Decisione UE In vigore

Decisione UE 2655/2025

Decisione (UE) 2025/2655 del Consiglio, del 16 dicembre 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione, della Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina

Pubblicato: 16/12/2025 In vigore dal: 16/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2655 del Consiglio, del 16 dicembre 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione, della Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina EN: Council Decision (EU) 2025/2655 of 16 December 2025 on the signing, on behalf of the European Union, of the Convention Establishing the International Claims Commission for Ukraine

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2655 23.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2655 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2025 relativa alla firma, a nome dell’Unione, della Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A seguito dell’inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata condotta dalla Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l’aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, affermando che la responsabilità di questa aggressione e di tutte le distruzioni e perdite di vite umane che ne risultano ricade interamente sulla Federazione russa, che sarà chiamata a rispondere delle sue azioni. (2) Il 14 novembre 2022 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/ES-11/5, nella quale ha riconosciuto che la Federazione russa deve essere chiamata a rispondere di ogni violazione del diritto internazionale in o nei confronti dell’Ucraina. Ha inoltre riconosciuto che la Federazione russa deve sopportare le conseguenze giuridiche di tutti i suoi atti illeciti sul piano internazionale, in particolare la riparazione del pregiudizio causato da tali atti, compreso il risarcimento dei danni. In tale contesto, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto la necessità di istituire, in cooperazione con l’Ucraina, un meccanismo internazionale per il risarcimento dei danni, delle perdite o delle lesioni derivanti dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa. A tal fine, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha raccomandato la creazione di un Registro internazionale dei danni che funga da raccolta, in forma documentale, delle prove e delle informazioni relative alle richieste di risarcimento per i danni, le perdite o le lesioni causati a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate nonché allo Stato dell’Ucraina, arrecati dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa, e che serva anche per la promozione e il coordinamento della raccolta di prove. (3) Il 12 maggio 2023 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la risoluzione CM/Res(2023)3, che istituisce l’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall’aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Come indicato in tale risoluzione, l’istituzione di un Registro dei danni costituisce un primo passo nella creazione di un meccanismo internazionale di risarcimento, che può comprendere una Commissione per le richieste di risarcimento e un fondo di risarcimento. Di conseguenza, la risoluzione CM/Res (2023)3 riconosce che il Registro dei danni, compresa la sua piattaforma digitale con tutti i dati relativi alle richieste di risarcimento e alle prove ivi raccolte, è inteso a costituire parte integrante del meccanismo di risarcimento che deve essere istituito da uno strumento internazionale distinto in cooperazione con l’Ucraina e con le organizzazioni e gli organismi internazionali rilevanti. (4) Dopo aver aderito al Registro dei danni in qualità di membro fondatore associato l’11 maggio 2023, l’Unione ha cambiato il proprio status in partecipante a pieno titolo il 22 luglio 2024. (5) Il 29 febbraio 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l’Ucraina ( 1 ) , che prevede il finanziamento di iniziative e organismi coinvolti nella promozione e nell’applicazione della giustizia internazionale in Ucraina. Ciò comprende, tra l’altro, il contributo finanziario dell’Unione al Registro dei danni. (6) Nel 2024 l’Ufficio del presidente dell’Ucraina, il Ministero degli Affari esteri dell’Ucraina, il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi e il Registro dei danni per l’Ucraina hanno invitato gli Stati che hanno sostenuto l’adozione della risoluzione A/RES/ES-11/5 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite alle riunioni preparatorie relative a uno strumento internazionale volto a istituire una Commissione per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina all’Aia. (7) Il 17 marzo 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2025/702 ( 2 ) che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati per uno strumento internazionale che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina. (8) Tra marzo e settembre 2025 circa 55 delegazioni, tra cui l’Unione europea e tutti i suoi Stati membri, hanno partecipato a quattro cicli di negoziati all’Aia. I primi tre cicli si sono svolti nel quadro del comitato intergovernativo di negoziato su un trattato internazionale volto a istituire una Commissione per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina ( Intergovernmental Negotiation Committee - «INC»), che ha proceduto a uno scambio di opinioni sul progetto di trattato, ha completato diverse letture del testo e ne ha prodotto successive versioni rivedute. (9) Durante il terzo ciclo di negoziati del luglio 2025, l’INC ha deciso di sviluppare lo strumento internazionale volto a istituire una Commissione per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina quale Convenzione del Consiglio d’Europa («progetto di Convenzione») aperta anche a Stati Parti non membri del Consiglio d’Europa e all’Unione europea. Pertanto, il quarto ciclo di negoziati si è svolto nel quadro della prima riunione del comitato ad hoc sull’istituzione di una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina sotto l’egida del Consiglio d’Europa. I lavori dell’INC sono stati successivamente trasferiti, e sono proseguiti, nel quadro di tale comitato ad hoc, che ha ulteriormente esaminato e approvato in via provvisoria il progetto di Convenzione, il regolamento interno della conferenza diplomatica per l’adozione del progetto di Convenzione, il progetto di risoluzione che stabilisce le disposizioni necessarie per l’avvio delle attività della Commissione per le richieste di risarcimento e l’adempimento del suo mandato, e il progetto di Atto finale da adottare in occasione di una conferenza diplomatica che si terrà all’Aia il 16 dicembre 2025. Acclusi all’Atto finale vi saranno la Convenzione, la risoluzione e il verbale di riunione della conferenza diplomatica. (10) Il 22 ottobre 2025 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato in via provvisoria il progetto di Convenzione in vista della sua adozione e apertura alla firma in occasione della conferenza diplomatica di cui al considerando 9. (11) Nel progetto di Convenzione si considera che la Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina costituisca la seconda componente del meccanismo internazionale di risarcimento, che succede al Registro dei danni per l’Ucraina, i cui lavori saranno trasferiti alla Commissione per le richieste di risarcimento il prima possibile dopo l’istituzione di quest’ultima. Il progetto di Convenzione riconosce inoltre che la Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina può includere, come terza componente, un futuro fondo di risarcimento per i danni, le perdite o le lesioni causati dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa. (12) A norma dell’articolo 30 del progetto di Convenzione, la Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, dell’Unione europea, di qualsiasi altro Stato che abbia partecipato alla conferenza diplomatica di cui al considerando 9 e di qualsiasi altro Stato che abbia votato a favore della risoluzione A/RES/ES-11/5 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. (13) L’Unione è fermamente determinata a garantire che la Federazione russa sopporti le conseguenze giuridiche dei suoi atti illeciti sul piano internazionale contro l’Ucraina, compreso l’obbligo di riparazione di ogni danno, perdita e lesione causati da tali atti. È pertanto opportuno che l’Unione firmi la Convenzione che istituisce la Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina e l’Atto finale nonché approvi l’adozione della risoluzione che stabilisce le disposizioni necessarie per l’avvio delle attività della Commissione per le richieste di risarcimento e l’adempimento del suo mandato. (14) È possibile che la conferenza diplomatica apporti modifiche formali o di lieve entità ai testi della Convenzione, dell’Atto finale o della risoluzione. A condizione che tali modifiche non alterino la sostanza dei testi, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad approvarle a nome dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, della Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina, con riserva della conclusione di tale Convenzione ( 3 ) . È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’Atto finale della conferenza diplomatica per l’adozione di tale Convenzione. È approvata, a nome dell’Unione, l’adozione della risoluzione che stabilisce le disposizioni necessarie per l’avvio delle attività della Commissione per le richieste di risarcimento e l’adempimento del suo mandato. Sono acclusi alla presente decisione i progetti di Atto finale e di risoluzione della conferenza diplomatica. Modifiche formali e di lieve entità apportate dalla conferenza diplomatica ai testi della Convenzione, dell’Atto finale o della risoluzione che non alterino la sostanza dei testi possono essere approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l’Ucraina ( GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2025/702 del Consiglio, del 17 marzo 2025, che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati per uno strumento internazionale che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina ( GU L, 2025/702, 8.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/702/oj ). ( 3 ) Il testo della Convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione. TRADUZIONE ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA PER L'ADOZIONE DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UNA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO A FAVORE DELL’UCRAINA La conferenza diplomatica convocata congiuntamente dal Consiglio d'Europa e dal Regno dei Paesi Bassi per l'adozione della Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina si è tenuta all'Aia, Paesi Bassi, il 15 e 16 dicembre 2025, con la sig.ra/il sig. [nome] di [Stato] in qualità di presidente. La conferenza diplomatica ha deliberato sulla base di un testo elaborato dal comitato ad hoc sull'istituzione di una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina (CAHEC), riunitosi all'Aia, Paesi Bassi, dal 9 al 12 settembre 2025. La conferenza diplomatica ha adottato la Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina, accluso al presente atto, e lo ha aperto alla firma. La Conferenza diplomatica ha inoltre adottato una risoluzione e un verbale, con allegati, acclusi al presente atto. La conferenza diplomatica riconosce che la Federazione russa deve sopportare le conseguenze giuridiche di tutti i suoi atti illeciti sul piano internazionale, in particolare la riparazione del pregiudizio causato da tali atti, compreso il risarcimento dei danni. La conferenza diplomatica incoraggia tutti i partecipanti a continuare a ricercare, anche a livello internazionale e in conformità del diritto internazionale, possibili fonti per garantire il finanziamento del risarcimento stabilito e accordato dalla Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina nell'ambito della Convenzione. IN FEDE DI CHE, la conferenza diplomatica ha adottato il presente Atto finale. Fatto all'Aia, Paesi Bassi, il 16 dicembre 2025, in inglese, francese e spagnolo, le tre versioni facenti ugualmente fede. TRADUZIONE RISOLUZIONE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA La conferenza diplomatica per l'adozione della Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina Avendo adottato la Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina, riconoscendo la necessità di istituire senza indebito ritardo la Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina («Commissione») e di prendere le disposizioni necessarie per l’avvio delle sue attività e l’adempimento del suo mandato, decide quanto segue: 1. Chiedere al Regno dei Paesi Bassi di ospitare la Commissione per la durata dei suoi lavori. 2. Chiedere al Consiglio d'Europa di istituire un’équipe preparatoria, con la partecipazione del Registro dei danni causati dall’aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, per l’approntamento della presenza della Commissione nello Stato ospitante. L’équipe preparatoria: a. dialoga con il governo dello Stato ospitante per: i. elaborare un progetto di accordo sulla sede fra lo Stato ospitante e la Commissione, anche sulle questioni relative ai privilegi e alle immunità nello Stato ospitante; ii. preparare le disposizioni relative alla presenza della Commissione nello Stato ospitante, come le misure di sicurezza, eventuali modalità pratiche e logistiche necessarie (come il sito dell'ufficio) e altre questioni relative a tale presenza e, se del caso, per preparare successivamente progetti di documenti su tali questioni in consultazione con lo Stato ospitante, b. prepara una relazione sui suoi lavori, unitamente ad eventuali progetti di documenti, sottoponendola alla prima riunione dell'Assemblea della Commissione; c. lavora a livello operativo; d. trasferisce i suoi lavori alla Commissione e vi pone fine dopo la prima riunione dell'Assemblea della Commissione. 3. Chiedere al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di costituire, conformemente all'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa (ETS n. 1), un comitato che funga da comitato preparatorio per la Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina («comitato preparatorio»). 4. Il comitato preparatorio è composto dai firmatari della Convenzione aperta del Consiglio d'Europa che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina. Esso può decidere di invitare altri membri e osservatori della conferenza diplomatica a diventare propri osservatori. 5. Il comitato preparatorio, alla sua prima riunione, elegge il presidente e il vicepresidente, adotta il proprio regolamento interno e decide in merito al suo programma di lavoro. 6. Le lingue di lavoro del comitato preparatorio sono le due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, l'inglese e il francese. 7. Il comitato preparatorio elabora proposte e modalità pratiche per l'istituzione e l'entrata in funzione della Commissione, compresi i seguenti progetti di documenti che devono essere adottati dall'Assemblea della Commissione: a. il regolamento interno dell'Assemblea della Commissione; b. le norme e la procedura per la nomina e l'elezione del direttore esecutivo; c. le norme e la procedura per l'elezione dei membri del Comitato finanziario; d. un bilancio di previsione per il primo esercizio finanziario della Commissione, e e. l'entità dei contributi annuali obbligatori dei membri. 8. Il comitato preparatorio elabora una relazione su tutte le questioni che rientrano nel suo mandato, la sottopone alla prima riunione dell'Assemblea della Commissione e ne informa il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 9. Il comitato preparatorio si riunisce all'Aia, Paesi Bassi. I costi derivanti da tali riunioni sono finanziati mediante contributi volontari dei membri e degli osservatori del comitato preparatorio. I rappresentanti dei membri e degli osservatori del comitato preparatorio si fanno carico delle proprie spese di viaggio e di soggiorno. 10. Il Segretariato generale del Consiglio d'Europa funge da segretariato del comitato preparatorio. 11. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa è invitato a convocare il comitato preparatorio. 12. Il comitato preparatorio resta in funzione fino alla conclusione della prima riunione dell'Assemblea della Commissione. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2655/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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