Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2856/2023

Decisione (UE) 2023/2856 del Consiglio, del 7 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione Commercio istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di

Pubblicato: 07/12/2023 In vigore dal: 07/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2856 del Consiglio, del 7 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione Commercio istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie EN: Council Decision (EU) 2023/2856 of 7 December 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Cooperation Committee meeting in trade configuration established by the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part, as regards the establishment of a list of 15 individuals who are willing and able to serve as arbitrators

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2856 18.12.2023 DECISIONE (UE) 2023/2856 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra ( 1 ) («accordo»), è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2020/244 del Consiglio ( 2 ) ed è entrato in vigore il 1° marzo 2020. (2) A norma dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), di cui all'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo, è tenuto a compilare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie («elenco degli arbitri»). L'elenco degli arbitri deve essere composto da tre sottoelenchi comprendente ciascuno almeno cinque persone: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui si possa affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. (3) Sulla base delle proposte avanzate dalle parti, nella sua prossima riunione, il comitato di cooperazione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca l'elenco degli arbitri. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riguardo alla compilazione di un elenco di arbitri, poiché la decisione prevista del comitato di cooperazione sarà vincolante per l'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro, a norme dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, nei procedimenti di risoluzione delle controversie, si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente J. HEREU BOHER ( 1 ) GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3 . ( 2 ) Decisione (UE) 2020/244 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra ( GU L 52 del 25.2.2020, pag. 1 ). PROGETTO DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO» del … relativa alla compilazione dell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 196, paragrafo 1, dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra IL COMITATO DI COOPERAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO», visto l’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra («accordo»), in particolare l’articolo 196, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 196, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), di cui all’articolo 269, paragrafo 5, dell’accordo stesso, è tenuto a compilare, entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie («elenco degli arbitri»). (2) L’articolo 196, paragrafo 1, dell’accordo stabilisce che l’elenco degli arbitri deve essere composto da tre sottoelenchi, comprendente ciascuno almeno cinque persone: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui si possa affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. A norma dell’articolo 196, paragrafo 2, dell’accordo, gli arbitri devono vantare conoscenze ed esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. (3) L’Unione europea e la Repubblica del Kazakistan hanno proposto cinque candidati ciascuno per esercitare la funzione di arbitro e hanno concordato cinque cittadini di paesi terzi per svolgere l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Tutte le suddette persone sono disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro e a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 196 dell’accordo. (4) Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’accordo, in particolare il capo 14 del titolo III dello stesso, è opportuno che l’elenco degli arbitri sia compilato dal comitato di cooperazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, è compilato a norma dell’articolo 196, paragrafo 1, di tale accordo. L’elenco degli arbitri è riportato nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a …, Per il comitato di cooperazione Il presidente ALLEGATO ELENCO DEGLI ARBITRI DI CUI ALL’ARTICOLO 196, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO RAFFORZATO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, DALL’ALTRA Arbitri proposti dall’Unione europea 1. Claudia ANNACKER 2. Maria Chiara MALAGUTI 3. Danae AZARIA 4. Irina BUGA 5. Pierre D’ARGENT Arbitri proposti dalla Repubblica del Kazakhstan 1. Gani BITENOV 2. Miras DAULENOV 3. Aigoul KENJEBA YEVA 4. Marat SARSENBAYEV 5. Farhad KARAGUSSOV Presidenti 1. Ichiro ARAKI (Giappone) 2. Penelope Jane RIDINGS (Nuova Zelanda) 3. Ujal Singh BHATIA (India) 4. Valerie HUGHES (Canada) 5. Thomas COTTIER (Svizzera) ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2856/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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