Decisione UE In vigore

Decisione UE 2536/2022

Decisione (UE) 2022/2536 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazi

Pubblicato: 12/12/2022 In vigore dal: 12/12/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2022/2536 riguardo alla cooperazione tra l'Unione europea e la Svizzera in materia di contrasto alla criminalità?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2536 del 12 dicembre 2022 approva l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per l'applicazione di norme comuni sulla cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza e contrasto alla criminalità. L'accordo si applica principalmente allo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri UE e della Svizzera, con particolare focus sulla lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. In pratica, l'accordo consente a tutti gli Stati membri e alla Svizzera di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali contenenti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli. Questo meccanismo di accesso reciproco è considerato fondamentale perché la criminalità internazionale non conosce confini geografici e non può essere efficacemente contrastata da singoli Stati agendo isolatamente. L'accordo era stato firmato il 27 giugno 2019 e alcune sue disposizioni erano già applicate provvisoriamente; con questa decisione viene formalmente concluso e reso pienamente operativo.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2536 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio EN: Council Decision (EU) 2022/2536 of 12 December 2022 on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping u

Testo normativo

22.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/94 DECISIONE (UE) 2022/2536 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) In conformità della decisione (UE) 2019/1187 del Consiglio ( 2 ) , l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva. (2) Il miglioramento dello scambio di informazioni in materia di contrasto per mantenere la sicurezza nell'Unione non può essere adeguatamente conseguito dall'azione individuale degli Stati membri, data la natura della criminalità internazionale, che non è limitata dalle frontiere dell'Unione. La possibilità per tutti gli Stati membri e per la Confederazione svizzera di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali riguardanti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli è di fondamentale importanza per favorire la cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto. (3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo si applica a titolo provvisorio dalla data della firma dell'accordo. (4) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI del Consiglio ( 3 ) , dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio ( 4 ) , compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio ( 5 ) , e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione. (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (6) È opportuno approvare l'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è approvato a nome dell'Unione ( 6 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo ( 7 ) . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. NEKULA ( 1 ) Approvazione del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/1187 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio ( GU L 187 del 12.7.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12 ). ( 5 ) Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio ( GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14 ). ( 6 ) Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 187 del 12.7.2019, pag. 3 , unitamente alla decisione relativa alla sua firma. ( 7 ) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

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La Decisione 2022/2536 rappresenta il quadro normativo per la cooperazione transfrontaliera in materia di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, basandosi sulle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio. Professionisti del settore della sicurezza, autorità di polizia e magistrati consultano questo strumento per comprendere le modalità di accesso alle banche dati comuni, l'interoperabilità dei sistemi informativi, l'accreditamento dei fornitori di servizi forensi e i protocolli di scambio informativo tra Stati membri e paesi terzi come la Svizzera.

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