Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2828/2023

Decisione (UE) 2023/2828 del Consiglio, del l’11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione (UE) 2019/866

Pubblicato: 11/12/2023 In vigore dal: 11/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2828 del Consiglio, del l’11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione (UE) 2019/866 EN: Council Decision (EU) 2023/2828 of 11 December 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union in the annual Conference of the Parties to the Convention on the Conservation and Management of Pollock Resources in the Central Bering Sea and repealing Decision (EU) 2019/866

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2828 15.12.2023 DECISIONE (UE) 2023/2828 DEL CONSIGLIO del l’11 dicembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione (UE) 2019/866 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La Repubblica di Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering («convenzione sul Mare di Bering»). L'Unione europea non è parte di tale convenzione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto di adesione del 2003, gli accordi di pesca conclusi dagli Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione e l'Unione è tenuta ad attuare le decisioni stabilite nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering. (2) Con decisione del Consiglio dell'11 aprile 2016 la Repubblica di Polonia è stata autorizzata a negoziare, nell'interesse dell'Unione, una modifica della convenzione sul Mare di Bering intesa a consentire all'Unione di divenire parte contraente della convenzione. Nell'ottobre 2016 la Polonia ha presentato la proposta di tale modifica della convenzione sul Mare di Bering al depositario della convenzione. (3) Con decisione (UE) 2023/575 del Consiglio ( 1 ) la Polonia è stata autorizzata a ratificare, nell'interesse dell'Unione, la modifica della convenzione sul Mare di Bering che consentirebbe la partecipazione dell'Unione in quanto parte contraente di tale convenzione. Resta inteso che, al momento dell'accettazione dell'Unione in quanto parte contraente a pieno titolo della convenzione sul Mare di Bering, la Repubblica di Polonia recederà dalla convenzione. (4) La conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering («conferenza annuale delle parti») è incaricata della gestione e della conservazione degli stock di merluzzo nella zona della convenzione. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. (5) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca. (6) In linea con le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita », «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale. (7) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Inoltre, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: “Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo”» mira a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente. (8) La comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile» sottolinea l'importanza della protezione e della conservazione della biodiversità marina nell'azione esterna dell'Unione. L'Unione è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. In seno a questi ultimi l'Unione promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi. (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della convenzione sul Mare di Bering potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 ( 3 ) e (CE) n. 1224/2009 ( 4 ) e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . (10) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della conferenza annuale delle parti è stabilita dalla decisione (UE) 2019/866 del Consiglio ( 6 ) . È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova che copra il periodo 2024-2028. (11) Secondo la prassi attuale, la Commissione, in qualità di rappresentante esterno dell'Unione per quanto riguarda la competenza esclusiva dell'Unione in materia di pesca, rappresenta la Repubblica di Polonia e l'Unione alla conferenza annuale delle parti. (12) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione sul Mare di Bering e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della conferenza annuale delle parti, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2024-2028, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della conferenza annuale delle parti figura nell'allegato I della presente decisione. Articolo 2 La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering avviene conformemente all'allegato II. Articolo 3 La posizione dell'Unione di cui all'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della conferenza delle parti della convenzione sul Mare di Bering del 2029. Articolo 4 La decisione (UE) 2019/866 è abrogata. Articolo 5 1.   Fatte salve le prerogative della Commissione in materia di rappresentanza esterna dell'Unione, la Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione fino all'adesione dell'Unione alla convenzione sul Mare di Bering. 2.   Dopo l'adesione dell'Unione alla convenzione sul Mare di Bering, destinataria della presente decisione sarà la Commissione, che rappresenterà l'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti. 3   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente L. PLANAS PUCHADES ( 1 ) Decisione (UE) 2023/575 del Consiglio, del 9 marzo 2023, che autorizza la Polonia a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering ( GU L 75 del 14.3.2023, pag. 15 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ( GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ( GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81 ). ( 6 ) Decisione (UE) 2019/866 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito di tale conferenza annuale ( GU L 140 del 28.5.2019, pag. 66 ). ALLEGATO I Posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza annuale delle parti 1.   PRINCIPI Nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering, l'Unione: a) provvede affinché le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; b) promuove gli obiettivi dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale e in occasione della 15 a Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della protezione della biodiversità marina e la protezione del 30 % degli oceani nel mondo mediante le aree marine protette; c) contribuisce all'attuazione del Green Deal europeo, in linea con le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2020 dal titolo «Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare», con le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2021 dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici», segnatamente per quanto riguarda la protezione della natura, e con le conclusioni del Consiglio del 19 ottobre 2020 sulla strategia «Dal produttore al consumatore», e a «Un'Europa più forte nel mondo»; d) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; e) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca; f) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2022 sulla governance internazionale degli oceani per mari e oceani sicuri, puliti, sani e gestiti in modo sostenibile per quanto riguarda la biodiversità marina; g) si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della convenzione sul Mare di Bering e garantisce che le misure adottate nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering siano conformi agli obiettivi della convenzione sul Mare di Bering; h) promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP); i) persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; j) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione sul Mare di Bering, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; k) promuove, ove opportuno, il coordinamento tra la convenzione sul Mare di Bering e le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, nell'ambito dei rispettivi mandati; l) promuove, tra le ORGP riguardanti specie diverse dai tonnidi, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP riguardanti i tonnidi. 2.   ORIENTAMENTI L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della conferenza annuale delle parti: a) misure volte a promuovere la conservazione e a promuovere il ripristino della biodiversità, la sostenibilità degli stock e l'integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel processo decisionale; b) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione sul Mare di Bering basate sui migliori pareri scientifici disponibili, incluso il livello ammissibile di cattura e singoli contingenti nazionali o limitazioni dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive di competenza della conferenza annuale delle parti, comprese le modifiche all'allegato della convenzione sul Mare di Bering, che permettano di conseguire il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile in modo progressivo e incrementale. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili; c) misure intese a promuovere la raccolta dei dati, la ricerca scientifica e decisioni di gestione basate su dati scientifici, il rafforzamento del suo comitato di applicazione, una cultura ispirata al rispetto delle norme e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti; d) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione sul Mare di Bering, tra cui l'iscrizione nell'elenco dei pescherecci INN e l'incrocio dei dati con quelli di altre ORGP, e misure intese a promuovere la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca sulla base delle linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture; e) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione sul Mare di Bering per garantire l'efficacia dei controlli e il rispetto delle misure adottate nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering, compreso il rafforzamento del controllo sulle operazioni di trasbordo sulla base delle linee guida volontarie della FAO sui trasbordi; f) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione sul Mare di Bering conformemente alla convenzione sul Mare di Bering e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, e misure intese a evitare e ridurre il più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; g) misure volte a ridurre l'inquinamento marino, impedire lo smaltimento della plastica in mare e a contenere l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, comprese misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi sulla base delle linee guida volontarie della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca; h) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo; i) raccomandazioni che, ove opportuno e per quanto consentito dagli atti costitutivi pertinenti, promuovano l'applicazione della convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro; j) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare con quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione; k) elaborare approcci per affrontare gli effetti delle attività diverse dalla pesca sulle risorse biologiche marine nella zona della convenzione sul Mare di Bering; l) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della conferenza annuale delle parti; m) misure coerenti con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. ALLEGATO II Definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare in sede di conferenza annuale delle parti Prima di ogni riunione della conferenza annuale delle parti, quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni che hanno effetti giuridici sull'Unione, sono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell’allegato I. A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione della conferenza annuale delle parti, un documento scritto che illustri nei dettagli la posizione dell'Unione proposta, per esame e approvazione degli elementi specifici della posizione da esprimere a nome dell'Unione. Qualora, nel corso di una riunione della conferenza annuale delle parti, sia impossibile raggiungere un accordo, anche nell'immediato, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2828/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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