Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 210/2001

Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

Pubblicato: 07/06/2001 In vigore dal: 12/04/2001 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 210

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 210/2001 # DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 210 ## Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 , concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare gli articoli 1 e 18 concernenti l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 ; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni; b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni; c) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa; c-bis) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 ; c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010 ; d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che può concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; e) "banche centrali": la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; f) "compensazione": la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o più partecipanti nei confronti di uno o più partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento; g) «controparte centrale»: il soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 ; h) (("ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema: 1) una banca italiana o una banca dell'Unione europea, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all' articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ; 2) una SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all' articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ; 3) le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica; 4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1) e 2); 5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico; 6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-sexies) e h-septies), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-bis) e h-bis.1), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico)) ; i) 'garanzià: qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività, compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all' articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE , prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali; l) "intermediario": uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema; m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o ((dell'Unione europea)) ), di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero 2) trasferire la titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo; n) «partecipante»: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell' articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012 . ((Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti)) ; o) 'partecipante indirettò: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale; p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonchè ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi; q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione; r) 'sistemà: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente: 1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema nè un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti; 2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale; 3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema; s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonchè uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10; t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 ; u) "stanza di compensazione": il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema; v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza; w) "sistema extracomunitario": un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea. w-bis) 'giorno lavorativò: comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema; w-ter) 'sistemi interoperabilì: due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi; w-quater) 'operatore del sistemà: il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione. (2) ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".

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