Decisione (UE) 2023/2637 del Consiglio, del 20 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (regolamento EMSA)
Decisione (UE) 2023/2637 del Consiglio, del 20 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (regolamento EMSA)
EN: Council Decision (EU) 2023/2637 of 20 November 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning the amendment to Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement (EMSA Regulation)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2637
23.11.2023
DECISIONE (UE) 2023/2637 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (regolamento EMSA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(“accordo SEE”) è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE.
(3)
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE.
(5)
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. CREVITS
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
(
3
)
Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (
GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima
(
1
)
.
(2)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XIII dell’accordo SEE, il punto 56o (Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
1.
è aggiunto il trattino seguente:
«—
32013 R 0100
: Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 (
GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30
)»;
2.
nell’adattamento b), dopo i termini “All’articolo 2” sono inseriti i termini “e all’articolo 2
bis
”;
3.
il testo dell’adattamento c) è sostituito dal seguente:
«L’articolo 3 è così modificato:
i)
al paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente: “L’Agenzia assiste l’Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, secondo necessità, nello svolgimento dei compiti di ispezione degli organismi riconosciuti e relativamente alla formazione e alle qualifiche della gente di mare nei paesi terzi conformemente all’accordo SEE.”;
ii)
al paragrafo 4 è aggiunto il testo seguente: “Se la visita o l’ispezione è stata effettuata in uno Stato EFTA per conto dell’Autorità di vigilanza EFTA, l’Agenzia trasmette la relazione all’Autorità di vigilanza EFTA e allo Stato EFTA interessato.”;
iii)
al paragrafo 5 è aggiunto il testo seguente: “Anche l’Autorità di vigilanza EFTA riceve l’analisi dell’Agenzia.”.»;
4.
il testo dell’adattamento e) è sostituito dal seguente:
«All’articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:
“4. In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all’articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, nei confronti del proprio personale l’Agenzia considera le lingue di cui all’articolo 129, paragrafo 1, dell’accordo SEE lingue dell’Unione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea.”.»;
5.
il testo dell’adattamento f) è sostituito dal seguente:
«All’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
“Gli Stati EFTA riconoscono all’Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.”.»;
6.
il testo dell’adattamento g) è sostituito dal seguente:
«All’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dopo i termini “alla Commissione” sono inseriti i termini “all’Autorità di vigilanza EFTA”.»;
7.
il testo dell’adattamento h) è sostituito dal seguente:
«L’articolo 11 è così modificato:
i)
al paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:
“L’Autorità di vigilanza EFTA ha un rappresentante nel consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.”;
ii)
al paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
“L’Autorità di vigilanza EFTA nomina un membro del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarlo in caso di assenza.”;
iii)
è aggiunto il paragrafo seguente:
“5. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, ad eccezione del diritto di voto.”»
;
8.
nell’adattamento i), il numero «7.» è sostituito dal numero «12.»;
9.
l’adattamento b) diventa adattamento c), gli adattamenti c), d), e), f), g), h), i) e j) diventano rispettivamente adattamento f), g), h), i), j), k), l) e m);
10.
sono inseriti gli adattamenti seguenti:
«b)
All’articolo 1, paragrafo 1, i termini “nonché un intervento contro l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio” non si applicano agli Stati EFTA nella misura in cui detti impianti esulano dall’ambito di applicazione territoriale dell’accordo SEE.»;
«d)
All’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 5, i termini “nonché di inquinamento marino provocato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio” non si applicano agli Stati EFTA nella misura in cui detti impianti esulano dall’ambito di applicazione territoriale dell’accordo SEE.»;
«e)
L’articolo 2, paragrafo 4, lettera g), e l’articolo 2
bis
, paragrafo 2, lettera e), non si applicano agli Stati EFTA nella misura in cui gli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio esulano dall’ambito di applicazione territoriale dell’accordo SEE.»;
«n)
All’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dopo i termini “alla Commissione” sono inseriti i termini “e all’Autorità di vigilanza EFTA.”»;
«o)
Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein. Pertanto il Liechtenstein non parteciperà all’Agenzia europea per la sicurezza marittima né contribuirà finanziariamente al suo funzionamento.».
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) n. 100/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE
(
*1
)
.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il …
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(
1
)
GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30
.
(
*1
)
[Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla decisione n. …/… che integra nell’accordo il regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Le parti riconoscono che l’integrazione del regolamento lascia impregiudicata l’applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell’Unione europea, a norma dell’articolo 11 di tale protocollo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2637/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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