Decisione (UE) 2022/2537 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della coop
Cosa stabilisce la Decisione UE 2022/2537 riguardo alla cooperazione tra l'Unione europea e il Liechtenstein in materia di contrasto alla criminalità?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2537 del 12 dicembre 2022 approva l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein per l'applicazione di specifiche disposizioni sulla cooperazione transfrontaliera nel contrasto al terrorismo e alla criminalità internazionale. L'accordo consente a tutti gli Stati membri dell'UE e al Liechtenstein di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali contenenti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli, strumenti essenziali per favorire la cooperazione transfrontaliera. La decisione si basa sulle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio, già in vigore, e sulla decisione quadro 2009/905/GAI sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi. L'accordo era stato firmato il 27 giugno 2019 e applicato provvisoriamente, mentre questa decisione ne sancisce la conclusione definitiva a nome dell'Unione, con esclusione della Danimarca per motivi di opt-out e inclusione dell'Irlanda che partecipa alle decisioni di riferimento.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/2537 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio
EN: Council Decision (EU) 2022/2537 of 12 December 2022 on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on
Testo normativo
22.12.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 328/96
DECISIONE (UE) 2022/2537 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2022
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
In conformità della decisione (UE) 2019/1172 del Consiglio
(
2
)
, l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)
Il miglioramento dello scambio di informazioni in materia di contrasto per mantenere la sicurezza nell'Unione non può essere adeguatamente conseguito dall'azione individuale degli Stati membri, data la natura della criminalità internazionale, che non è limitata dalle frontiere dell'Unione. La possibilità per tutti gli Stati membri e per il Principato del Liechtenstein di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali riguardanti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli è di fondamentale importanza per favorire la cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto.
(3)
Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo si applica a titolo provvisorio dalla data della firma dell'accordo.
(4)
L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI del Consiglio
(
3
)
, dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio
(
4
)
, compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio
(
5
)
, e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(5)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è approvato a nome dell'Unione
(
6
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo
(
7
)
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(
1
)
Approvazione del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/1172 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (
GU L 184 del 10.7.2019, pag. 1
).
(
3
)
Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (
GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1
).
(
4
)
Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (
GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12
).
(
5
)
Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (
GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14
).
(
6
)
Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella
GU L 184 del 10.7.2019, pag. 3
, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.
(
7
)
La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
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La Decisione 2022/2537 rappresenta il quadro normativo per la cooperazione transfrontaliera in materia di contrasto al terrorismo e criminalità transfrontaliera, coinvolgendo scambio di informazioni, banche dati DNA, sistemi dattiloscopici e dati di immatricolazione veicoli. Professionisti del settore giustizia e sicurezza consultano questa normativa per comprendere l'accesso reciproco alle banche dati nazionali, l'accreditamento dei fornitori di servizi forensi e le modalità di cooperazione operativa tra Stati membri e Paesi terzi associati come il Liechtenstein.
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