Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (12G0199)
Quali sono le principali modifiche apportate dal Decreto Legislativo 176/2012 alla disciplina dei prodotti pirotecnici e quali effetti hanno sull'iscrizione nei registri?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 176/2012 modifica il precedente decreto legislativo 58/2010, che aveva recepito la direttiva europea 2007/23/CE sulla commercializzazione dei prodotti pirotecnici. Le modifiche riguardano principalmente l'articolo 53 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (RD 773/1931), disciplinando le modalità di iscrizione dei prodotti pirotecnici nelle categorie previste. La norma elimina il riferimento ai "fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita" dal comma 2, semplificando i criteri di valutazione. L'aspetto più rilevante è contenuto nel nuovo comma 3, che introduce un'importante semplificazione: gli articoli pirotecnici marcati CE (conformità europea) non necessitano più dell'iscrizione nell'allegato A del regolamento, mentre gli altri prodotti rimangono soggetti a iscrizione mediante provvedimento del capo della polizia. Questa modifica rappresenta un adeguamento alle procedure europee di certificazione e una riduzione degli oneri amministrativi per i produttori e i commercianti che rispettano gli standard comunitari.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 176
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 176/2012
# DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 176
## Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n.
58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (12G0199)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 , recante attuazione della direttiva 2007/23/CE , relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29; Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 2010 , in relazione ad alcuni rilievi formulati dalla competente Commissione dell'Unione europea, nonchè a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto; Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009 , che prevede la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010 , entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012; Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 1 . ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) . 2. All' articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , come da ultimo modificato dall' articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».
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Il Decreto Legislativo 176/2012 è il riferimento normativo per la disciplina dei prodotti pirotecnici, marcatura CE, conformità alle direttive europee e procedure di iscrizione nei registri di pubblica sicurezza. Importatori, distributori e commercianti di articoli pirotecnici consultano questa norma per comprendere gli obblighi di certificazione, le esenzioni dall'iscrizione amministrativa e i requisiti di sicurezza secondo la direttiva 2007/23/CE.
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