Decreto Legislativo
Non_Fiscale
Decreto Legislativo 11/2010
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 11/2010
# DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11
## Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE. (10G0027)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; VISTA la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE e 2006/48/CE , e abrogazione della direttiva 97/5/CE ; VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 32; VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ."; VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , ed in particolare l'articolo 2; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; SULLA PROPOSTA dei Ministri per le politiche europee e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'interno e per la pubblica amministrazione ed l'innovazione; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Definizioni) 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "consumatore": la persona fisica di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni; b) "servizi di pagamento": ((le attività come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;)) : 1) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ; 2) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ; 3) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) : 3.1. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ; 3.2. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ; 3.3. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ; 4) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) : 4.1. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ; 4.2. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ; 4.3. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ; 5) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ; 6) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ; 7) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) . ((b-bis) "servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento; b-ter) "servizio di informazione sui conti": un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;)) c) "operazione di pagamento": l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; ((c-bis) "operazione di pagamento a distanza": un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza; c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che dà luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario; c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare/ le operazioni di pagamento di quest'ultimo;)) d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di compensazione e di regolamento": un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento; e) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento; f) "beneficiario": il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento; g) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonchè, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche; ((g-bis) "prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore;)) h) " ((utente)) di servizi di pagamento" o " ((utente)) ": il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi; i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento; l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più ((utenti)) di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento; m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; n) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente ((, espresso in moneta avente corso legale,)) al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione; o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ((o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo;)) p) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento; q) (("autenticazione": la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore;)) (( q-bis) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; q-ter) "credenziali di sicurezza personalizzate": funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione; q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;)) r) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all' ((utente)) di servizi di pagamento e che l' ((utente)) deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro ((utente)) del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l' ((utente)) del servizio di pagamento; s) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l' ((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l' ((utente)) di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento; t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo ((104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE) ) ; u) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa; v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo; z) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ; aa) (("tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;)) ((bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici. cc) "ABE": indica l'Autorità Bancaria Europea)) . ((2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano le definizioni contenute nel Regolamento stesso.))
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