Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2522/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2522 della Commissione, dell'8 novembre 2023, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 08/11/2023 In vigore dal: 08/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2522 della Commissione, dell'8 novembre 2023, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/2522 of 8 November 2023 on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled Creation of a European Environment Authority

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2522 16.11.2023 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2522 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2023 relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) Il 28 settembre 2023 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente». (2) L’obiettivo dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori prevede che la Commissione «istituisca un’Autorità europea per l’ambiente che subentra all’Agenzia europea dell’ambiente - ed è dotata della facoltà di esercitare poteri pubblici - o che è una nuova autorità». Tale autorità avrebbe il potere di «adottare decisioni amministrative vincolanti per gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche» e di «autorizzare e sorvegliare le attività che hanno ripercussioni sull’ambiente, intervenendo in caso di inquinamento ambientale a livello dell’Unione. In quest’ultimo caso sanzionerebbe il responsabile vietando l’attività inquinante, ripristinando le condizioni originarie, infliggendo ammende proporzionate all’entità dell’inquinamento ecc., in linea con il principio «chi inquina paga»". (3) Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa. In esso si fa riferimento al Green Deal europeo e si spiega che mentre l’Unione «si sta adoperando per diventare il primo continente a impatto climatico zero, questa trasformazione sociale ed economica comporterà inevitabilmente la diffusione di tecnologie nuove e complesse così come nuove e complesse ripercussioni ambientali in tutto il territorio dell’Unione». In tale contesto l’iniziativa «chiede di istituire un’autorità responsabile della prevenzione dell’inquinamento ambientale a livello dell’UE, che disponga delle più recenti competenze in materia di ambiente e che, di concerto con le autorità ambientali nazionali degli Stati membri, adotti decisioni amministrative vincolanti ogniqualvolta l’impatto ambientale delle attività agricole, industriali o dei servizi degli Stati membri si estenda oltre i confini nazionali e assuma rilevanza a livello dell’UE». L’allegato enumera una serie di esempi di «ripercussioni ambientali e inquinamento a livello dell’UE» in relazione ai quali l’Autorità europea dell’ambiente potrebbe intervenire, vale a dire: inquinamento atmosferico transfrontaliero; inquinamento delle acque; inquinamento marino; contaminazione del suolo; inquinamento acustico; gestione transfrontaliera dei rifiuti e cambiamenti climatici. (4) Per quanto riguarda l’obiettivo dell’iniziativa, la Commissione ritiene che l’istituzione di un’autorità per l’ambiente possa essere proposta sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardante le azioni volte a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla politica dell’Unione in materia ambientale. In particolare, la Commissione potrebbe proporre di conferire a detta autorità il potere di adottare decisioni amministrative vincolanti, tra cui l’autorizzazione di attività a impatto ambientale, il divieto di attività inquinanti e l’irrogazione di sanzioni, a condizione che tali poteri decisionali non comportino alcuna discrezionalità politica. (5) Per questi motivi la Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. (6) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali. (7) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. (8) L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (9) È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente». (10) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente» è registrata. Articolo 2 Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Creazione di un’Autorità europea per l’ambiente», rappresentato da Anna Júlia DONÁTH e Rebeka HEVESI in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2023 Per la Commissione Věra JOUROVÁ Vicepresidente ( 1 ) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55 ; ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.?locale=it. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2522/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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