Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 121/2011

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163)

Pubblicato: 01/08/2011 In vigore dal: 07/07/2011 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 121/2011 # DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 ## Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , sulla tutela penale dell'ambiente; Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l'articolo 19; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e tenuto conto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente: «Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»; b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente: «Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.». 2. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 727-bis del codice penale , per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE . 3. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protettò si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE , o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell' art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2008/99/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2008, n. L 328. - La direttiva 2009/123/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 ottobre 2009, n. L 280. - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O - L' art. 19 della legge 4 giugno 2010, n.96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita: «Art. 19.(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui all'art. 1, secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 2, nonchè secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1; b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e successive modificazioni.».

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