Decisione di esecuzione (UE) 2025/2552 della Commissione, del 17 dicembre 2025, relativa alla concessione di una deroga ad alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per il sistema di prova della posizione unionale delle merci notificata con il numero C(2025) 8738
Quali Stati membri possono utilizzare mezzi non informatici per comunicare la posizione doganale delle merci nel sistema PoUS e per quanto tempo?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/2552 della Commissione europea concede una deroga temporanea a 17 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia) che consente loro di continuare a utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per comunicare la posizione doganale delle merci. Questa deroga è stata necessaria perché l'implementazione del sistema PoUS (Proof of Union Status) è stata ritardata a causa dei ritardi nell'attuazione delle interfacce uniche marittime nazionali previste dal regolamento (UE) 2019/1239. In pratica, gli operatori economici in questi Stati membri possono continuare a utilizzare il manifesto della compagnia di navigazione marittima anziché essere obbligati a utilizzare esclusivamente sistemi informatici. La deroga ha validità dal 15 agosto 2025 al 1º marzo 2027, periodo entro il quale gli Stati membri devono completare il collegamento tra il sistema PoUS e le rispettive interfacce uniche marittime nazionali. Durante questo periodo, gli Stati beneficiari devono presentare relazioni trimestrali (ogni quattro mesi) sui progressi compiuti verso l'implementazione completa del sistema informatico.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2552 della Commissione, del 17 dicembre 2025, relativa alla concessione di una deroga ad alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per il sistema di prova della posizione unionale delle merci [notificata con il numero C(2025) 8738]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2552 of 17 December 2025 granting a derogation to certain Member States pursuant to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council to use means other than electronic data-processing techniques for the exchange and storage of information for the Proof of Union Status system (notified under document C(2025) 8738)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2552
18.12.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2552 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2025
relativa alla concessione di una deroga ad alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per il sistema di prova della posizione unionale delle merci
[notificata con il numero C(2025) 8738]
(I testi nelle lingue bulgara, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, neerlandese, polacca, portoghese, slovena, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato del codice doganale,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici e autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale devono essere effettuati mediante procedimenti informatici.
(2)
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione
(
2
)
stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Tale programma specifica, tra l’altro, l’attuazione e le date di utilizzazione del sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS), a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, degli articoli 16 e 153 nonché dell’articolo 278, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013.
(3)
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 fissa al 15 agosto 2025 la data di adozione della fase 2 del sistema PoUS.
(4)
Nell’ambito di tale decisione di esecuzione, la fase 2 del sistema PoUS interessa il collegamento fra detto sistema e l’interfaccia unica marittima nazionale che sarà sviluppata da ciascuno Stato membro e integrata nell’ambiente della predetta interfaccia, ai sensi di quanto contemplato dal regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
che in forza del suo articolo 26, si applica a decorrere dal 15 agosto 2025. La piena adozione della fase 2 del sistema PoUS è quindi collegata alla connessione fra sistemi fra il sistema PoUS e le interfacce uniche marittime nazionali.
(5)
Nella comunicazione che presenta l’aggiornamento del 2024 del piano di attuazione pluriennale per l’istituzione di un sistema di interfaccia unica marittima europea
(
4
)
la Commissione ha indicato che l’attuazione di detta interfaccia è progredita più lentamente di quanto in origine pianificato e anche che l’adozione della legislazione secondaria ha richiesto più tempo di quanto previsto. Ne consegue che, sebbene l’attuazione a livello nazionale si stia completando gradualmente, l’inizio delle operazioni dell’interfaccia unica marittima europea non sarà sincronizzato fra gli Stati membri e dovrebbe avvenire, a titolo indicativo, in un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/1239.
(6)
In conseguenza dell’attuazione tardiva dell’interfaccia unica marittima nazionale, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia non sono stati in grado di attuare il collegamento fra le rispettive interfacce uniche marittime nazionali e il sistema PoUS entro il 15 agosto 2025. Tali Stati membri hanno quindi chiesto formalmente alla Commissione, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013, di consentire loro una deroga all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, di continuare a utilizzare mezzi per lo scambio e l’archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici, al fine di comunicare la posizione doganale delle merci, in conformità con l’articolo 199, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
5
)
, affinché gli operatori possano continuare a utilizzare, in tali Stati membri, il manifesto della compagnia di navigazione marittima di cui all’articolo 199, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
(7)
Pertanto dovrebbe essere concessa a Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia una deroga a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013, per quanto riguarda i mezzi per comunicare la posizione doganale delle merci, all’obbligo di utilizzare procedimenti informatici per tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.
(8)
La durata della deroga dipende da quando saranno stabilite le funzionalità relative agli obblighi di dichiarazione in materia doganale di cui alla parte A, punto A7, dell’allegato del regolamento (UE) 2019/1239. Sulla scorta di quanto esposto e avuto riguardo alla comunicazione sull’interfaccia unica, la deroga dovrebbe durare fino al 1
o
marzo 2027.
(9)
Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia dovrebbero presentare relazioni periodiche in merito ai progressi compiuti per stabilire il collegamento fra il sistema PoUS e le rispettive interfacce uniche marittime nazionali.
(10)
Considerato che nell’ambito della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 la fase 2 del sistema PoUS dovrebbe essere attuata entro il 15 agosto 2025 e che anche il regolamento (UE) 2019/1239 si applica a decorrere dal 15 agosto 2025 e al fine di evitare un vuoto giuridico, è opportuno che la presente decisione si applichi anch’essa a decorrere da tale data,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia possono utilizzare i mezzi di cui all’articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di comunicare la posizione doganale delle merci.
Articolo 2
Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia comunicano in merito ai progressi compiuti per stabilire il collegamento fra il sistema PoUS, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, e le rispettive interfacce uniche marittime nazionali, di cui al regolamento (UE) 2019/1239, ogni quattro mesi a decorrere dal 15 agosto 2025, entro il quindicesimo giorno successivo al quarto mese.
La presente decisione si applica dal 15 agosto 2025 al 1
o
marzo 2027.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d’Estonia, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2025
Per la Commissione
Maroš ŠEFČOVIČ
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (
GU L, 2023/2879 del 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj
.).
(
3
)
Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (
GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj
).
(
4
)
Comunicazione C(2024) 7170 della Commissione che presenta l’aggiornamento del 2024 del piano di attuazione pluriennale per l’istituzione di un sistema di interfaccia unica marittima europea (
GU C, C/2024/6300, 22.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6300/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj)
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2552/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2025/2552 riguarda deroghe al codice doganale dell'Unione (regolamento UE 952/2013) in materia di sistema PoUS e interfaccia unica marittima. Commercialisti e consulenti doganali devono conoscere questa normativa per gestire correttamente gli obblighi di dichiarazione della posizione doganale delle merci, le modalità di comunicazione con le autorità doganali e i termini di transizione verso i procedimenti informatici obbligatori. La deroga è rilevante per operatori economici, spedizionieri e agenti doganali che operano negli Stati membri interessati.
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