Decisione di esecuzione (UE) 2023/2609 della Commissione, del 22 novembre 2023, che abroga la decisione 2008/698/CE relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sud Africa
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2609 della Commissione, del 22 novembre 2023, che abroga la decisione 2008/698/CE relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sud Africa
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/2609 of 22 November 2023 repealing Decision 2008/698/EC on the temporary admission and imports into the Community of registered horses from South Africa
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2609
24.11.2023
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2609 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2023
che abroga la decisione 2008/698/CE relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sud Africa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano elenchi di paesi terzi e territori da cui deve essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, a norma dell’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2)
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione
(
2
)
integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce misure volte a garantire l’ingresso sicuro nell’Unione di equini da paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti.
(3)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione
(
3
)
stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
(4)
L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini.
(5)
Nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, il Sud Africa è assegnato al gruppo sanitario F come zona ZA-1, limitata all’area metropolitana di Città del Capo. L’ingresso nell’Unione di cavalli registrati provenienti da tale zona è sospeso dal 3 maggio 2011.
(6)
La decisione 2008/698/CE della Commissione
(
4
)
è stata adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, degli articoli 14, 15 e 16 e dell’articolo 19, punto i), della direttiva 90/426/CEE del Consiglio
(
5
)
e stabilisce le garanzie supplementari ai fini dell’ammissione temporanea e dell’importazione di cavalli registrati dal Sud Africa. La decisione 2008/698/CE prevede inoltre la regionalizzazione del Sud Africa, indicando l’area metropolitana di Città del Capo come zona indenne da peste equina. La direttiva 90/426/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2009/156/CE del Consiglio
(
6
)
, che a sua volta è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/429.
(7)
Dal 21 aprile 2021, data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, le misure stabilite dalla decisione 2008/698/CE sono diventate obsolete. Le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, nonché gli elenchi di paesi terzi, territori e loro zone di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono sufficienti a garantire l’ingresso sicuro nell’Unione di equini da paesi terzi, compreso il Sud Africa.
(8)
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2008/698/CE.
(9)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/698/CE è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1
).
(
4
)
Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008, relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (
GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16
).
(
5
)
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (
GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42
).
(
6
)
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (
GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2609/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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