Decisione di esecuzione (UE) 2023/2915 del Consiglio, dell’11 dicembre 2023, concernente la determinazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 10, secondo comma, dell’accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa a
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2915 del Consiglio, dell’11 dicembre 2023, concernente la determinazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 10, secondo comma, dell’accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere alla Norvegia i dati personali relativi ai dati sul DNA, i dati dattiloscopici e i dati di immatricolazione dei veicoli
EN: Council Implementing Decision (EU) 2023/2915 of 11 December 2023 on the determination, under the second subpa
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2915
28.12.2023
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2915 DEL CONSIGLIO
dell’11 dicembre 2023
concernente la determinazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 10, secondo comma, dell’accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere alla Norvegia i dati personali relativi ai dati sul DNA, i dati dattiloscopici e i dati di immatricolazione dei veicoli
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2010/482/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato
(
2
)
(«accordo») prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da una parte, e della Norvegia, dall’altra, per quanto riguarda lo scambio automatizzato dei dati sul DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Come prerequisito di tale cooperazione, la Norvegia è tenuta ad adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione dell’Unione e un’esperienza pilota.
(2)
L’accordo è vincolante per l’Unione e i suoi Stati membri in virtù della decisione 2010/482/UE, che ha come base giuridica sostanziale l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(3)
A norma dell’articolo 8, paragrafo 9, dell’accordo, la trasmissione di dati personali da parte degli Stati membri ai sensi di tale accordo avviene solo dopo il recepimento delle disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio
(
3
)
nella legislazione nazionale della Norvegia. Per accertare se tale sia il caso della Norvegia, una visita di valutazione e un’esperienza pilota saranno effettuate per quanto riguarda la Norvegia, identiche a quelle cui sono soggetti gli Stati membri a norma del capo 4 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI
(
4
)
.
(4)
L’articolo 8, paragrafo 10, secondo comma, dell’accordo conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di stabilire la o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri potranno comunicare i loro dati personali alla Norvegia a norma dell’accordo.
(5)
Il 17 novembre 2021 il Consiglio ha inviato alla Norvegia questionari riguardanti la protezione dei dati e lo scambio automatizzato di dati sul DNA, di dati dattiloscopici e di dati di immatricolazione dei veicoli. La Norvegia ha trasmesso al Consiglio le risposte ai questionari riguardanti la protezione dei dati e lo scambio automatizzato di dati sul DNA il 15 giugno 2022 e le risposte ai questionari riguardanti lo scambio automatizzato dei dati dattiloscopici e i dati di immatricolazione dei veicoli il 17 novembre 2022. Il 16 settembre 2022 sono state presentate al Consiglio le risposte relative alla protezione dei dati. Il 10 novembre 2022 sono state presentate al Consiglio le risposte relative allo scambio automatizzato di dati sul DNA e, il 1
o
dicembre 2022, le risposte relative allo scambio automatizzato dei dati dattiloscopici e ai dati di immatricolazione dei veicoli. Successivamente, tali risposte sono state trasmesse al gruppo di valutazione responsabile.
(6)
Il 9 e 10 marzo 2023 la Norvegia è stata sottoposta a una valutazione della consultazione e del raffronto di dati sul DNA e di dati dattiloscopici. Il 27 e 28 aprile 2023 la Norvegia è stata sottoposta a una valutazione della consultazione e del raffronto di dati di immatricolazione dei veicoli.
(7)
In occasione delle valutazioni relative alla consultazione e al raffronto di dati sul DNA, di dati dattiloscopici e di dati di immatricolazione dei veicoli, la Norvegia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con l’Austria per ciascuna di tali valutazioni.
(8)
Il 15 maggio 2023 è stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota. La relazione di valutazione ha concluso che l’attuazione dell’applicazione automatizzata dei dati e del relativo flusso di informazioni automatizzato per tali dati potrebbe essere considerata come positivamente compiuta in Norvegia, sia a livello giuridico che a livello tecnico.
(9)
Poiché la Norvegia ha soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 9, dell’accordo, tale paese dovrebbe poter ricevere dati personali ai sensi dell’accordo.
(10)
L’Irlanda è vincolata dall’accordo in virtù della decisione 2010/482/UE e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà esecuzione all’accordo.
(11)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata e del raffronto di dati sul DNA, di dati dattiloscopici e di dati di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono trasmettere dati personali alla Norvegia ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1
o
gennaio 2024.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES
(
1
)
GU L 238 del 9.9.2010, pag. 1
.
(
2
)
GU L 353 del 31.12.2009, pag. 3
.
(
3
)
Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (
GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1
).
(
4
)
Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (
GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2915/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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