Decisione (UE) 2025/2474 del Consiglio, del 17 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alla decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili che figura nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alla classificazione del rischio dei debitori nelle operazioni «de minimis» riguardanti aeromobili agricoli
Decisione (UE) 2025/2474 del Consiglio, del 17 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alla decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili che figura nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alla classificazione del rischio dei debitori nelle operazioni «de minimis» riguardanti aeromobili agricoli
EN: Council Decision (EU) 2025/2474 of 17 October 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union with regard to the decision of the Participants to the Sector Understanding on Export Credits for Civil Aircraft set out in Annex III to the Arrangement on Officially Supported Export Credits on the obligor risk classification in de minimis transactions involving agricultural aircraft
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2474
4.12.2025
DECISIONE (UE) 2025/2474 DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alla decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili che figura nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alla classificazione del rischio dei debitori nelle operazioni «de minimis» riguardanti aeromobili agricoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), compresi quelli contenuti nell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili («intesa settoriale relativa agli aeromobili»), che figura nell'allegato III di tale accordo, sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell'Unione in forza del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
.
(2)
L'appendice II, sezione 1, dell'intesa settoriale relativa agli aeromobili stabilisce le procedure di classificazione dei rischi per le operazioni oggetto di tale intesa settoriale. I partecipanti all'intesa settoriale relativa agli aeromobili («partecipanti») devono decidere, mediante procedura scritta, in merito alle modifiche dell'appendice II, sezione 1, dell'intesa settoriale relativa agli aeromobili che escluderebbero le operazioni con un valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD (operazioni «de minimis») riguardanti aeromobili agricoli dalla procedura di classificazione del rischio dei debitori. Tali modifiche ridurrebbero gli oneri amministrativi per i partecipanti e semplificherebbero il rating del rischio dei debitori.
(3)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione con procedura scritta relativa al progetto di decisione dei partecipanti, poiché tale decisione vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011.
(4)
La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto consistere nel sostenere la decisione dei partecipanti in merito alla classificazione del rischio dei debitori nelle operazioni «de minimis» riguardanti aeromobili agricoli sulla base del progetto di testo allegato alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alla decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili che figura nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alla classificazione del rischio dei debitori nelle operazioni «de minimis» riguardanti aeromobili agricoli consiste nel sostenere tale decisione sulla base del progetto di testo allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, 17 ottobre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. HEUNICKE
(
1
)
Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (
GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/oj
).
ALLEGATO
APPENDICE II
TASSI DI PREMIO MINIMI
2
Per le operazioni con un valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD, se l'esportazione riguarda aeromobili agricoli e il debitore finale è un agricoltore o un'azienda di irrorazione, il partecipante può applicare la classificazione del rischio che ritiene appropriata e notifica l'operazione conformemente all'articolo 24, lettera a), della presente intesa settoriale. Per tutte le altre operazioni con un valore di esportazione inferiore a 5 milioni di USD (in particolare quelle in cui il debitore finale è una compagnia aerea o una società di leasing di aeromobili, indipendentemente dal fatto che l'esportazione riguardi aeromobili agricoli), il partecipante che non intenda seguire la procedura di classificazione del rischio di cui agli articoli da 6 a 8 della presente appendice applica la classificazione del rischio «8» per l'acquirente/mutuatario oggetto dell'operazione e notifica l'operazione conformemente all'articolo 24, lettera b), della presente intesa settoriale.
3
Per le operazioni con un valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD, fatte salve le operazioni da notificare a norma dell'articolo 24, lettera a), conformemente alla nota a piè di pagina 2 della presente appendice, si applica un periodo di cinque giorni lavorativi.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2474/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 2474/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.