Decreto Legislativo
Decreto Legislativo 262/2001
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 262
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 262/2001
# DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 262
## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691 e al decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 ; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Dopo l' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691 , è aggiunto il seguente articolo: "Art. 10-bis. La provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1973, n. 296. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105. Note alle premesse 2: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - I decreti del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691 e 15 luglio 1988, n. 574 , sono citati nelle note al titolo. - Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , è il seguente: "2. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 102 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige: "Art. 102. - Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonchè al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina".
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