Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2680/2023

Decisione (PESC) 2023/2680 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dell'esercito nazionale somalo con materiali militari concepiti per l'uso letale della forza

Pubblicato: 27/11/2023 In vigore dal: 27/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/2680 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dell'esercito nazionale somalo con materiali militari concepiti per l'uso letale della forza EN: Council Decision (CFSP) 2023/2680 of 27 November 2023 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Somali National Army with military equipment designed to deliver lethal force

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2680 28.11.2023 DECISIONE (PESC) 2023/2680 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2023 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dell'esercito nazionale somalo con materiali militari concepiti per l'uso letale della forza IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility — EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) La Somalia è martoriata da un conflitto armato e da catastrofi umanitarie ricorrenti che hanno causato lo sfollamento di milioni di persone e centinaia di migliaia di vittime. L'instabilità persistente ha provocato una crisi umanitaria di lunga durata e ha lasciato la regione a rischio di diventare una roccaforte del terrorismo e delle reti criminali transnazionali. (3) Garantire la stabilità generale, la sovranità e l'integrità territoriale della Somalia, come pure lo sviluppo pacifico e il rispetto dei diritti umani, in linea con le conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2018 sull'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni, è una priorità fondamentale per l'Unione. (4) Il 29 ottobre 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") ha ricevuto una richiesta della Somalia affinché l'Unione assista l'esercito nazionale somalo nell'approvvigionamento a titolo dell'EPF di materiali militari concepiti per l'uso letale della forza. (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF. (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivo, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Somalia («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L'obiettivo della misura di assistenza è sostenere lo sviluppo delle capacità dell'esercito nazionale somalo che sarà addestrato presso il centro di addestramento «Generale Dhagabadan», al fine di ripristinare la sicurezza e la protezione nel paese e proteggere la popolazione civile. 3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura di munizioni al solo scopo di formare il personale dell'esercito nazionale somalo. 4.   La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 1 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità dell'esercito nazionale somalo sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) a manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF. 2.   L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è affidata a Défense Conseil International – DCI Group. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità dell'esercito nazionale somalo sostenute nell'ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell'EPF sono firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature fornite nell'ambito della misura di assistenza e sull'inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante e ai revisori dell'EPF per effettuare controlli in loco e revisioni nell'ambito dell'EPF, su richiesta. 3.   L'alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente Y. DÍAZ PÉREZ ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2680/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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