Decisione UE In vigore

Decisione UE 2597/2025

Decisione (UE) 2025/2597 del Consiglio, dell'8 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19a riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituz

Pubblicato: 08/12/2025 In vigore dal: 08/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2597 del Consiglio, dell'8 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19a riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e all’amministrazione pubblica dell’Unione EN: Council Decision (EU) 2025/2597 of 8 December 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, at its 19th meeting, on the recommendations and conclusions addressed to certain Parties on their implementation of that Convention, with regard to matters related to institutions and public

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2597 17.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2597 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19 a riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e all’amministrazione pubblica dell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio ( 1 ) per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio ( 2 ) per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, nella misura in cui tali questioni rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La convenzione è entrata in vigore per l’Unione il 1 o ottobre 2023. (2) A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO») deve vigilare sull’attuazione della convenzione da parte delle parti della convenzione («parti»). Conformemente all’articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO deve adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione. (3) Il comitato delle parti («comitato») può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all’articolo 68, paragrafo 12, della convenzione sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO. Tali raccomandazioni fanno la distinzione tra le misure da adottare quanto prima, con l’obbligo di riferire al comitato entro un periodo di tre anni, e le misure che, pur importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte interessata deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in dieci settori specifici della convenzione. Sulla base di tale rapporto e di eventuali informazioni supplementari, il comitato adotta le conclusioni sull’attuazione di tali raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato. (4) A norma dell’articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, le procedure di valutazione attuate a seguito della procedura di valutazione di base iniziale del GREVIO sono divise in cicli («cicli di valutazione tematica»). Il primo ciclo di valutazione tematica si intitola «Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice» («Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia») e riguarda 20 articoli della convenzione, vale a dire gli articoli 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56. Nella sua 17 a riunione, il 17 dicembre 2024, il comitato ha adottato una decisione sulle raccomandazioni che il comitato è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell’ambito del primo ciclo di valutazione tematica, figurante nel documento IC-CP(2024)10 rev. (5) Si prevede che nella sua 19 a riunione dell’11 dicembre 2025 il comitato adotti i seguenti progetti di raccomandazioni (uno basato sul ciclo di valutazione di base e sette basati sul primo ciclo di valutazione tematica) e un progetto di conclusioni, sull’attuazione della convenzione ad opera di nove parti (rispettivamente «progetti di raccomandazioni» e «progetto di conclusioni», congiuntamente «atti previsti»): — raccomandazione sull’attuazione della convenzione di Istanbul da parte del Regno Unito, figurante nel documento IC-CP(2025)22prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Andorra, figuranti nel documento IC-CP(2025)23prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Belgio, figuranti nel documento IC-CP(2025)24revprov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Francia, figuranti nel documento IC-CP(2025)25prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)26prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dei Paesi Bassi, figuranti nel documento IC-CP(2025)27prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)28prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Serbia, figuranti nel documento IC-CP(2025)29prov; e — conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Polonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2025)30prov. (6) L’Unione ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione nei confronti delle sue istituzioni e della sua pubblica amministrazione, nell’ambito di applicazione dell’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Al punto 305 del suo parere 1/19 del 6 ottobre 2021 ( 3 ) , la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») ha sostenuto che una parte significativa degli obblighi della convenzione relativi all’adozione di misure preventive e di protezione è, in sostanza, vincolante per l’Unione anche nei confronti del personale della sua amministrazione e del pubblico che visita i locali e gli edifici delle sue istituzioni, organi e organismi. Inoltre, al punto 307 dello stesso parere, la Corte di giustizia ha sostenuto che l’Unione non dovrebbe limitarsi a stabilire prescrizioni minime o misure di sostegno, ma dovrebbe garantire essa stessa il pieno rispetto di questi obblighi. Al tempo stesso, la portata degli obblighi dell’Unione dovrebbe essere interpretata tenendo presenti la sua specifica natura e i suoi specifici poteri. In particolare, poiché all’amministrazione pubblica dell’Unione non sono conferiti poteri di contrasto, le raccomandazioni relative alle questioni di contrasto, come la questione delle misure urgenti di allontanamento, dovrebbero essere interpretate richiedendo all’Unione di garantire la sicurezza delle vittime nei limiti dei suoi poteri, ad esempio rifiutando a presunti autori di reati l’accesso ai locali delle sue istituzioni. (7) Gli atti previsti riguardano l’attuazione delle disposizioni della convenzione che si applicano all’Unione per quanto riguarda le sue istituzioni e la sua amministrazione pubblica. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per le questioni attinenti alle istituzioni e all’amministrazione pubblica dell’Unione, poiché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione. (8) Per quanto riguarda il Regno Unito, il progetto di raccomandazione rileva la necessità di: garantire risorse finanziarie appropriate e sostenibili per tutte le politiche volte a combattere la violenza nei confronti delle donne, e finanziamenti sostenibili per le pertinenti organizzazioni della società civile (articolo 8 della convenzione); assegnare agli organismi nazionali di coordinamento il mandato, le competenze e le risorse necessari, garantire il coordinamento e l’attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e a combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e garantirne il monitoraggio e la valutazione indipendenti, suffragati da dati pertinenti (articolo 10 della convenzione); armonizzare i sistemi di raccolta dei dati e garantire la raccolta sistematica di dati disaggregati sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 11 della convenzione); garantire la formazione dei professionisti pertinenti sulle modalità per rispondere adeguatamente alla violenza nei confronti delle donne (articolo 15 della convenzione); rimuovere gli ostacoli all’accesso ai servizi di supporto generali (articolo 20 della convenzione); provvedere affinché tutte le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica abbiano accesso a servizi di supporto specializzati e a case rifugio (articoli 22 e 23 della convenzione); ridurre la vittimizzazione secondaria garantendo che i casi siano gestiti in modo efficiente e senza indugio (articolo 50 della convenzione); assicurare il ricorso a misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice (articolo 52 della convenzione); Poiché tale progetto di raccomandazione è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla sua adozione. (9) Per quanto riguarda Andorra, i progetti di raccomandazione rilevano la necessità di: sviluppare una strategia globale a lungo termine per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione; garantire che le organizzazioni per i diritti delle donne siano pienamente coinvolte nell’elaborazione delle politiche e valutare periodicamente tali politiche sulla base di indicatori dettagliati (articolo 7 della convenzione); migliorare la chiarezza dei bilanci destinati alle attività volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, proseguire gli sforzi per aumentare tali bilanci ove necessario e garantire che alle organizzazioni non governative (ONG) per i diritti delle donne siano concessi sovvenzioni e tempo sufficienti per svolgere le attività loro affidate (articolo 8 della convenzione); continuare ad estendere la raccolta di dati disaggregati su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 11 della convenzione); estendere le campagne di prevenzione a tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione e valutarne periodicamente l’impatto (articolo 12 della convenzione); garantire risorse umane sufficienti per i programmi destinati agli autori dei reati e garantire che i professionisti che lavorano in tali programmi abbiano qualifiche professionali adeguate; elaborare norme minime e introdurre un programma specifico per gli autori di violenze sessuali (articolo 16 della convenzione); garantire che i servizi di supporto specializzati rispondano alle esigenze delle vittime (articolo 22 della convenzione); prendere misure per garantire che tutte le parti interessate effettuino, a cadenza regolare, una valutazione dei rischi per tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 51 della convenzione); garantire che le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice possano essere emesse senza indugio in caso di pericolo immediato e istituire un quadro giuridico chiaro che garantisca la corretta gestione di tali misure (articolo 52 della convenzione); e garantire che le vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione possano beneficiare di ordinanze di protezione e che le violazioni siano punite (articolo 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (10) Per quanto riguarda il Belgio, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: garantire una maggiore coerenza delle politiche e delle misure in materia di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne tra i diversi livelli di autorità nel paese (articolo 7 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); assicurare l’attuazione pratica dell’obbligo di diffondere la conoscenza dei principi elencati all’articolo 14 della convenzione a tutti i livelli di insegnamento (articolo 14 della convenzione); introdurre una formazione iniziale e continua per tutti i funzionari pertinenti, nonché adottare e diffondere norme di qualità per i corsi di formazione (articolo 15 della convenzione); intensificare il sostegno alla ripresa e all’indipendenza economica delle donne vittime di violenza attraverso misure pertinenti, e attuare percorsi di assistenza standardizzati nel settore sanitario per garantire l’identificazione delle vittime e il loro indirizzamento verso servizi di supporto specializzati appropriati (articolo 20 della convenzione); assicurare l’accesso alle case rifugio e istituire una linea telefonica di sostegno che funga da punto di contatto unico (articolo 22 della convenzione); assicurare una gestione efficiente dei casi e una comprensione della violenza nei confronti delle donne basata sul genere e incentrata sulle vittime; assicurare che siano predisposte garanzie efficaci per prevenire il ricorso improprio alla mediazione, e che siano previste sanzioni adeguate e sufficienti (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice e le ordinanze di protezione e di ingiunzione siano disponibili e accessibili a tutte le vittime (articoli 52 e 53 della convenzione); e valutare l’attuazione delle ordinanze di protezione esistenti e garantire che tutte le ordinanze disposte siano attuate nella pratica per le vittime di ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (11) Per quanto riguarda la Francia, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: sviluppare una strategia globale a lungo termine per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione, garantire che siano assegnate risorse adeguate all’organismo che coordina le politiche per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne, garantire che le associazioni per i diritti delle donne siano pienamente coinvolte nell’elaborazione delle politiche e valutare periodicamente tali politiche sulla base di indicatori predefiniti (articolo 7 della convenzione); proseguire gli sforzi per assicurare finanziamenti adeguati alle politiche volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, migliorare la chiarezza dei bilanci destinati a tali politiche e garantire che le organizzazioni per i diritti delle donne dispongano di risorse finanziarie sufficienti e stabili per svolgere il loro lavoro (articolo 8 della convenzione); assicurare la disaggregazione dei dati e prevedere la raccolta dei dati relativi al numero di donne e ragazze che chiedono aiuto ai servizi sanitari (articolo 11 della convenzione); migliorare gli sforzi e valutare l’impatto delle misure di prevenzione primaria (articolo 12 della convenzione); garantire che gli alunni abbiano accesso a insegnamenti sulle questioni di cui all’articolo 14 della convenzione (articolo 14 della convenzione); garantire che tutte le figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori dei reati ricevano una formazione in relazione a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e che tale formazione sia valutata (articolo 15 della convenzione); adottare e attuare norme minime per i programmi rivolti agli autori di violenza e valutarne l’impatto (articolo 16 della convenzione); garantire che in tutto il paese siano istituiti organismi di coordinamento e che i nuovi servizi di sportello unico predisposti per fornire sostegno alle donne vittime di violenza coinvolgano tutti gli organismi interessati (articolo 18 della convenzione); garantire che tutte le donne vittime di violenza abbiano accesso a una consulenza medico-legale, e adottare ulteriori misure per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne con disabilità (articolo 20 della convenzione); garantire che in tutto il paese sia disponibile un servizio di supporto specializzato, anche per le donne vittime di violenza e i loro figli che risiedono in case rifugio, e garantire che tali servizi rispondano alla dimensione digitale della violenza nei confronti delle donne (articolo 22 della convenzione); fornire alle vittime di violenza sessuale assistenza medica, un supporto per superare il trauma, una consulenza medico-legale e assistenza psicologica (articolo 25 della convenzione); rafforzare le misure prese per incoraggiare le donne vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione a denunciare tali violenze e garantire adeguati servizi di accoglienza e sostegno, nonché proseguire gli sforzi per garantire una risposta giudiziaria adeguata a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che in tutti i casi di violenza nei confronti delle donne siano effettuate sistematicamente valutazioni dei rischi (articolo 51 della convenzione); ricorrere maggiormente alle ordinanze di protezione e garantire che le violazioni siano punite (articolo 53 della convenzione); e limitare la vittimizzazione secondaria alla quale le donne vittime di violenza possono essere esposte durante il procedimento (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (12) Per quanto riguarda l’Italia, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: garantire che il piano d’azione nazionale dell’Italia sulla violenza nei confronti delle donne affronti tutte le forme di detta violenza e sia corredato di un calendario, risorse finanziarie e indicatori per misurare i progressi, nonché garantire una consultazione efficace della società civile e coordinare meglio l’attuazione delle politiche pertinenti (articolo 7 della convenzione); garantire finanziamenti sostenibili e a lungo termine per tutte le politiche e le misure volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne, assicurando nel contempo linee di bilancio e linee di finanziamento separate (articolo 8 della convenzione); garantire la raccolta e la disaggregazione dei dati ad opera di tutte le parti interessate (articolo 11 della convenzione); rivedere i programmi e i materiali didattici al fine di eliminare gli stereotipi negativi per quanto riguarda le donne e le ragazze (articolo 14 della convenzione); fornire una formazione iniziale e continua su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne per tutte le figure professionali interessate (articolo 15 della convenzione); assicurare che vi siano case rifugio e una linea telefonica di sostegno a disposizione di tutte le vittime (articolo 22 della convenzione); garantire che le segnalazioni relative a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne ricevano una risposta tempestiva, adeguata ed efficace (articoli 49 e 50 della convenzione); assicurare che siano effettuate valutazioni sistematiche, basate su manuali e orientamenti, dei rischi per le vittime di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articolo 51 della convenzione); e garantire che, ove necessario, siano effettivamente emesse misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice e che le violazioni siano perseguite (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (13) Per quanto riguarda i Paesi Bassi, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: garantire che le politiche e le misure adottate in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica siano coordinate e coprano tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione, assegnare il ruolo di organismo di coordinamento a entità pienamente istituzionalizzate e dotate di mandati, competenze e risorse necessarie chiari e garantire il coinvolgimento delle organizzazioni non governative nell’elaborazione delle politiche (articolo 7 della convenzione); introdurre finanziamenti appropriati e sostenibili per le politiche e le misure relative a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, introdurre linee di bilancio e linee di finanziamento separate che si basino sul bilancio di genere e garantire finanziamenti appropriati e sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 8 della convenzione); adattare le categorie di dati per la raccolta di dati disaggregati (articolo 11 della convenzione); prendere misure per diffondere la conoscenza di tutti i principi elencati all’articolo 14 della convenzione (articolo 14 della convenzione); organizzare formazioni per tutte le figure professionali, avvalendosi anche della competenza delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 15 della convenzione); garantire che tutte le vittime, comprese le vittime di discriminazione intersezionale, abbiano accesso alle case rifugio (articolo 22 della convenzione); prendere misure per incoraggiare le donne vittime, comprese le donne a rischio di discriminazione intersezionale, a segnalare tali violenze (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire siano condotte valutazioni dei rischi nei casi di violenza domestica e di altre forme di violenza nei confronti delle donne nell’ambito di una risposta multiagenzia (articolo 51 della convenzione); e garantire che le autorità competenti possano emettere immediatamente ordinanze di ingiunzione e misure urgenti di allontanamento in caso di pericolo imminente (articolo 52 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (14) Per quanto riguarda il Portogallo, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: garantire risorse finanziarie appropriate per l’attuazione delle strategie e dei piani d’azione nazionali e il finanziamento sostenibile delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 8 della convenzione); garantire una formazione in materia di violenza nei confronti delle donne per tutte le figure professionali che hanno contatti con le vittime (articolo 15 della convenzione); garantire che i programmi rivolti agli autori di violenze domestiche e sessuali siano sufficientemente disponibili, prevedano norme minime e siano costantemente valutati (articolo 16 della convenzione); sviluppare una risposta coordinata multiagenzia pienamente operativa per tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articolo 18 della convenzione); istituire una linea telefonica di sostegno per le donne vittime di diverse forme di violenza, assicurare che vi siano case rifugio per le vittime di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e garantire che siano disponibili servizi di supporto specializzati (articolo 22 della convenzione); garantire che i casi siano oggetto di indagini efficaci, intensificando gli sforzi di costruzione dei casi abbandonando l’eccessivo affidamento alle dichiarazioni delle vittime, e garantire che le sanzioni siano commisurate alla gravità del reato (articoli 49 e 50 della convenzione); e garantire che le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice siano emesse rapidamente e con effetto immediato, e rafforzare il monitoraggio delle ordinanze di protezione (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (15) Per quanto riguarda la Serbia, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: garantire l’attuazione e il monitoraggio efficaci della strategia pertinente e assegnare risorse sufficienti all’organismo o agli organismi competenti responsabili del coordinamento, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione indipendente delle politiche e delle misure che affrontano tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articolo 7 della convenzione); garantire risorse finanziarie adeguate e sostenibili per la legislazione, le politiche e le misure volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per le istituzioni e le entità responsabili della loro attuazione, utilizzare un bilancio di genere per consentire un monitoraggio efficace della spesa pubblica e garantire finanziamenti sostenibili per le organizzazioni delle donne che forniscono servizi di supporto specializzati alle vittime attraverso sovvenzioni a lungo termine concesse mediante procedure di appalto trasparenti (articolo 8 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati per fattori pertinenti e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); garantire che periodicamente siano prese misure preventive per eliminare gli stereotipi di genere e far fronte alla disuguaglianza di genere quale causa profonda della violenza nei confronti delle donne, e promuovere campagne per sensibilizzare la società nel suo complesso a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, comprese quelle in ambito digitale (articolo 12 della convenzione); garantire l’organizzazione sistematica di una formazione iniziale e continua per tutte le figure professionali interessate (articolo 15 della convenzione); ampliare e fornire risorse adeguate per i programmi rivolti agli autori di violenze domestiche e adottare norme uniformi (articolo 16 della convenzione); migliorare l’accesso delle vittime al sostegno finanziario, all’alloggio e all’occupazione e garantire una consulenza medico-legale gratuita (articolo 20 della convenzione); garantire che tutte le vittime, comprese le vittime di discriminazione intersezionale, abbiano accesso alle case rifugio (articolo 22 della convenzione); garantire l’accessibilità dei centri di prima assistenza per le vittime di stupri e di violenze sessuali, a prescindere dalla volontà della vittima di denunciare il reato (articolo 25 della convenzione); incoraggiare la segnalazione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, rafforzare la raccolta di prove e prendere misure per garantire un trattamento efficiente dei casi (articoli 49 e 50 della convenzione); coinvolgere tutte le istituzioni pertinenti nella valutazione del rischio (articolo 51 della convenzione); migliorare il monitoraggio e il rispetto delle misure d’urgenza e delle misure di protezione estesa e garantire la coerenza procedurale (articoli 52 e 53 della convenzione); garantire l’effettiva attuazione di tutte le misure di protezione delle vittime e salvaguardare il diritto delle vittime a essere adeguatamente informate (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (16) Per quanto riguarda la Polonia, i progetti di conclusioni rilevano la necessità di: sviluppare politiche globali e coordinate per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione, rafforzare i meccanismi di cooperazione interistituzionale tra le autorità per garantire l’accesso delle vittime ai meccanismi di sostegno e protezione, e condurre analisi comparative indipendenti delle misure e dei programmi esistenti (articolo 7 della convenzione); aumentare le risorse finanziarie per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, garantire l’introduzione di apposite linee di bilancio per le misure volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne, fornire finanziamenti equi e stabili alle ONG e garantire la partecipazione di queste ultime all’attuazione e al monitoraggio di tutte le politiche pertinenti (articolo 8 della convenzione); assegnare le risorse umane e finanziarie necessarie all’organismo di coordinamento previsto dalla convenzione (articolo 10 della convenzione); e garantire la raccolta di dati disaggregati e armonizzare la raccolta dei dati tra i servizi pertinenti (articolo 11 della convenzione). Poiché tali progetti di conclusioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19 a riunione, è di non opporsi all’adozione degli atti seguenti: (1) raccomandazione sull’attuazione della convenzione di Istanbul da parte del Regno Unito, figurante nel documento IC-CP(2025)22prov; (2) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Andorra, figuranti nel documento IC-CP(2025)23prov; (3) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Belgio, figuranti nel documento IC-CP(2025)24revprov; (4) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Francia, figuranti nel documento IC-CP(2025)25prov; (5) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)26prov; (6) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dei Paesi Bassi, figuranti nel documento IC-CP(2025)27prov; (7) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Portogallo figuranti nel documento IC-CP(2025)28prov; (8) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Serbia, figuranti nel documento IC-CP(2025)29prov; e (9) conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Polonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2025)30prov. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente R. STOKLUND ( 1 ) Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj ). ( 3 ) Parere della Corte di giustizia 1/19 del 6 ottobre 2021, Convenzione di Istanbul , EU:C:2021:832. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2597/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2597/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 2025

IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 L’interpello è stato rettificato con la risposta n. 308 del 9 dicembre 2025 Interpello AdE 308 Rettifica la risposta n. 81 pubblicata il 25 marzo 2025 Interpello AdE 81 Superbonus – Interventi eseguiti da una ONLUS nel 2025, con la possibilità di optare per … Interpello AdE 39 Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui… Provvedimento AdE S.N.