Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2682/2023

Decisione (PESC) 2023/2682 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze militari e marittime degli Stati costieri che partecipano alle operazioni di sicurezza marittima nel Golfo di Guinea

Pubblicato: 27/11/2023 In vigore dal: 27/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/2682 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze militari e marittime degli Stati costieri che partecipano alle operazioni di sicurezza marittima nel Golfo di Guinea EN: Council Decision (CSFP) 2023/2682 of 27 November 2023 on an assistance measure under the European Peace Facility to support military actors and navies of coastal states involved in maritime security operations in the Gulf of Guinea

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2682 28.11.2023 DECISIONE (PESC) 2023/2682 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze militari e marittime degli Stati costieri che partecipano alle operazioni di sicurezza marittima nel Golfo di Guinea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 ( 1 ) del Consiglio istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) In occasione del decimo anniversario del codice di condotta di Yaoundé, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro sostegno alla regione del Golfo di Guinea e hanno rinnovato il loro impegno a rafforzare la sicurezza marittima nella zona. (3) Il 4 maggio 2022 il Consiglio ha approvato il concetto di una possibile misura di assistenza a favore degli Stati costieri del Golfo di Guinea, con l’obiettivo generale di sostenere la sicurezza marittima sotto guida africana e le attività antipirateria condotte da attori militari nel Golfo di Guinea per ridurre, in ultima analisi, l’incidenza, la durata e l’intensità della violenza e della criminalità e proteggere le navi militari, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza. (4) Nell’ambito del concetto, il Consiglio ha approvato una misura preparatoria volta a servire come base per una futura proposta dell’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») in relazione alla misura di assistenza intesa a rafforzare la sicurezza marittima nel Golfo di Guinea. La misura preparatoria è stata attuata tra settembre e dicembre 2022 con il duplice obiettivo di, in un primo tempo, determinare e sviluppare le specifiche tecniche in materia di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), di fornire criteri oggettivi e trasparenti che consentano la scelta di una sede e, in un secondo tempo, di valutare le marine degli Stati costieri del Golfo di Guinea al fine di individuare le più idonee tra queste, dal punto di vista tecnico e politico, a raggiungere gli obiettivi della misura di assistenza. I risultati della misura preparatoria hanno individuato un veicolo aereo con equipaggio come la soluzione ottimale per un sistema ISR, mentre Camerun, Ghana, Congo e Benin sono stati identificati come gli Stati costieri del Golfo di Guinea più idonei con una capacità marina, normativa e politica sufficiente per poter partecipare alla misura di assistenza. (5) Nel gennaio e giugno 2023 è stata condotta una serie di eventi esplorativi e di sensibilizzazione, tra cui missioni sul campo, al fine di ottimizzare e perfezionare ulteriormente i risultati della misura preparatoria, nonché di garantire il pieno coordinamento e la piena collaborazione con gli Stati costieri del Golfo di Guinea individuati e con le organizzazioni regionali che fanno parte dell’architettura di Yaoundé, in particolare il centro regionale per la sicurezza marittima dell’Africa centrale (CRESMAC), il Centro regionale per la sicurezza marittima dell’Africa occidentale (CRESMAO), il Centro di coordinamento interregionale e i centri di coordinamento marittimo multinazionale (MMCC) di Douala, Accra e Ponte Noire. A seguito di tale attività di sensibilizzazione indicate e sulla base della disponibilità espressa dagli Stati costieri pre-identificati del Golfo di Guinea, il Camerun e il Ghana sono stati scelti come beneficiari della misura di assistenza. (6) Data la complessità della misura di assistenza e al fine di limitare eventuali rischi politici o tecnici, l’assistenza agli Stati costieri del Golfo di Guinea in materia di sicurezza marittima seguirà un approccio graduale. Sulla base della valutazione semestrale della misura di assistenza, si può decidere di proseguire ed estendere il sostegno ad altri Stati costieri del Golfo di Guinea, eventualmente nel 2024. (7) Il 16 giugno 2023, l’alto rappresentante ha ricevuto dal Ghana una richiesta affinché l’Unione assista la marina ghanese nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare le sue capacità operative di pattugliamento in alto mare. (8) Il 19 settembre 2023, l’alto rappresentante ha ricevuto dal Camerun una richiesta affinché l’Unione assista la marina camerunese nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare le sue capacità operative di pattugliamento in alto mare, e affinché assista l’architettura di Yaoundé fornendo servizi di ISR attraverso un mezzo aereo con equipaggio, al fine di potenziare le capacità operative degli Stati membri dell’architettura di Yaoundé nell’ambito della loro sorveglianza nel Golfo di Guinea, con l’obiettivo ultimo di migliorare la sicurezza marittima nella regione. (9) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC ( 2 ) del Consiglio, e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dello strumento europeo per la pace. (10) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’architettura di Yaoundé, del Camerun e del Ghana («beneficiari»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le operazioni di sicurezza marittima e antipirateria e le attività di deterrenza nel Golfo di Guinea, potenziando le capacità dell’architettura di Yaoundé e dei suoi Stati membri, in particolare migliorando la loro conoscenza del settore marittimo e aumentando la capacità di pattugliamento in alto mare di determinate marine costiere, per ridurre in ultima analisi l’incidenza della criminalità, proteggere le navi e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature e servizi non concepiti per l’uso letale della forza: a) fornitura di servizi di ISR tramite un mezzo aereo con equipaggio, per un periodo di un anno; il Centro operativo marittimo nazionale della marina camerunese di Douala è responsabile della ricezione, del successivo trattamento e della condivisione delle informazioni ISR con gli altri centri regionali e centri di coordinamento marittimo dell’architettura di Yaoundé tramite la piattaforma per la condivisione regionale delle informazioni nell’ambito dell’architettura di Yaoundé; b) sostegno a navi pattuglia di: i) Camerun, mediante la fornitura di motoscafi d’intervento; ii) Ghana, mediante la fornitura di sistemi aerei navali senza equipaggio per la sorveglianza in mare, materiale ingegneristico per servizi navali e attrezzature per immersioni subacquee; c) un assistente tecnico per assistere ciascuna delle marine del Camerun e del Ghana; d) un assistente navale per i contatti con le strutture dell’architettura di Yaoundé, vale a dire il ICC, il CRESMAC, il CRESMAO e i MMCC di Douala (Camerun) e Accra (Ghana). 4.   La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 21 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con i beneficiari 1.   L’alto rappresentante conclude con i beneficiari gli accordi necessari per garantire il loro rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate del Camerun e del Ghana sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti o sottoposti a manutenzione nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, alla fine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che un beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata alla Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) — Cooperación Española. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte dei beneficiari, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è finalizzata a conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza e sull’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Presentazione di relazioni Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente Y. DÍAZ PÉREZ ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2682/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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