Decisione UE In vigore

Decisione UE 2459/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 del Consiglio dell'8 dicembre 2022 relativa all’applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia

Pubblicato: 08/12/2022 In vigore dal: 08/12/2022 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2022/2459 riguardo ai diritti per i visti dei cittadini gambiani?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 del Consiglio dell'8 dicembre 2022 introduce un aumento dei diritti per i visti a carico dei cittadini della Gambia come misura sanzionatoria per insufficiente cooperazione in materia di riammissione. La decisione stabilisce che i cittadini gambiani soggetti all'obbligo del visto devono pagare un diritto di 120 EUR, corrispondente all'importo massimo previsto dal codice comunitario dei visti. Questa misura si applica a tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione di Danimarca e Irlanda) e ai paesi associati a Schengen, ed è entrata in vigore dalla data di notificazione. La decisione non riguarda i minori sotto i 12 anni, i familiari di cittadini UE, coloro che beneficiano di esenzioni dal visto, e i cittadini gambiani che richiedono il visto presso organizzazioni internazionali ospitate negli Stati membri.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 del Consiglio dell'8 dicembre 2022 relativa all’applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia EN: Council Implementing Decision (EU) 2022/2459 of 8 December 2022 on the application of an increased visa fee with respect to The Gambia

Testo normativo

15.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 321/18 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2459 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2022 relativa all’applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( 1 ) , in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 25 bis , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione deve valutare regolarmente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione. In base alla valutazione eseguita conformemente a tale disposizione, la cooperazione con la Gambia è stata valutata insufficiente. Considerate le misure adottate per migliorare il livello di cooperazione, e le relazioni generali tra l’Unione e la Gambia, la cooperazione della Gambia con l’Unione in materia di riammissione è stata ritenuta insufficiente ed è stato pertanto considerato necessario un intervento dell’Unione. (2) Conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, il 7 ottobre 2021 è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio ( 2 ) , in virtù della quale è stata temporaneamente sospesa per alcuni cittadini della Gambia l’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009. (3) A norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ha valutato regolarmente la cooperazione con la Gambia in materia di riammissione dopo l’entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781. La valutazione indica che non sono stati conseguiti miglioramenti significativi, in quanto la cooperazione in materia di identificazione e rimpatrio rimane problematica, il termine fissato dall’accordo di riammissione UE-Gambia non è stato rispettato e fino al marzo 2022 è rimasta in vigore una moratoria sui rimpatri mediante voli charter, introdotta unilateralmente dalla Gambia. Nonostante alcuni limitati sviluppi, in particolare il rilascio di tre permessi di sbarco per le operazioni di rimpatrio che hanno avuto luogo dopo la sospensione della moratoria introdotta dalla Gambia, la cooperazione in materia di riammissione rimane insufficiente e sono ancora necessari miglioramenti sostanziali e duraturi. (4) La Commissione valuta che, nonostante le misure adottate con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio, la cooperazione della Gambia con l’Unione in materia di riammissione continui a essere insufficiente e occorra pertanto intervenire ulteriormente, lasciando impregiudicata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781. (5) L’applicazione graduale di diritti per i visti più elevati per i cittadini della Gambia dovrebbe inviare un chiaro segnale alle autorità gambiane sulla necessità di intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione. (6) È quindi opportuno che siano applicati diritti per i visti pari a 120 EUR, come stabilito dal regolamento (CE) n. 810/2009, ai cittadini della Gambia soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . Conformemente a tale regolamento, tali diritti non si applicano i minori di età inferiore ai 12 anni né dovrebbero applicarsi ai richiedenti per i quali i diritti per i visti non vengono riscossi o l’importo di tali diritti è stato ridotto conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009. (7) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai familiari di un cittadino dell’Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE, né ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e un paese terzo. (8) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, anche in quanto paesi ospitanti organizzazioni intergovernative internazionali o conferenze internazionali convocate dalle Nazioni Unite o da organizzazioni intergovernative internazionali con sede negli Stati membri. Pertanto, l’aumento dei diritti per i visti non dovrebbe applicarsi ai cittadini della Gambia richiedenti il visto nella misura in cui ciò è necessario affinché gli Stati membri adempiano i loro obblighi in qualità di paesi ospitanti tali organizzazioni o conferenze. (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. (10) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 5 ) ; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (11) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisceuno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 6 ) , che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ( 7 ) . (12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 8 ) , uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ( 9 ) . (13) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 10 ) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ( 11 ) . (14) La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ambito di applicazione 1.   La presente decisione si applica ai cittadini della Gambia soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806. 2.   La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia esentati dall’obbligo del visto a norma dell’articolo 4 o dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806. 3.   La presente decisione lascia impregiudicata la possibilità di derogare alla riscossione o ridurre l’importo dei diritti per i visti in singoli casi, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 810/2009. 4.   La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell’Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e il paese terzo. 5.   La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire: a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici; c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o, d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia, come modificato da ultimo. 6.   La presente decisione lascia impregiudicate le misure previste e applicate in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781. Articolo 2 Applicazione dei diritti per i visti I cittadini della Gambia richiedenti il visto pagano diritti per i visti pari a 120 EUR. Articolo 3 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 4 Destinatari Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente V. RAKUŠAN ( 1 ) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio del 7 ottobre 2021 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia ( GU L 360 dell’11.10.2021, pag. 124 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39 ). ( 4 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77 ). ( 5 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 6 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36 . ( 7 ) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31 ). ( 8 ) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52 . ( 9 ) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1 ). ( 10 ) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21 . ( 11 ) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone ( GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2459/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2022/2459 rappresenta un'applicazione del regolamento (CE) n. 810/2009 (codice comunitario dei visti) e dell'articolo 25bis in materia di cooperazione sulla riammissione di cittadini di paesi terzi. Professionisti del diritto dell'immigrazione e consulenti che operano nel settore visti devono considerare questa misura sanzionatoria, l'esenzione per familiari di cittadini UE secondo la direttiva 2004/38/CE, e le eccezioni per obblighi derivanti dal diritto internazionale e dalle organizzazioni intergovernative.

Normative correlate

Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1379/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1379 della Commissione, del 23 giugno 2026, c…
Decisione UE 1399/2026
Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la d…
Decisione UE 1411/2026
Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio, del 22 giugno 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1396/2026
Decisione (PESC) 2026/1396 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la d…
Decisione UE 1408/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1408 della Commissione, del 22 giugno 2026, c…
Decisione UE 1403/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1403 della Commissione, del 19 giugno 2026, c…
Decisione UE 1387/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1387 della Commissione, del 17 giugno 2026, c…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per eff… Provvedimento AdE 36 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 com… Provvedimento AdE 197

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1389 della Commissione, del 17 giugno 2026, relativa ad… 1389/2026 Decisione (UE) 2026/1400 del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla nomina di un me… 1400/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un supplente d… 03350/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un membro del … 03364/2026 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2026, relativa alla sostituzione di un membro del … 03347/2026 Decisione (PESC) 2026/1346 del Consiglio, del 15 giugno 2026, che modifica la decisione (… 1346/2026
Vedi tutti i Decisione UE →