Decisione (UE) 2023/2856 del Consiglio, del 7 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione Commercio istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di
Decisione (UE) 2023/2856 del Consiglio, del 7 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione Commercio istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie
EN: Council Decision (EU) 2023/2856 of 7 December 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Cooperation Committee meeting in trade configuration established by the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part, as regards the establishment of a list of 15 individuals who are willing and able to serve as arbitrators
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2856
18.12.2023
DECISIONE (UE) 2023/2856 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra
(
1
)
(«accordo»), è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2020/244 del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 1° marzo 2020.
(2)
A norma dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), di cui all'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo, è tenuto a compilare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie («elenco degli arbitri»). L'elenco degli arbitri deve essere composto da tre sottoelenchi comprendente ciascuno almeno cinque persone: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui si possa affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale.
(3)
Sulla base delle proposte avanzate dalle parti, nella sua prossima riunione, il comitato di cooperazione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca l'elenco degli arbitri.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riguardo alla compilazione di un elenco di arbitri, poiché la decisione prevista del comitato di cooperazione sarà vincolante per l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro, a norme dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, nei procedimenti di risoluzione delle controversie, si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. HEREU BOHER
(
1
)
GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3
.
(
2
)
Decisione (UE) 2020/244 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra (
GU L 52 del 25.2.2020, pag. 1
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»
del …
relativa alla compilazione dell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 196, paragrafo 1, dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra
IL COMITATO DI COOPERAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,
visto l’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra («accordo»), in particolare l’articolo 196, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 196, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), di cui all’articolo 269, paragrafo 5, dell’accordo stesso, è tenuto a compilare, entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie («elenco degli arbitri»).
(2)
L’articolo 196, paragrafo 1, dell’accordo stabilisce che l’elenco degli arbitri deve essere composto da tre sottoelenchi, comprendente ciascuno almeno cinque persone: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui si possa affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. A norma dell’articolo 196, paragrafo 2, dell’accordo, gli arbitri devono vantare conoscenze ed esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale.
(3)
L’Unione europea e la Repubblica del Kazakistan hanno proposto cinque candidati ciascuno per esercitare la funzione di arbitro e hanno concordato cinque cittadini di paesi terzi per svolgere l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Tutte le suddette persone sono disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro e a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 196 dell’accordo.
(4)
Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’accordo, in particolare il capo 14 del titolo III dello stesso, è opportuno che l’elenco degli arbitri sia compilato dal comitato di cooperazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, è compilato a norma dell’articolo 196, paragrafo 1, di tale accordo.
L’elenco degli arbitri è riportato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a …,
Per il comitato di cooperazione
Il presidente
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ARBITRI DI CUI ALL’ARTICOLO 196, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO RAFFORZATO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, DALL’ALTRA
Arbitri proposti dall’Unione europea
1.
Claudia ANNACKER
2.
Maria Chiara MALAGUTI
3.
Danae AZARIA
4.
Irina BUGA
5.
Pierre D’ARGENT
Arbitri proposti dalla Repubblica del Kazakhstan
1.
Gani BITENOV
2.
Miras DAULENOV
3.
Aigoul KENJEBA YEVA
4.
Marat SARSENBAYEV
5.
Farhad KARAGUSSOV
Presidenti
1.
Ichiro ARAKI (Giappone)
2.
Penelope Jane RIDINGS (Nuova Zelanda)
3.
Ujal Singh BHATIA (India)
4.
Valerie HUGHES (Canada)
5.
Thomas COTTIER (Svizzera)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2856/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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