Decisione di esecuzione (UE) 2023/2698 della Commissione, del 4 dicembre 2023, relativa alla specifica delle emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2698 della Commissione, del 4 dicembre 2023, relativa alla specifica delle emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/2698 of 4 December 2023 on the specification of reference CO2 emissions of heavy-duty vehicle groups not covered by Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council pursuant to Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2698
6.12.2023
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2698 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2023
relativa alla specifica delle emissioni di CO
2
di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture
(
1
)
, in particolare l’articolo 7
octies
bis, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 7
octies
bis, paragrafo 1, della direttiva 1999/62/CE, gli Stati membri devono differenziare gli oneri per l’infrastruttura e i diritti di utenza per i veicoli pesanti. La variazione deve basarsi sulle emissioni di CO
2
di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, ed è calcolata in modo diverso per i vari gruppi di veicoli di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione
(
2
)
. Per un gruppo di veicoli che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, le emissioni di CO
2
di riferimento devono basarsi sui dati indicati in conformità del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
e devono corrispondere al valore medio di tutte le emissioni di CO
2
dei veicoli appartenenti a tale gruppo di veicoli.
(2)
A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, la Commissione ha pubblicato una relazione
(
5
)
che analizza i dati sui veicoli pesanti per il periodo di riferimento 2020, compreso tra il 1
o
luglio 2020 e il 30 giugno 2021. La relazione comprende i dati relativi a una serie di gruppi di veicoli per il primo periodo di riferimento completo.
(3)
La presente decisione di esecuzione dovrebbe specificare le emissioni di CO
2
di riferimento per i gruppi di veicoli 1, 2, 3, 11, 12 e 16, riportando i dati pertinenti per ciascuno di tali gruppi di veicoli così come pubblicati nella relazione di cui al considerando 2.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le emissioni di CO
2
di riferimento per i gruppi di veicoli che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, figurano nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO
2
e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (
GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1
, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj).
(
3
)
Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO
2
dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (
GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202
, http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO
2
e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (
GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/956/oj).
(
5
)
Relazione della Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/956, che analizza i dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori per il periodo di riferimento 2020 sulle emissioni di CO
2
e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi [COM(2023) 517 final].
ALLEGATO
Emissioni di CO
2
di riferimento per i gruppi di veicoli che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE
Gruppo di veicoli
Emissioni di CO
2
di riferimento in g/tkm
1
410,1
2
267,9
3
207,2
11
157,0
12
104,4
16
110,3
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2698/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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