Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2537/2022

Decisione (UE) 2022/2537 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della coop

Pubblicato: 12/12/2022 In vigore dal: 12/12/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2537 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio EN: Council Decision (EU) 2022/2537 of 12 December 2022 on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on

Testo normativo

22.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/96 DECISIONE (UE) 2022/2537 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) In conformità della decisione (UE) 2019/1172 del Consiglio ( 2 ) , l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva. (2) Il miglioramento dello scambio di informazioni in materia di contrasto per mantenere la sicurezza nell'Unione non può essere adeguatamente conseguito dall'azione individuale degli Stati membri, data la natura della criminalità internazionale, che non è limitata dalle frontiere dell'Unione. La possibilità per tutti gli Stati membri e per il Principato del Liechtenstein di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali riguardanti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli è di fondamentale importanza per favorire la cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto. (3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo si applica a titolo provvisorio dalla data della firma dell'accordo. (4) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI del Consiglio ( 3 ) , dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio ( 4 ) , compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio ( 5 ) , e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione. (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (6) È opportuno approvare l'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è approvato a nome dell'Unione ( 6 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo ( 7 ) . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. NEKULA ( 1 ) Approvazione del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/1172 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio ( GU L 184 del 10.7.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12 ). ( 5 ) Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio ( GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14 ). ( 6 ) Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 184 del 10.7.2019, pag. 3 , unitamente alla decisione relativa alla sua firma. ( 7 ) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

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