relazione sulle decisioni 18.238, 18.239 e da 19.200 a 19.204
Doc. 79.2 della CoP20
CP in consultazione con il presidente del CA e il Seg.
Sostenere l’adozione delle decisioni e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
80.
Leoni africani
(
Panthera leo
)
Doc. 80 della CoP20
CP in consultazione con il presidente del CA
Sostenere le decisioni rivedute; proporre tuttavia emendamenti delle decisioni pertinenti per affrontare la questione dei dati obsoleti sulla popolazione o delle lacune nei dati in materia.
(+)
81.
Giaguari
(
Panthera onca
)
Doc. 81 della CoP20
Sostenere il documento con emendamenti minori.
(+)
82.
Orientamenti sui
pareri relativi all’assenza di effetti negativi per il commercio
di trofei di caccia
di leopardi
(
Panthera pardus
)
Doc. 82 della CoP20
CA
Sostenere le decisioni rivedute; sono tuttavia necessarie ulteriori valutazioni. Proporre testo aggiuntivo per sostenere la condivisione delle informazioni con i paesi importatori.
(+)
83.
Gestione della conservazione e
commercio degli uccelli canori
(
Passeriformes spp.
)
Doc. 83 della CoP20
CP in consultazione con il presidente del CA
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate. Suggerire nuove decisioni per garantire un seguito agli esiti del seminario.
(+)
84.
Rinoceronti
(
Rhinocerotidae spp.
)
Doc. 84 della CoP20
Sostenere le raccomandazioni intese a mantenere la decisione 18.116. Sostenere l’adozione dei progetti di decisione sui rinoceronti. Sostenere l’abolizione delle decisioni da 19.115 a 19.122.
+
85.
Saiga
(
Saiga spp.
)
85.1
Relazione del
segretariato
Doc. 85.1 della CoP20
Seg.
Sostenere le decisioni. Suggerire l’aggiunta di una richiesta agli Stati dell’areale e alle parti importatrici di fornire informazioni sul numero e volume delle scorte e sulla provenienza degli esemplari di saiga presenti nelle scorte.
In funzione dell’adozione della proposta di inserimento 3, suggerire ulteriori decisioni per consentire la valutazione dell’impatto del commercio sulle popolazioni di saiga e delle misure di controllo in vigore.
(+)
85.2
Documenti del Kazakhstan e della Federazione russa
Doc. 85.2 della CoP20
Kazakhstan e Federazione russa
Sostenere il documento chiedendo tuttavia al segretariato di chiarire se la proposta comporterebbe un carico di lavoro supplementare per il segretariato stesso.
(+)
Specie acquatiche
86.
Specie acquatiche
elencate nelle appendici della CITES
Doc. 86 della CoP20
CP
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate.
+
87.
Anguille
(
Anguilla spp.
)
Doc. 87 della CoP20
CP
Sostenere il testo della risoluzione, ricercando nel contempo opzioni per rafforzarla ulteriormente, in particolare per quanto riguarda le misure di esecuzione. Tuttavia non è possibile sostenere la decisione 20DD, lettera b) «
explore options to facilitate discerning between European eels raised in aquaculture and wild European eels in CITES trade data
» (vagliare opzioni per facilitare la distinzione tra anguille europee allevate in acquacoltura e anguille europee selvatiche nei dati sul commercio della CITES).
(+)
88.
Squali e razze
(
Elasmobranchii spp.
)
88.1
Relazione del
comitato permanente
Doc. 88.1 della CoP20
CP
Sostenere le decisioni e gli emendamenti della risoluzione Conf. 18.7.
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate.
+
88.2
Progetti di decisione sul commercio, sulla conservazione e sulla gestione degli
elasmobranchi di profondità
Doc. 89.2 della CoP20
UE, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Documento presentato dall’UE
+
89.
Cavallucci marini
(Hippocampus spp.
)
Doc. 89 della CoP20
CP in consultazione con il presidente del CA
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate. È tuttavia necessaria un’ulteriore valutazione una volta disponibile il calcolo dei costi.
(+)
90.
Conservazione e commercio di
oloturie
(
Holothuridae e Stichopodidae
)
Doc. 90 della CoP20
Stati Uniti d’America
Sostenere i progetti di decisione.
+
91.
Strombo gigante
(
Strombus gigas
)
Doc. 91 della CoP20
CA in consultazione con il presidente del CP
Sostenere il rinnovo delle decisioni.
+
92.
Pesci marini ornamentali
Doc. 92 della CoP20
CA
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
Flora
93.
Taxa da cui si ricava il legno di agar
(
Aquilaria spp. e Gyrinops spp.
)
Doc. 93 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 16.10 e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
94.
Boswellia
(
Boswellia spp.
)
Doc. 94 della CoP20
CPi
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate.
Non sostenere gli emendamenti raggruppati dei progetti di decisione 20.WW e 20.XX intesi a indirizzare il progetto di decisione a una riunione dei soli Stati dell’areale della
Boswellia spp
..
Nella loro forma attuale, senza gli emendamenti del segretariato, i progetti di decisione sono il risultato di un consenso articolato e dettagliato scaturito dalle discussioni in seno al gruppo di lavoro sulla boswellia e in seno alla plenaria del comitato «Piante», che non ha limitato la riunione ai soli Stati dell’areale.
(+)
95.
Specie arboree del palissandro
[
Leguminosae
(
Fabaceae
)]
Doc. 95 della CoP20
CPi in consultazione con il presidente del CP
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
96.
Prodotti contenenti esemplari di orchidee iscritte nell’appendice II
(
Orchidaceae spp.
)
Doc. 96 della CoP20
CP
Proporre l’abolizione dei progetti di decisione 20.BB, lettere a) e b), 20.CC, lettera a), e 20.DD, lettera a). Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate.
(
+
)
97.
Pernambuco
(
Paubrasilia echinata)
Doc. 97 della CoP20
Seg. in consultazione con il presidente del CP
Sostenere l’adozione delle decisioni e l’abolizione delle decisioni attuate. Potrebbe essere necessario adattare il testo in funzione della decisione della CoP sulla proposta di inserimento 46.
(+)
98.
Specie arboree africane
Doc. 98 della CoP20
CPi
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate.
+
99.
Specie arboree del Neotropico
Doc. 99 della CoP20
CPi
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate.
+
100.
Commercio di
specie di piante medicinali e aromatiche
Doc. 100 della CoP20
CP
Sostenere le decisioni e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
Funghi
101.
Chiarire l’attuazione della decisione presa dalla CoP12 di applicare la convenzione ai funghi
(
correzione dei riferimenti incrociati nei progetti di decisione
)
Doc. 101 (Rev. 1) della CoP20
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Sostenere l’adozione delle decisioni.
+
Appendici della convenzione
102.
Considerare il
criterio di somiglianza
di cui all’allegato 2B A della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. CoP17)
Criteria for amendment of Appendices I and II
(criteri per l’emendamento delle appendici I e II)
Doc. 102 della CoP20
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Non sostenere le decisioni proposte nel documento. Solo se una netta maggioranza delle parti sostiene la proposta, suggerire invece che la questione sia discussa dal CA e dal CPi, anziché avviare un processo per elaborare linee guida.
—
Annotazioni
103.
Annotazioni
Doc. 103 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 10.13, sezione «Interpretazione» delle appendici. Sostenere la decisione e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
104.
Annotazione #15
Doc. 104 della CoP20
A3: comunicare l’impatto delle esenzioni CITES per Dalbergia e Guibourtia
Seg. in consultazione con il vicepresidente del CP
Non sostenere le raccomandazioni a) e b). Sostenere le raccomandazioni c) e d).
L’annotazione è già in fase di attuazione, si dimostra efficace e le esenzioni hanno un basso impatto sulla conservazione.
—
105.
Implicazioni del trasferimento di una specie da un’appendice all’altra
105.1.
Relazione del segretariato su richiesta del comitato permanente
Doc. 105.1 della CoP20
Seg. su richiesta del CP
Sostenere la raccomandazione di cui al punto 11, lettera a), con un’aggiunta al «DRAFT GUIDANCE»(progetto di orientamenti), di cui all’allegato 2, nel punto 15, lettera b).i), concernente i documenti che possono fungere da prova dell’esportazione.
Sostenere la decisione 20.AA di cui all’allegato 1 con alcuni emendamenti.
Sostenere l’abolizione della decisione 18.151 (rev CoP19).
(+)
105.2.
Favorire il commercio legale e l’uso sostenibile durante i periodi di transizione
Doc. 105.2 della CoP20
Stati Uniti d’America
Non sostenere gli emendamenti della risoluzione 12.3 in quanto le licenze precedenti alla convenzione non possono essere rilasciate prima che una specie sia inserita nell’elenco e le licenze o i certificati retrospettivi non possono essere rilasciati prima che una specie sia inserita nell’elenco.
Sostenere gli emendamenti della risoluzione 13.6, pur rilevando che il concetto di «excessive acquisition» (acquisizione eccessiva) non è definito e che tale limitazione potrebbe non essere in linea con le legislazioni nazionali.
(-)
106.
Sistema di informazione per il commercio di esemplari di specie arboree elencate nella CITES
Doc. 106 della CoP20
CP
Sostenere l’abolizione delle relative decisioni attuate.
+
107.
Meccanismo informale di esame delle annotazioni proposte ed esistenti
Doc. 107 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione e l’abolizione delle decisioni attuate.
+
108.
Esemplari di orchidee esenti ai sensi dell’annotazione #4, lettera g)
Doc. 108 della CoP20
CP
Sostenere i progetti di decisione, insistendo su un’etichettatura chiara.
+
109.
Annotazione per Aloe ferox
Doc. 109 della CoP20
CPi
Sostenere l’abolizione delle decisioni attuate.
+
Questioni sulla nomenclatura
110.
Nomenclatura normalizzata
Doc. 110 della CoP20
CA, CPi
Sostenere in linea generale, con alcune modifiche necessarie per le bulbifere e per l’allineamento con altre decisioni adottate dalla CoP.
(+)
111.
Nomenclatura delle specie inserite nell’appendice III
Doc. 111 della CoP20
CP
Sostenere gli emendamenti delle risoluzioni e l’abolizione delle decisioni.
Aggiungere la richiesta esplicita che il segretariato informi le parti interessate dalle modifiche.
(+)
112.
Inserimento dei taxa superiori nelle appendici
Doc. 112 della CoP20
Seg.
Sostenere gli emendamenti della risoluzione Conf. 12.11 e l’abolizione delle decisioni pertinenti attuate.
+
113.
Tassonomia e nomenclatura degli elefanti africani
(
Loxodonta spp.
)
Doc. 113 della CoP20
Seg. su richiesta del CP
Sostenere le decisioni proposte nella raccomandazione b) e gli emendamenti della risoluzione Conf. 10.10 e l’abolizione delle decisioni attuate.
Per quanto concerne la raccomandazione a), sono necessarie maggiori informazioni; è opportuno sentire il parere degli Stati dell’areale.
(+)
Proposte di emendamento delle appendici
114.
Proposte di emendamento delle appendici I e II
114.1
Valutazione a cura del segretariato delle proposte di emendamento delle appendici I e II
114.2
Osservazioni delle parti
114.3
Osservazioni emerse dalla consultazione obbligatoria
2.
PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ELENCHI
N.
Taxon/Dettagli
Proposta
Proponente
Osservazioni
Posizione
FAUNA - MAMMALIA
1.
Damaliscus pygargus pygargus
(Bontebok)
II – 0
Eliminare dall’appendice II
Sud Africa
Sostenere la proposta di eliminare
Damaliscus pygargus pigargus
dalle appendici CITES in quanto la specie non soddisfa più i criteri per l’appendice II. Prendere atto tuttavia del persistere di minacce nazionali per la specie derivanti dall’ibridazione e dalla perdita e frammentazione degli habitat e incoraggiare il Sud Africa a continuare a rafforzare le misure pertinenti, compresa l’elaborazione di un piano di gestione della metapopolazione.
+
2.
Gazella dorcas
(Gazzella dorcade)
0 - II
Inserire nell’appendice II
Benin, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Tunisia
Sostenere la proposta, se la proposta è sostenuta anche da Stati dell’areale non proponenti.
(+)
3.
Saiga tatarica
(Saiga, Antilope saiga, Saiga della steppa)
Modificare l’annotazione aggiungendo il testo «tranne per gli esemplari della popolazione di Saiga tatarica del Kazakhstan»
Kazakhstan
Riconoscere il successo in termini di conservazione e la crescita significativa della popolazione in KZ e concordare, in linea di principio, che sia poco probabile che un commercio ben regolamentato risulti dannoso per la popolazione. Sono tuttavia necessarie ulteriori salvaguardie per garantire che il commercio di corni sia sostenibile e ben gestito e non porti al riciclaggio di esemplari acquisiti illegalmente da altre popolazioni. La proposta può pertanto essere sostenuta solo se limitata a una vendita unica di corni che fanno già parte di una scorta e sono correttamente contrassegnati come originari del Kazakhstan, fatta salva la verifica preventiva da parte del segretariato, in consultazione con il comitato permanente, che in Kazakhstan esistano meccanismi di controllo adeguati, con l’opzione di porre fine al commercio in caso di inadempienza o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio sulle popolazioni selvatiche. Anche i paesi importatori dovrebbero predisporre meccanismi di controllo adeguati. Aggiungere obblighi di comunicazione mediante ulteriori decisioni nel documento WD 85.1 per valutare gli impatti commerciali sulle popolazioni selvatiche, compreso l’impatto sulle popolazioni più piccole in altri Stati dell’areale anche di
Saiga borealis
, e per valutare la sufficiente solidità dei meccanismi di controllo in Kazakhstan e nei principali paesi consumatori nel prevenire il riciclaggio ed evitare lacune ai fini del commercio illegale.
(-)
4.
Giraffa camelopardalis
(Giraffa)
Eliminare dall’appendice II le popolazioni di Angola, Botswana, Eswatini, Malawi, Mozambico, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe
Namibia, Sud Africa, Repubblica unita della Tanzania, Zimbabwe
Le popolazioni negli Stati dell’areale pertinenti per la proposta mostrano una tendenza positiva e non le si considera minacciate dal commercio. Sono tuttavia necessarie ulteriori informazioni e analisi, in particolare riguardo all’impatto che la proposta può produrre sulla capacità di far rispettare, per le altre popolazioni, le prescrizioni derivanti dall’iscrizione nell’elenco. Inoltre, occorre tenere conto delle recenti modifiche nella tassonomia del genere.
0
5.
Okapia johnstoni
(Okapi)
0 - I
Inserire nell’appendice I
Repubblica democratica del Congo
I criteri biologici sono soddisfatti. Al proponente dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni sulla portata del commercio internazionale.
(+)
6.
Hyaena hyaena
(Iena striata)
0 - I
Inserire nell’appendice I
Israele, Tagikistan
La proposta non dimostra che la specie soddisfa i criteri per figurare nell’appendice I.
—
7.
Arctocephalus townsendi
(Arctocefalo della Guadalupa)
I - II
Trasferimento dall’appendice I all’appendice II
Messico, Stati Uniti d’America
La proposta non dimostra che la specie non soddisfa più i criteri dell’appendice I.
+
8.
Monachus tropicalis
(Foca monaca dei Caraibi)
I – 0
Eliminare dall’appendice I
Messico, Stati Uniti d’America
La proposta dimostra che la specie non soddisfa più i criteri per figurare negli elenchi CITES. La specie è estinta.
+
9.
Ceratotherium simum simum
(Rinoceronte bianco del sud)
Modificare come segue l’annotazione della popolazione di
Ceratotherium simum
della Namibia che figura nell’appendice II: Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di:
a)
animali vivi solo per la conservazione
in situ
;
b)
trofei di caccia; e
c)
scorte di corno di rinoceronte originarie dello Stato e di proprietà del governo o di privati (esclusi i corni di rinoceronte confiscati e quelli di origine sconosciuta); alle seguenti condizioni:
i)
solo le scorte registrate presso il governo;
ii)
solo i corni con certificato RHODIS;
iii)
solo con partner commerciali che, dopo verifica a cura del segretariato in consultazione con il comitato permanente, hanno dimostrato di avere una legislazione nazionale adeguata e controlli sufficienti sul commercio interno; e
iv)
non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate.
Tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie iscritte nell’appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
Namibia
La proposta non deve essere sostenuta a meno che non se ne riduca notevolmente l’ambito di applicazione, in particolare escludendo il commercio di corno di rinoceronte, e non si aggiungano ulteriori salvaguardie per il commercio di animali vivi. Il sostegno è subordinato alla reintroduzione della frase «Live animals for in-situ conservation only, and only within the species natural and historical range of
Ceratotherium simum
in Africa» (animali vivi solo per la conservazione in situ e solo nell’ambito naturale e storico del
Ceratotherium simum
in Africa).
(-)
10.
Diceros bicornis
(Rinoceronte nero)
Trasferimento della popolazione di
Diceros bicornis bicornis
della Namibia dall’appendice I all’appendice II con l’annotazione seguente:
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di corni di rinoceronte registrati, interi o loro parti, alle seguenti condizioni:
i)
solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (esclusi i corni di rinoceronte confiscati e quelli di origine sconosciuta);
ii)
solo i corni con certificato RHODIS;
iii)
solo con partner commerciali che, dopo verifica a cura del segretariato in consultazione con il comitato permanente, hanno dimostrato di avere una legislazione nazionale adeguata e controlli sufficienti sul commercio interno;
iv)
non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; e
v)
i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione dei rinoceronti e ai programmi comunitari di sviluppo nella loro area di distribuzione o in quelle adiacenti.
Tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie iscritte nell’appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
Namibia
Non sostenere la proposta perché comporterebbe l’apertura del commercio internazionale di corno di rinoceronte.
—
11.
Choloepus didactylus
Choloepus hoffmanni
(Bradipo didattilo)
0 - II
Inserire nell’appendice II
Brasile, Costa Rica, Panama
I criteri di inserimento nell’elenco non sembrano essere soddisfatti. Chiedere informazioni supplementari in merito alle misure di protezione nazionali e alla portata del commercio internazionale di
Choloepus hoffmanni
, nonché al suo impatto sulle popolazioni selvatiche. Se ulteriori informazioni giustificano l’inserimento di
Choloepus hoffmanni
nell’appendice II,
Choloepus didactylus
dovrebbe essere inserito conformemente all’allegato 2b della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. CoP17).
0
12.
Cercocebus chrysogaster
(Cercocebo dal ventre dorato)
II - I
Trasferimento dall’appendice II all’appendice I
Repubblica democratica del Congo
La proposta dimostra che la specie soddisfa i criteri dell’appendice I.
+
13.
Loxodonta africana
(Elefante africano, Elefante africano di savana)
Permettere alla Namibia di commerciare in scorte registrate di avorio grezzo (zanne intere e loro parti) originarie del paese e di proprietà del governo namibiano, a fini commerciali con partner commerciali che, dopo verifica a cura del segretariato CITES, hanno dimostrato di avere una legislazione nazionale adeguata e controlli sufficienti sul commercio interno. In tal modo si garantisce che l’avorio importato dalla Namibia non sia riesportato e sia gestito nel rispetto di quanto stabilito dalla risoluzione Conf. 10.10 riguardo alla lavorazione e al commercio interni.
Consentire inoltre alla Namibia di ottenere per i suoi elefanti l’iscrizione a pieno titolo nell’appendice II che, in conformità dell’articolo IV della convenzione, autorizza il commercio legale e regolato dei prodotti derivati dagli elefanti di questo paese, compreso l’avorio.
Namibia
Non sostenere la proposta perché comporterebbe l’apertura del commercio internazionale di avorio.
—
14.
Loxodonta africana
(Elefante africano, Elefante africano di savana)
Modificare l’annotazione A10 riguardante le popolazioni di elefanti del Botswana, della Namibia, del Sud Africa e dello Zimbabwe per armonizzare le condizioni degli scambi di elefanti africani vivi (il testo cancellato è
barrato
e il testo inserito è
sottolineato
).
Al fine esclusivo di permettere:
a)
il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale;
b)
il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili
secondo la definizione della risoluzione Conf. 11.20 (Rev. CoP18) per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sud Africa
;
c)
il commercio di pelli;
d)
il commercio di pelame;
e)
il commercio di oggetti in pelle
a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sud Africa e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe
;
f)
il commercio
a scopo non commerciale
di «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti
a scopo non commerciale
per la Namibia e di sculture in avorio
a scopo non commerciale
per lo Zimbabwe;
g)
il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, zanne intere e parti d’avorio), alle seguenti condizioni:
i)
solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l’avorio confiscato e l’avorio di origine sconosciuta);
ii)
solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l’esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l’avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP18) relativamente alla lavorazione e al commercio interno;
iii)
non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo;
iv)
avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP 12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica);
v)
oltre ai quantitativi concordati alla CoP 12, l’avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all’avorio di cui al precedente punto g) iv), un’unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato;
vi)
i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell’areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e
vii)
la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire solo dopoché il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; e
h)
per il periodo compreso tra la CoP 14 e lo scadere del nono anno dalla data di vendita unica dell’avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell’appendice II. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 16.55 e 14.78 (Rev. CoP16).
Su proposta del segretariato, i
Il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti.
Tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie iscritte nell’appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
Botswana, Camerun, Costa d’Avorio, Namibia, Zimbabwe
La proposta scaturisce dall’incontro, tenutosi dal 23 al 26 settembre 2024 in Botswana, nell’ambito del dialogo CITES sugli Stati dell’areale dell’elefante africano. Sostenere la proposta se sostenuta dalla maggioranza degli Stati africani dell’areale.
(+)
FAUNA – AVES
15.
Bycanistes spp.
Ceratogymna spp.
0 - II
Inserire nell’appendice II
Camerun, Congo, Gabon, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo
La specie soddisfa i criteri d’inserimento nell’appendice II.
+
16.
Gyps africanus
(Grifone africano)
Gyps rueppelli
(Grifone di Rüppell)
II - I
Trasferimento dall’appendice II all’appendice I
Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Ciad, Congo, Gambia, Guinea, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo
La specie soddisfa i criteri d’inserimento nell’appendice I.
+
17.
Falco peregrinus
(Falco pellegrino)
I - II
Trasferimento dall’appendice I all’appendice II
Canada, Stati Uniti d’America
Sebbene si osservi una tendenza all’aumento della popolazione e il commercio continuerà probabilmente a vertere perlopiù su esemplari allevati in cattività, la retrocessione nell’appendice II potrebbe far aumentare la domanda di uccelli catturati in natura e quindi minacciare le popolazioni selvatiche. La proposta potrebbe eventualmente essere appoggiata se fosse accompagnata da una quota di zero esportazioni degli esemplari catturati in natura.
(-)
18.
Sporophila angolensis
Sporophila atrirostris
Sporophila crassirostris
Sporophila funerea
Sporophila maximiliani
Sporophila nuttingi
(Beccasemi beccogrosso, Beccasemi becconero)
Inserire Sporophila maximiliani nell’appendice I e Sporophila angolensis, Sporophila atrirostris, Sporophila crassirostris, Sporophila funerea e Sporophila nuttingi nell’appendice II
Brasile
Le specie soddisfano i criteri di inserimento nelle appendici I e II, come proposto.
+
FAUNA — REPTILIA
19.
Caribicus warreni
0 - I
Inserire nell’appendice I
Repubblica dominicana
Proporre l’inserimento nell’appendice II con quota zero e invitare la Repubblica dominicana a inserire il
Caribicus anelpistus
e il
Caribicus darlingtoni
nell’appendice III.
(+)
20.
Phyllurus amnicola
III — II
Inserire nell’appendice II
Australia
Sostenere la proposta in quanto pare soddisfare i criteri di inserimento. Il commercio internazionale consiste principalmente di esemplari allevati in cattività.
+
21.
Phyllurus caudiannuatus
III - II
Inserire nell’appendice II
Australia
Il commercio della specie è considerato estremamente raro.
0
22.
Amblyrhynchus spp.
(Iguana marina)
II - I
Trasferimento dall’appendice II all’appendice I
Ecuador
Non sostenere dato che i criteri di inserimento nell’elenco non sembrano essere soddisfatti.
0
23.
Conolophus spp.
(Iguana terrestre delle Galápagos, Iguana terrestre comune)
II - I
Trasferimento dall’appendice II all’appendice I
Ecuador
Sostenere la proposta sulla base dell’approccio precauzionale e dell’indicazione della domanda internazionale di tale specie.
(+)
24.
Bitis harenna
(Vipera dell’Etiopia)
Bitis parviocula
(Vipera delle montagne di Bale)
0 - I
Inserire nell’appendice I
Etiopia
Sostenere in quanto i criteri biologici sembrano essere soddisfatti per entrambe le specie. È risaputo che
Bitis parviocula
sia in commercio, ma non vi sono prove certe del commercio di
Bitis harenna
.
(+)
25.
Crotalus spp.
Sistrurus spp.
0 - II
Inserire nell’appendice II
Bolivia (Stato plurinazionale di), Messico
Non sostenere la proposta in quanto non è chiaro se i criteri di inserimento nell’elenco siano soddisfatti per
Crotalus ravus
e
Crotalus lepidus
. L’inserimento nell’appendice III potrebbe essere un consono primo passo per capire i flussi commerciali di serpenti a sonagli.
—
26.
Kinixys homeana
(Testuggine di Home)
II - I
Trasferimento dall’appendice II all’appendice I
Camerun, Guinea, Nigeria, Togo
Sostenere in quanto la specie pare soddisfare i criteri di inserimento nell’appendice I.
+
FAUNA - AMPHIBIA
27.
Pelophylax epeiroticus
Pelophylax lessonae
Pelophylax ridibundus
Pelophylax shqipericus
0 - II
Inserire nell’appendice II (l’inserimento nell’appendice II prenderebbe effetto 18 mesi dopo l’adozione, vale a dire il 5 giugno 2027)
Unione europea, Israele, Macedonia del Nord
Proposta dell’UE (posizione stabilita con decisione (UE) 2025/1314 del Consiglio del 23 giugno 2025)
FAUNA – ELASMOBRANCHII (Squali)
28.
Carcharhinus longimanus
(Squalo alalunga)
II - I
Trasferimento dall’appendice II all’appendice I
Argentina, Bahamas, Brasile, Comore, Repubblica dominicana, Ecuador, Unione europea, Figi, Gabon, Honduras, Libano, Oman, Panama, Samoa, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Sudan, Togo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Proposta congiunta sottoscritta anche dall’UE (posizione stabilita con decisione (UE) 2025/1314 del Consiglio del 23 giugno 2025)
29.
Galeorhinus galeus
(Canesca, Cagnesca, Squalo galeo)
Mustelus spp.
0 - II
Inserire nell’appendice II
Brasile, Ecuador, Unione europea, Panama, Senegal
Proposta congiunta sottoscritta anche dall’UE (posizione stabilita con decisione (UE) 2025/1314 del Consiglio del 23 giugno 2025)
30.
Mobulidae spp.
II - I
Trasferimento dall’appendice II all’appendice I
Bahamas, Belize, Brasile, Comore, Repubblica dominicana, Ecuador, Figi, Gabon, Giamaica, Maldive, Panama, Samoa, Senegal, Seychelles, Sudan, Togo
Sostenere in quanto la specie pare soddisfare i criteri di inserimento nell’appendice I.
+
31.
Rhincodon typus
(Squalo balena)
II - I
Trasferimento dall’appendice II all’appendice I
Argentina, Bahamas, Bangladesh, Belize, Comore, Repubblica dominicana, Ecuador, Figi, Gabon, Maldive, Panama, Filippine, Samoa, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Togo
Sostenere in quanto questa specie pare soddisfare i criteri di inserimento nell’appendice I e l’inserimento sarebbe conforme alla protezione a norma della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici.
+
32.
Glaucostegus spp.
Aggiungere questa annotazione: «Una quota annua di esportazioni pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali».
Bangladesh, Benin, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Repubblica centrafricana, Comore, Congo, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Maldive, Mali, Niger, Nigeria, Panama, Sierra Leone, Sudan, Togo
L’introduzione della quota zero esportazioni è giustificata dato il calo della popolazione di queste specie.
+
33.
Rhinidae spp.
(Rinidi)
Aggiungere questa annotazione: «Una quota annua di esportazioni pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali».
Bangladesh, Benin, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Repubblica centrafricana, Comore, Congo, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Maldive, Mali, Niger, Nigeria, Panama, Sierra Leone, Sudan, Togo
L’introduzione della quota zero esportazioni è giustificata dato il calo della popolazione di queste specie.
+
34.
Centrophoridae spp.
Inserire nell’appendice II
Brasile, Comore, Repubblica dominicana, Ecuador, Unione europea, Libano, Nigeria, Panama, Senegal, Repubblica araba siriana, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Proposta dell’UE (posizione stabilita con decisione (UE) 2025/1314 del Consiglio del 23 giugno 2025)
FAUNA- ACTINOPTERI
35.
Anguilla spp.
0 – II
Inserire nell’appendice II (l’inserimento prenderebbe effetto 18 mesi dopo l’adozione, vale a dire il 5 giugno 2027)
Unione europea, Honduras, Panama
Proposta dell’UE (posizione stabilita con decisione (UE) 2025/1314 del Consiglio del 23 giugno 2025)
FAUNA – HOLOTHUROIDEA
36.
Actinopyga echinites
Actinopyga lecanora
Actinopyga mauritiana
Actinopyga miliaris
Actinopyga palauensis
Actinopyga varians
0 - II
Inserire nell’appendice II
Unione europea
Proposta dell’UE (posizione stabilita con decisione (UE) 2025/1314 del Consiglio del 23 giugno 2025)
37.
Holothuria lessoni
0 - II
Inserire nell’appendice II
Unione europea
Proposta dell’UE (posizione stabilita con decisione (UE) 2025/1314 del Consiglio del 23 giugno 2025)
FAUNA - Arthropoda
38.
Acanthoscurria chacoana
Acanthoscurria insubtilis
Acanthoscurria musculosa
Acanthoscurria theraphosoides
Avicularia hirschii
Avicularia rufa
Avicularia avicularia
Catumiri argentinense
Cyriocosmus berate
Cyriocosmus perezmilesi
Grammostola rosea
Hapalotremus albipes
Holothele longipes
Pamphobeteus antinous
Umbyquyra acuminatum
0 – II
Inserire nell’appendice II
Argentina, Bolivia (Stato plurinazionale di), Panama
Le specie non paiono rispondere ai criteri di inserimento nell’elenco. L’inserimento di alcune delle specie nell’appendice III da parte degli Stati dell’areale potrebbe fornire le informazioni necessarie sul commercio di esemplari selvatici e sul suo impatto.
(-)
FAUNA – MOLLUSCA
39.
Haliotis midae
(Abalone orecchio di Mida)
Inserire la popolazione del Sud Africa nell’appendice II con l’annotazione «solo esemplari essiccati»
Sud Africa
La specie pare soddisfare i criteri di inserimento.
Tuttavia, la proposta non sembra essere in linea con il testo della convenzione.
—
FLORA
40.
Panax quinquefolius
(Ginseng, Ginseng americano)
Modificare l’annotazione #3 per esentare i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio di radici a lamelle fini derivate da piante di Panax quinquefolius propagate artificialmente
Stati Uniti d’America
Non sostenere la proposta nella sua forma attuale. L’emendamento potrebbe comportare un aumento del rischio di riciclaggio delle specie selvatiche. L’esenzione proposta può essere fatta rispettare/attuata solo se accompagnata da requisiti chiari di etichettatura sull’indicazione della fonte della propagazione artificiale o altra documentazione sull’origine della coltivazione.
Di conseguenza, l’UE potrebbe sostenere l’osservazione del segretariato nella sua valutazione di cui al documento 114.1 della COP20.
(-)
41.
Jubaea chilensis
(Palma da vino cilena)
0 – I
Inserire nell’appendice I
Cile
Sostenere in quanto la specie pare soddisfare i criteri di inserimento nell’appendice I.
+
42.
Beaucarnea glassiana
Beaucarnea hookeri
(Piede d’elefante)
Inserire nell’appendice II sotto il genere
Beaucarnea spp
.
Messico, Svizzera
Sostenere in quanto la specie pare soddisfare i criteri di inserimento nell’appendice II.
+
43.
Commiphora wightii
(Bdellio indiano)
0 - II
Inserire nell’appendice II
Unione europea
Proposta dell’UE (posizione stabilita con decisione (UE) 2025/1314 del Consiglio del 23 giugno 2025)
44.
Euphorbia bupleurifolia
II - I
Trasferimento dall’appendice II all’appendice I
Sud Africa
Sostenere in quanto la specie pare soddisfare i criteri di inserimento nell’appendice I.
+
45.
Afzelia bipindensis
(Doussié rosso)
Eliminare dall’appendice II le popolazioni di Camerun, Repubblica centrafricana, Congo, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale e Gabon
Burundi, Camerun, Repubblica centrafricana, Congo, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Gabon
La specie continua a soddisfare i criteri di inserimento nell’appendice II.
—
46.
Paubrasilia echinata
(Pernambuco)
II - I
Trasferimento dall’appendice II all’appendice I
Brasile
Prendere atto della necessità di intensificare gli sforzi di conservazione del Paubrasilia, riconoscendo nel contempo l’importanza del Paubrasilia per gli strumenti musicali.
Per quanto riguarda le preoccupazioni concernenti le scorte non registrate, l’UE potrebbe proporre che le parti siano tenute a trasmettere al segretariato CITES informazioni aggiornate sulle scorte nazionali prima dell’81
a
riunione del comitato permanente (fine del 2026) o della CoP 21.
È improbabile che l’inserimento nell’appendice I, come inizialmente proposto, affronti i problemi individuati in materia di commercio illegale.
Sostenere potenzialmente una soluzione nell’ambito dell’appendice II, rafforzando nel contempo i controlli e fornendo una soluzione ai musicisti itineranti. Sono necessari ulteriori lavori prima di adottare una proposta, proseguendo le discussioni con il proponente.
0
47.
Pterocarpus soyauxii
(Padouk africano)
Eliminare dall’appendice II le popolazioni di Angola, Camerun, Repubblica centrafricana, Congo, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale e Gabon
Burundi, Camerun, Repubblica centrafricana, Congo, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Gabon
La specie continua a soddisfare i criteri di inserimento nell’appendice II.
—
48.
Aloe bergeriana
Aloe jeppeae
Aloe subspicata
Aloe welwitschii
Modificare l’elenco di Aloe spp. nell’appendice II per iscrivervi anche le quattro specie già trattate nel genere
Chortolirion
non in elenco, ma ora incluse nella sezione
Chortolirion
sotto
Aloe
, vale a dire
Aloe bergeriana
,
Aloe jeppeae
,
Aloe subspicata
e
Aloe welwitschia
.
Sud Africa, Svizzera, Zimbabwe
Sostenere in quanto la specie pare soddisfare i criteri di inserimento nell’appendice II.
+
49.
Podocarpus parlatorei
(Pino del Cerro o di Parlatore)
I - II
Trasferimento dall’appendice I all’appendice II
Argentina
Non sostenere a meno che non siano forniti i dati sulla popolazione in Bolivia.
(-)
50.
Avonia quinaria
II - I
Trasferimento dall’appendice II all’appendice I
Sud Africa
Sostenere in quanto la specie pare soddisfare i criteri di inserimento nell’appendice I.
+
51.
Aloe ferox
Euphorbia antisyphilitica
Modificare l’annotazione #4 come segue:
f)
prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio di
Aloe ferox
e
Euphorbia antisyphilitica
imballati e pronti per la vendita al dettaglio
;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Sostenere in quanto questa modifica minima semplifica e chiarisce il testo dell’annotazione senza cambiarne la portata o il significato.
+
(
1
)
Seg. = segretariato CITES
CP = comitato permanente
CA = comitato Animali
CPi = comitato «Piante»
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2437/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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