Decisione UE In vigore

Decisione UE 2489/2022

Decisione (UE) 2022/2489 del Consiglio del 25 novembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 42a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna»)

Pubblicato: 25/11/2022 In vigore dal: 25/11/2022 Documento ufficiale

Quale posizione adotta l'Unione europea sulla proposta di ridurre il livello di protezione del lupo nella Convenzione di Berna?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2489 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea alla 42ª riunione del Comitato Permanente della Convenzione di Berna, tenutasi a fine novembre 2022. La Svizzera aveva proposto di spostare il lupo (Canis lupus) dall'Allegato II (specie rigorosamente protette) all'Allegato III (specie protette), riducendo così il livello di tutela. L'Unione si oppone fermamente a questa proposta, basandosi su valutazioni scientifiche che dimostrano come lo stato di conservazione della specie rimane eterogeneo in Europa e soddisfacente solo in 18 delle 39 aree nazionali considerate. La decisione sottolinea che i dati attuali, derivanti dalle relazioni sulla direttiva Habitat (92/43/CEE), non giustificano una riduzione della protezione, soprattutto considerando le minacce emergenti come le recinzioni alle frontiere e l'ibridazione lupo-cane. La Decisione autorizza inoltre i rappresentanti dell'Unione a supportare le modifiche proposte al regolamento interno della Convenzione, relative all'adeguamento dei metodi di lavoro virtuali.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2489 del Consiglio del 25 novembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 42a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna») EN: Council Decision (EU) 2022/2489 of 25 November 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 42nd meeting of the Standing Committee of the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (the ‘Bern Convention’)

Testo normativo

19.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 323/90 DECISIONE (UE) 2022/2489 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 42 a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa ( « convenzione di Berna ») IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 82/72/CEE del Consiglio ( 1 ) , l’Unione ha concluso la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa ( 2 ) («convenzione di Berna»), che è entrata in vigore il 1 o settembre 1982. (2) A norma dell’articolo 17 della convenzione di Berna, il comitato permanente istituito dalla convenzione di Berna («comitato permanente») può adottare decisioni per modificare gli allegati della convenzione di Berna. (3) Nella 42 a riunione, che si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre 2022, il comitato permanente è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica dell’allegato II e dell’allegato III della convenzione di Berna. (4) A norma all’articolo 13, paragrafo 6, della convenzione di Berna, il comitato permanente ha stabilito il proprio regolamento interno («regolamento interno») e, ai sensi dell’articolo 21 dello stesso, può modificare il regolamento interno. (5) Nella 42 a riunione, il comitato permanente è altresì chiamato ad adottare modifiche del regolamento interno. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato permanente, poiché entrambe le decisioni vincoleranno l’Unione. (7) La Svizzera ha presentato una proposta volta a spostare il lupo ( Canis lupus ) dall’allegato II della convenzione di Berna, («specie di fauna rigorosamente protette»), all’allegato III(«specie di fauna protette»). (8) Sulla base dei dati attuali, la riduzione del livello di protezione di tutte le popolazioni di lupo non è giustificata da un punto di vista scientifico e di conservazione. Lo stato di conservazione della specie rimane eterogeneo nel continente e risulta soddisfacente solo in 18 delle 39 aree nazionali delle regioni biogeografiche dell’Unione. Lo confermano le più recenti informazioni scientifiche disponibili sullo stato di conservazione della specie, che derivano dalle relazioni ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 3 ) e della risoluzione n. 8 (2012) della convenzione di Berna. Anche le continue minacce per la specie, comprese quelle emergenti come le recinzioni alle frontiere e l’ibridazione lupo-cane, rendono necessario mantenere un livello di protezione rigorosa. (9) L’Unione dovrebbe pertanto opporsi alla proposta della Svizzera. (10) Il segretariato della convenzione di Berna, in collaborazione con l’Ufficio di presidenza del comitato permanente, ha proposto varie modifiche del regolamento interno, in particolare per adeguare i metodi e le procedure di lavoro della convenzione di Berna ai nuovi metodi e strumenti di lavoro virtuali. (11) Le modifiche proposte al regolamento interno corrispondono a pratiche già applicate in altri accordi ambientali multilaterali o a pratiche già consuete nell’ambito della convenzione di Berna e ampiamente accettate. (12) L’Unione dovrebbe pertanto appoggiare le proposte di modifica del regolamento interno, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione, per quanto riguarda le questioni di sua competenza, nella 42 a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna»), è: a) contraria alla proposta volta a spostare il lupo ( Canis lupus ) dall’allegato II («specie di fauna rigorosamente protette»), all’allegato III, («specie di fauna protette») della convenzione di Berna; e b) favorevole alle proposte di modifica del regolamento interno del comitato permanente contenute nel documento TPVS/Inf (2022)29: «proposte di modifica del regolamento interno del comitato permanente» del segretariato della convenzione di Berna. Articolo 2 Alla luce dell’andamento della 42 a riunione del comitato permanente, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1, lettera b), durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. SÍKELA ( 1 ) Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa ( GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1 ). ( 2 ) GU L 38 del 10.2.1982, pag. 3 . ( 3 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 ).

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