Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali. (14G00146)
Quali poteri fiscali attribuisce il Decreto Legislativo 129/2014 alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 129/2014 attua l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo alla Regione ampi poteri di manovra sui tributi erariali il cui gettito le è interamente devoluto. In pratica, la Regione può modificare autonomamente aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni d'imposta e deduzioni dalla base imponibile, purché non superi il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale. Inoltre, la Regione può concedere incentivi, contributi, agevolazioni e sovvenzioni di qualsiasi genere, utilizzabili in compensazione secondo le modalità previste dal decreto legislativo 241/1997, con i fondi a carico esclusivo della Regione stessa. Tutti questi poteri devono essere esercitati nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e richiedono la stipula di una convenzione tra la Regione e l'Agenzia delle entrate per disciplinare le modalità operative di fruizione delle agevolazioni.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2014, n. 129
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 129/2014
# DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2014, n. 129
## Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto
speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di
tributi erariali. (14G00146)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta o deduzioni dalla base imponibile, può compiere una qualsiasi di tali manovre, purchè non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale. 2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 agosto 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29. - L'art. 51, quarto comma, lettera a), dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia è il seguente: «Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può: a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile». - L'art. 65 dello Statuto speciale è il seguente: «Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.». Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. - Il capo III del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 reca: «Disposizioni in materia di riscossione».
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Il Decreto Legislativo 129/2014 è il riferimento normativo per chi opera in Friuli-Venezia Giulia e necessita di comprendere i poteri regionali su aliquote, esenzioni tributarie, detrazioni e deduzioni dalla base imponibile. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per gestire incentivi regionali, agevolazioni, sovvenzioni e compensazioni secondo il decreto legislativo 241/1997, sempre nel rispetto dei vincoli europei sugli aiuti di Stato.
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